yan
2005-08-21 00:22:09 UTC
Ultimamente ho letto diversi post riguardanti l'argomento ed essendo
appassionato di karaoke ne ho discusso con diversi colleghi per sapere il
loro punto di vista legale e se fossero a conoscenza di sentenze. E' emerso
che la totalità degli interpellati ha definito un file midi nient'altro che
l'esecuzione di uno spartito musicale di cui il diritto d'autore spetta solo
al compositore e non all'esecutore materiale del brano (cioè, non al
musicista che esegue il brano trasformandolo in formato midi) che può essere
paragonato ad uno che ricopia un libro, un articolo di giornale, o che
recita una poesia altrui. Con la sua esecuzione non può vantare diritti
sull'opera eseguita in quanto appartiene ad altri, esempio: si esegue una
partitura di Baglioni e la si registra in formato midi. L'esecutore non può
vantare nessun diritto sull'opera in quanto i diritti spettano solo a
Baglioni (o chi per lui) e tanto è supportato dal fatto che nel borderò che
i DJ compilano durante una serata in un locale dove si fa il karaoke, non si
scrive l'esecutore del midi (il musicista), ma il titolo della canzone e gli
autori - ai quali spettano i diritti esclusivi sull'opera -.
D'altra parte, potrebbe vantare diritti anche colui che inserisce il testo
della canzone? Ceratamente no; cioè, uno compone il midi eseguendo la
partitura ed un altro inserisce il testo che scorre. Può vantare diritti chi
inserisce il testo? E se il midi è stato scaricato da internet senza testo e
poi questo è stato aggiunto, quali diritti dovrebbe vantare il compositore
del midi ( e chi dice che sia Tizio e non Caio?) e quali il compositore del
karaoke?
Nella fattispecie del caso "midi", è chiarissimo che la legge non riconosce
nessun diritto a chi compone midi files, ciò equivarrebbe a riconoscere il
diritto d'autore pure all'esecutore che in quel momento esegue la sua
performance, quindi pure ai clienti stessi del locale (a meno che l'opera
non sia di valore artistico originale, cioè frutto della propria creatività
o che la "variazione" artistica presenti modifiche notevoli nella melodia e
nel ritmo da renderla - per così dire - nuova opera).
Resta il fatto che, chi esegue i midi in pubblico, fatti da altri o in
proprio e contenuti in floppy, CD o altri supporti, deve prima rivolgersi ai
funzionari della S.I.A.E. per farvi apporre il bollino o il timbro che non è
obbligatorio al di fuori dell'esecuzione in pubblico (cioè feste private,
scuole o per uso didattico) e, per ogni brano sottoposto a tutela legale del
diritto d'autore si versa un compenso forfettario.
P.S. Secondo voi, gli autori sono propensi a dividere i proventi derivanti
dal diritto d'autore con i compositori di files midi?
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68
(in GU 16 luglio 1941, n.166)
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed
in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha
per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera
di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non
venga effettuata a scopo di lucro.
appassionato di karaoke ne ho discusso con diversi colleghi per sapere il
loro punto di vista legale e se fossero a conoscenza di sentenze. E' emerso
che la totalità degli interpellati ha definito un file midi nient'altro che
l'esecuzione di uno spartito musicale di cui il diritto d'autore spetta solo
al compositore e non all'esecutore materiale del brano (cioè, non al
musicista che esegue il brano trasformandolo in formato midi) che può essere
paragonato ad uno che ricopia un libro, un articolo di giornale, o che
recita una poesia altrui. Con la sua esecuzione non può vantare diritti
sull'opera eseguita in quanto appartiene ad altri, esempio: si esegue una
partitura di Baglioni e la si registra in formato midi. L'esecutore non può
vantare nessun diritto sull'opera in quanto i diritti spettano solo a
Baglioni (o chi per lui) e tanto è supportato dal fatto che nel borderò che
i DJ compilano durante una serata in un locale dove si fa il karaoke, non si
scrive l'esecutore del midi (il musicista), ma il titolo della canzone e gli
autori - ai quali spettano i diritti esclusivi sull'opera -.
D'altra parte, potrebbe vantare diritti anche colui che inserisce il testo
della canzone? Ceratamente no; cioè, uno compone il midi eseguendo la
partitura ed un altro inserisce il testo che scorre. Può vantare diritti chi
inserisce il testo? E se il midi è stato scaricato da internet senza testo e
poi questo è stato aggiunto, quali diritti dovrebbe vantare il compositore
del midi ( e chi dice che sia Tizio e non Caio?) e quali il compositore del
karaoke?
Nella fattispecie del caso "midi", è chiarissimo che la legge non riconosce
nessun diritto a chi compone midi files, ciò equivarrebbe a riconoscere il
diritto d'autore pure all'esecutore che in quel momento esegue la sua
performance, quindi pure ai clienti stessi del locale (a meno che l'opera
non sia di valore artistico originale, cioè frutto della propria creatività
o che la "variazione" artistica presenti modifiche notevoli nella melodia e
nel ritmo da renderla - per così dire - nuova opera).
Resta il fatto che, chi esegue i midi in pubblico, fatti da altri o in
proprio e contenuti in floppy, CD o altri supporti, deve prima rivolgersi ai
funzionari della S.I.A.E. per farvi apporre il bollino o il timbro che non è
obbligatorio al di fuori dell'esecuzione in pubblico (cioè feste private,
scuole o per uso didattico) e, per ogni brano sottoposto a tutela legale del
diritto d'autore si versa un compenso forfettario.
P.S. Secondo voi, gli autori sono propensi a dividere i proventi derivanti
dal diritto d'autore con i compositori di files midi?
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68
(in GU 16 luglio 1941, n.166)
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed
in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha
per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera
di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non
venga effettuata a scopo di lucro.