Post by Dr.UgoGagliardelli[...]
Fare ipotesi a caso non serve. Non so come sia ordinato il Portogallo,
in Italia se l'ospedale e' pubblico, ci pensa la corte dei conti a
recuperare il danno erariale.
Altrimenti l'ente privato puo' costituirsi
parte civile presso un tribunale ordinario.
In entrambi i casi, individuato il colpevole, sara' lui a pagare.
Poiche' non sono eperto ho cercato qualcosa su internet.
La prima cosa che ho trovato
(qui:http://www.italiadecide.it/public/documenti/2017/11/14112017_Cerulli_Irelli_sull%27azione_di_responsabilit%C3%A0.pdf)
sembra essere stata scritta abbastanza recentemente e sembra dire che
si' la corte dei conti può (anzi deve) sanzionare
pero'
"la Corte, una volta accertato il danno e la sua imputabilità
all’agente convenuto, non è tenuta a condannare quest’ultimo al
pagamento di una somma di denaro corrispondente (ciò che viceversa è
pacifico a fronte di un’azione di responsabilità civile)" ma può
disporre (in virtù del c.d. potere riduttivo risalente alle
antiche leggi sulla Corte: art. 83 r.d. n. 2440/23 e art. 52
r.d. n. 1214/34) che solo in parte il danno accertato sia posto a
carico dell’agente, valutate (nel merito) “le singole
responsabilità” tenendo conto del contesto organizzativo nel
quale l’operazione è avvenuta, nonché, come ha affermato la
Corte costituzionale, “delle capacità
economiche del soggetto responsabile, oltre che del
comportamento, al livello della
responsabilità e del danno effettivamente cagionato” (n. 340/2004)."
Quindi da quanto sopra sembra sufficiente il solito vecchio trucco di
intestare tutto alla moglie casalinga per non pagare o pagare poco
(salvo magari che in caso di divorzio poi paghi con gli interessi, ma
questa e' un'altra storia).
Sempre dal link sopra:
"E’ stata introdotta la possibilità per i soggetti condannati in
primo grado di chiedere, in sede di appello, di definire il
procedimento “mediante il pagamento di una somma non inferio
re al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato” in
sentenza. Con decreto della Corte d’appello, viene così determinata la
misura del danno (non superiore al 30%) e si stabiliscono i termini per
il versamento (art. 1 commi 232 e 233 l.n. 266/2005)[...]".
E' vero che poi ci sono una serie di limitazioni come
"Tuttavia, con l’art. 14, d.l.n. 102/2013 conv.l.
n. 124/2013 detta possibilità è stata fissata entro stretti
termini temporali e, il recente d.lgs n. 174/2016 cit.
, all’art. 130, per i riti abbreviati, ha escluso espressamente
l’esercizio del potere riduttivo in sede di appello."
[...]
ma si prosegue anche con
"Sul punto, non è trascurabile il dato di fatto costituito
dalla diffusa mancanza, com’è noto, dei recuperi da
parte delle Amministrazioni interessate, delle somme cui
hanno diritto in virtù di sentenza di condanna della Corte dei conti;
alla cui esecuzione, come si è ricordato, provvedono le
Amministrazioni stesse, salvo obbligo di informazione alla
Procura della Corte (procedura che indubbiamente ha semplificato
il precedente sistema di riscossione, ma non ha consentito di
superare il dato, veramente abnorme, che solo una piccolissima
percentuale, dell’ordine del due o tre per cento (!) ..."
Ciao,
Marco
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