On 2016-08-20, Unilì <***@nospam.unili.it> wrote:
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Post by UnilìPosso fare alcuni esempi di punti ciechi della normativa, molti dei
1) E' possibile circolare SOLTANTO A BENZINA E CON BOMBOLE VUOTE, con
un'auto sulla quale è stato installato un impianto a metano aftermarket
ma prima del collaudo di quest'ultimo? (SI)
Ovvio.
Post by Unilì2) Per utilizzare radio CB è necessario fare un bollettino annuale e una
dichiarazione di inizio attività, anche per utilizzare radio PMR è
necessario fare un bollettino annuale e una dichiarazione di inizio
attività. La legge dice che è sufficiente un bollettino per persona,
indipendentemente dal numero di radio. Quindi se ho 100 CB pago un
bollettino solo e se ho 100 PMR pago un bollettino solo; ma se ho un CB
e un PMR basta un bollettino oppure essendo due tipi di radio diverse ne
devo pagare due?
Basta un bollettino.
Per fare una parallelo, quando c'era la tassa sulla radio, se si pagava
quella per la televisione, la tassa sulla radio non era piu' dovuta.
Post by Unilì3) Un titolare di patente di guida NORMALE (non speciale) puo' guidare
un veicolo adattato per disabili guidato normalmente da conducente con
patente speciale?
Dipende dalla modifica. Alcune potrebbero mettere in crisi un guidatore
normo dotato non abituato. Si pensi al caso di pedaliere dei freni
modificati ...
Post by Unilì4) Si applica l'art 187 CDS se un conducente guida sotto effetto di
psicofarmaci REGOLARMENTE PRESCRITTI dal medico?
Ovviamente si'. Ci mancherebbe altro che solo per che uno ha la prescrizione
medica acquisisce la licenza di uccidere. Del resto sui bugiardini e'
chiaramente scritto per i medicinali relativi che non ci si deve mettere alla
guida: prescrizione medica o meno che sia.
Post by Unilì4) In caso di sinistro stradale con gravi lesioni personali colpose
causato da conducente minorenne (supponendo per comodità quest'ultimo
illeso), si procede normalmente con gli atti di PG (identificazione ex
art 349 cpp, elezione di domicilio e eventuale nomina del difensore,
dichiarazioni spontanee 350 c.7 cpp, ecc) come se fosse maggiorenne
oppure è necessaria la presenza dell'esercente la potestà genitoriale
durante gli atti di PG di cui sopra?
Passo; osservo pero' che questa e' una domanda da avvocati, piu' che
un quesito per uffici pubblici.
Post by Unilì5) CODICE DELLA STRADA E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: nel caso di piu'
violazioni contestuali di cui una non permette il pagamento in misura
ridotta (esempio: conducente che non si ferma all'alt e passa anche col
rosso) l'impossibilità di pagamento in misura ridotta si estende anche
all'altra violazione (passaggio col rosso, 146 c.3)?
Secondo logica la fuga fa cadere tutte le agevolazioni. Ma magari c'e'
qualche cavillo salva bandito. Quindi passo.
Post by UnilìE analogamente per
quanto riguarda il pagamento in misura ridotta agevolato con sconto del
30%, se contestualmente il conducente commette una violazione che
comporta il ritiro della patente e un'altra nella quale sarebbe ammesso
il PMR agevolato con sconto del 30%, l'impossibilità dello sconto si
estende anche all'altra violazione?
In questo caso l'agevolazione per l'altra infrazione dovrebbe restare.
In questo caso non si tratta di un comportamento aggravante, e'
l'infrazione che e' grave (cosa diversa). Ma passo.
Post by Unilì6) Talvolta a fare il servizio di "attraversamento scuole" ci sono dei
volontari (talvolta facenti parte di associazioni), perlopiu'
pensionati, non in divisa, qualche volta dotati di pettorina fosforescente.
Ai sensi del C.D.S. e in particolare dell'art 12, sarebbero degli
abusivi?
Certamente, se si comportano come se fossero espletatori dei servizi di
polizia stradale.
Qui ritegno sia diffuso un equivoco sulle loro funzioni. Questi volontari
non stanno li' a dirigere il traffico (non ne avrebbero l'autorita'), anche
se gli automobilisti piu' timorosi gli obbediscono (creando una retroazione
per cui questi volontari si credono autorizzati ...).
I volontari sono prima di tutto li' per dirigere ... "i pedoni" e quindi
sicuramente agiscono al di fuori dell'ambito del CdS e nel contempo
verificano (ma non obbligano, perche' e' il CdS a farlo) che gli automobilisti
rispettino il diritto di precedenza dei pedoni.
Quando un volontario sta stendendo la paletta, per fermare il traffico
(che non si sia gia' fermato di suo) sta in realta' imponendo il
rispetto di un obbligo di fermata che c'e' gia' a priori: il dare la
precedenza ai pedoni.
Ripeto: quello che fanno questi volontari non e' dirigere il traffico
veicolare, bensi' il passaggio dei pedoni. Se, anzi, "dove", il CdS viene
rispettato, all'uscita da scuole e grossi stabilimenti, il flusso continuo
di pedoni andrebbe a bloccare la circolazione, dovendo gli automibilisti
sempre dare la precedenza ai pedoni (no, non c'e' un diritto di investirli
solo perche' siete fermi da dieci minuti). I volontari fermano i pedoni, e
se vogliono, indicano agli automibilisti meno svegli, che possono (a loro
rischio e pericolo, come sempre quando passano sulle strisce, perche' i
volontari non sono autorizzati a farlo) passare.
Post by UnilìOppure rientrano in una delle categorie dell'art 12? Tra
l'altro talvolta hanno pure una paletta (segnale distintivo).
Irrilevante.
Post by UnilìQualora un'automobilista non ottemperasse ai segnali del "volontario"
che dirige il traffico, sarebbe sanzionabile come se non ottemperasse a
un segnale dell'agente del traffico ex art 146 c.3?
No, sarebbe sanzionabile per violazione dell'art.191 comma 1. Normalmente
il volontario impegna le strisce zebrate e quindi scatta l'obbligo di
fermarsi.
Un momento, ma lei sta pensando all'ipotesi di volontari che regolamentano
gli attraversamenti di scolari (pedoni) fuori dalle strisce zebrate ?
Allora sarebbe violazione da parte dei volontari. Posso pero' immaginare
che il sindaco possa emettere una ordinanza apposita (ma in questo caso
nella ordinanza deve essere anche indicato un abbigliamento segnalatore
agli automobilisti che si tratta di operatori autorizzati: uno non e'
obbligato a fermarsi "fuori dalle strisce" per indicazioni da parte di
estemporanei, fatto sempre obbligo pero' di non investire il disgraziato
di turno, se possibile/prevenibile (se e' in mezzo alla strada, ben
visibile, non potete presumere che se ne stia congelato e vuoi gli fatte
il pelo a 50 km/h: se gli fatta male, sono cavoli amari, strisce o non
strisce).
Post by UnilìOppure le
segnalazioni del volontario non hanno valore?
Senza ordinanza e fuori dalle strisce non dovrebbero avere valore, ma
valgono come segnalazione evidente di una situazione di pericolo.
Post by UnilìIn quest'ultimo caso,
anche in caso di incidente, non si dovrà tener conto delle segnalazioni
del volontario ma soltanto della segnaletica "ufficiale" della strada?
In caso di incidente, qualcuno ha guidato senza rispettare il principio
di prudenza. Avere la precedenza non significa avere il diritto di
investire. Le sanzioni "fai-da-te" (fisiche) non sono ammesse, se un pedone
si comporta male, la multa la dara' uno agente.
Post by Unilì7) Qualora su un motociclo conducente e passeggero siano entrambi
maggiorenni e nessuno di questi sia il proprietario del veicolo, il
conducente provvisto di casco regolarmente allacciato ma il passeggero
maggiorenne sprovvisto di casco, viene sanzionato soltanto il passeggero
oppure sia il passeggero che il conducente, a titolo di CONCORSO
nell'illecito amministrativo?
Il conducente ha sempre l'obbligo di costringere il passeggero a rispettare
il CdS (sia per il casco, come per le cinture id sicurezza). Il conducente
ha un arma di pressione molto efficace per farsi rispettare: resta fermo
fino a quando il passeggero ha rispettato l'obbligo.
Post by UnilìE qualora si sanzioni soltanto il passeggero, poiche' il passeggero
trasgressore non e' conducente, si puo' applicare comunque il fermo
amministrativo di un veicolo il cui conducente non e' il trasgressore?
Domanda senza senso, visto che il conducente e' sempre responsabile.
Post by Unilì8) E' sanzionabile il conducente NON DOTATO DI ALCUNA PATENTE ma
soltanto di autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) che
si eserciti alla guida senza lenti (o altri apparecchi) pur essendo, in
fase di visita medica, risultata la necessita' delle stesse?
Premesso che uno deve essere proprio cieco perche' l'agente si accorga
che dovrebbe portare le lenti, direi che se l'obbligo e' gia' stato
stabilito dalla visita medica, il conducente sia gia' obbligato a
rispettarlo. La indicazione sulla patente serve solo ad agevolare
gli agenti nella verifica, non ad obbligare il conducente a rispettare
i criteri minimi di diligenza. Insomma, se la guida senza lenti e'
pericolosa ed il conducente e' gia' stato informato di tale sua
condizione, e' gia' scattato l'obbligo da parte sua di rispettare tale
obbligo. Sempre salvo cavilli salva bandito.
Post by Unilì9) Qualora la violazione preveda la sospensione della patente in caso di
recidiva e l'agente accertatore sul posto non sia in grado di essere a
conoscenza della recidiva, viene applicato sul momento lo sconto del 30%
in caso di pagamento in 5 giorni. Si supponga che il trasgressore paghi
in 5 giorni l'importo scontato.
Qualora poi venisse fuori in seguito che lo sconto non era possibile
perche' la recidiva c'era e qualora cio' venisse accertato oltre 60
giorni (perche' magari la violazione precedente aveva un ricorso in
attesa di esito), il trasgressore è tenuto a pagare, come differenza,
solo il 30%, oppure la metà del massimo edittale decurtata della quota
già pagata?
In altre parole, l'aver goduto di uno sconto a cui non aveva diritto (ma
di cui ancora non si sapeva) impone l'obbligo di pagare solo il 30% di
differenza oppure essendo passati ormai i 60 giorni, l'importo pagato
scontato (incompleto) si considera non estinguente il pmr e quindi il
verbale acquista titolo esecutivo per la metà del massimo?
Cielo! Se fosse per me, visto che uno non puo' non sapere che gli hanno
gia' sospeso la patente, gli applicherei il massimo come sanzione
aggiuntiva per non avere informato l'agente (il furbetto va sanzionato).
Ma forse c'e' qualche cavillo salva banditi ?
Post by UnilìIl secondo quesito è: la norma esclude il pmr scontato in caso di
sospensione della patente (oltre che di confisca); qualora alla
violazione consegue, alla prima violazione, direttamente la REVOCA della
patente (es. contromano in autostrada), si deve supporre che lo sconto
del 30% sia ammesso, non essendo la revoca contemplata tra le cause di
esclusione?
Domanda incomprensibile.
Post by Unilì10) La cauzione da versare in caso di rifiuto di pagamento nelle mani
dell'agente accertatore, nel caso di CONDUCENTI e VIOLAZIONI di cui
all'art 202 comma 2 bis a quanto ammonta?
" una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione "
Post by UnilìAl minimo edittale senza sconto del 30?
Esatto.
Post by UnilìAlla metà del massimo?
Perche' cita il vecchio CdS ?
Post by UnilìE' indifferente se il veicolo è UE o extraUE in questo caso?
Passo.
Post by UnilìLa legge 98/2013 ha modificato qualcosa nella
cauzione del 202 comma 2?
Certamente. Prima c'era scritto:
" una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione "