Post by didinhograzie della precisazione. quando e a quali giocatori ti riferisci?
COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2008/2009)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio
Artico, Presidente, dall'avv. Ricardo Andriani, dall'avv. Emilio
Battaglia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig.
Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto el
seguenti decisioni:
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(319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO SECCO
(Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all'epoca dei
fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO
(all'epoca dei fatti, iscritto all'albo A.DI.SE., attualmente Vice
Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO
ZARBANO (Amministratore delegato Genoa Crichet FC SpA), ENRICO PREZIOSI
(Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento
della medesima Società) E DELLE SOCIETA' JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET
END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06- 07/SP/ad del 10.4.2008)
Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale : 1) Il sig.
Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA, 2) Il sig.
Roberto Bettega, all'epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della
Juventus FC SpA. 3) Il sig. Giambattista Pastorello, all'epoca dei
fatti, iscritto all'Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e
Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA. 4) Il sig. Alessandro
Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA. 5) Il
sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e
socio di riferimento della medesima società. 6) La Juventus FC SpA. 7)
il Genoa Cricket and FC SpA. per rispondere, i primi due: della
violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e
dell'art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi
trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS); il terzo ed il quarto:
della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione
dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione
all'art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente
all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a) del
CGS), e dell'art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti
(oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC:
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2,
del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati;
il Genoa Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai
sensi dell'art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1
del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del
vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali
rappresentanti.
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I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il
proscioglimento dalle incolpazioni. Il Bettega contesta anche la
giurisdizione di questa CD Nazionale in quanto all'epoca dei fatti, non
sarebbe più stato tesserato della FIGC. All'udienza del 10.7.2008 il
rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti
sanzioni: inibizione di mesi tre per Secco, Bettega, Pastorello,
inibizione di mesi quattro per Preziosi, inibizione di mesi due per
Zarbano, ammenda di € 30.000,00 per la soc. Juventus e ammenda di €
45.000,00 per la soc. Genoa.
Nessuno è comparso per Pastorello, ritualmente avvisato. I difensori
degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento degli
incolpati.
*** Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione
proposta dal Bettega che per sua stessa ammissione all'epoca dei fatti,
pur non rivestendo più la carica di vice presidente, era certamente
legato contrattualmente alla soc. Juventus. Nella predetta qualità egli
svolgeva all'epoca attività rilevante per l'Ordinamento federale (come
dimostrato proprio dalla sua partecipazione ad incontri fra le Società
Juventus e Genoa
concernenti trattative per il trasferimento di calciatori) e rientrava,
quindi, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali.
L'eventuale mancato attuale tesseramento del deferito, poi, può rilevare
solo ai fini dell'esecuzione della sanzione.
Passando al merito, il procedimento nasce dalla informativa dei
Carabinieri del 10 dicembre 2007, avente da oggetto l'indagine
convenzionalmente denominata "OFF-SIDE" (procedimento penale nr.
43915/02 RGNR) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita
dalla Procura Federale in esecuzione del provvedimento 21 dicembre 2007
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Dalle intercettazione telefoniche trasmesse e dalle ammissioni degli
stessi incolpati, risulta inequivocabilmente che in data 17 gennaio
2007, a Milano presso l'Hotel Principe di Savoia, si tenne un incontro
di mercato tra la Juventus ed il Genoa per trattare la cessione dei
giocatori Criscito e Masiello.
Dalle audizioni dei sigg.ri Secco, Preziosi, Pastorello, Capozucca,
Gedda e Gaucci si evince che all'incontro del 17 gennaio 2007, erano
presenti, per la Juventus, i sigg.ri Secco e Bettega, mentre per il
Genova, i sigg.ri Preziosi e Pastorello. Il giorno successivo (18
gennaio 2007) si svolse un altro incontro, presso la sede del Genoa, tra
gli stessi sigg.ri Secco e Bettega, per la Juventus, ed i sigg.ri
Preziosi, Pastorello e Zarbano per il Genova (cfr. audizione
Pastorello). In precedenza, c'era stato un altro incontro, per gli
stessi motivi, in un hotel a Vercelli il 10 gennaio 2007 (in occasione
di una gara amichevole tra il Genoa e la formazione locale), a cui hanno
partecipato i sigg.ri Secco, Gedda (agente del calciatore), Gaucci
(all'epoca dei fatti collaboratore del Genoa), Preziosi e Zarbano (cfr.
audizioni Gaucci e Preziosi). In tale occasione non risulta provata la
presenza del sig. Pastorello, esclusa da altri soggetti certamente
presenti.
Non c'è dubbio che nel periodo in questione (gennaio 2007) il sig.
Enrico Preziosi fosse sanzionato dalla Giustizia Sportiva con
l'inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC
(vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d'Appello
Federale – CAF – Comunicato Ufficiale FIGC n. 6/C del 6 agosto 2005).
L'art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 CGS) prevede
che "ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di
associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività
comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al
tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse
della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di
tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti
con tesserati inibiti o squalificati".
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La ratio della norma appare evidente. L'ordinamento si preoccupa di
rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella
dell'inibizione, facendo, tra l'altro, divieto di condurre trattative e
di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con
soggetti colpiti da tale sanzione. Appare chiaro che , una volta provata
la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di
un'importante trattativa di mercato, la sussistenza dell'illecito
disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall'inibito
nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse.
Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare
che questi ha partecipato agli incontri per a utorizzare ed avallare gli
accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle
trattative. Contrariamente a quanto affermato dai deferiti nelle loro
memorie il Preziosi avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie
prerogative in separata sede senza quella partecipazione diretta che gli
era (e gli è tuttora) inibita. Del resto appare una singolare pretesa
quella secondo la quale la normativa federale dovrebbe adattarsi ex post
a quella interna delle singole società e non viceversa. Va ricordato
infatti che associandosi alla Federazione i tesserati ne accettano la
normativa interna rinunciando anche a quei diritti disponibili che con
essa eventualmente collidono. La natura dell'illecito contestato (art. 8
comma 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art 10 comma 1) è
plurisoggettiva a concorso necessario e pertanto di esso risponde oltre
a Secco e Bottega, anche il Preziosi che, anzi, ne è il principale
artefice. Questi inoltre deve essere ritenuto anche responsabile
dell'illecito di cui all'art. 14 comma 1 lett. e CGS vigente all'epoca
dei fatti essendo evidente la rilevanza sportiva e federale
dell'attività di calcio mercato .
Nella norma speciale di cui all'art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi
assorbita la contestata violazione dell'art. 1 comma 1 CGS. Le due
violazioni pertanto non concorrono. All'epoca dei fatti il ruolo del
Pastorello nell'ambito della soc Genoa non era stato comunicato alla
federazione in violazione dell'art. 37 delle NOIF e quindi egli non
aveva alcun titolo a partecipare alle trattative . Ciò costituisce
violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS ascrivibile ai deferiti
Pastorello e Zarbano.
La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le
condotte ascritte ai suoi dirigenti con poteri di rappresentanza mentre
la soc Juventus risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le
condotte dei suoi dirigenti. Sanzioni congrue per le violazioni
addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione
per Enrico Preziosi; mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e
Alessio Secco; giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e
Alessandro Zarbano; € 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC
SpA; € 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA.
qui sotto un altro caso simile:
(320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
PERINETTI CASONI (attualmente tesserato FIGC in qualità di direttore
sportivo AS Bari, all'epoca dei fatti dirigente Siena Calcio) ENRICO
PREZIOSI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e socio di riferimento
del Genoa Cricket FC SpA) E DELLE SOCIETA' AC SIENA SpA E GENOA CRICKET
AND FC SpA (nota n. 4069/602ter pf06-7/SP/ad del 10.4.2008)
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Il procedimento
Con provvedimento del 10 aprile 2008, il Procuratore Federale ha
deferito a questa Commissione Giorgio Perinetti Casoni, all'epoca dei
fatti dirigente del Siena Calcio, per rispondere alla violazione art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 8, comma 1, del CGS in
vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del
vigente CGS); la AC Siena SpA, per rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS in vigore all'epoca
dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS), in
relazione alle condotte del Sig. Perinetti Casoni, all'epoca dei fatti
suo dirigente; Enrico Preziosi, per rispondere alla violazione art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 14,
comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei
fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a) del CGS); il Genoa
Cricket and FC SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva,
ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma
1 del vigente CGS, in relazione alla condotta del Presidente del CdA e
socio di riferimento inibito all'epoca dei fatti.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli
incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, chiedendo il
proscioglimento degli addebiti a loro contestati. In particolare, il
Perinetti Casoni deduce l'incensuratezza della propria condotta dal
momento che i) non avrebbe mai contattato il PREZIOSI ma sarebbe stato
contattato; ii) la norma la cui violazione viene contestata deve essere
interpretata nel senso di applicarsi alla condotta attiva e non a quella
passiva (leggi ricezione di telefonate alle quali non si potrebbe non
dare seguito); iii) si sarebbe "immediatamente liberato della questione
riferendo dell'accaduto al suo Vice Presidente Sig. Claudio
Mangiavacchi"; iv) in ogni caso sarebbe stato ben difficile, se non
impossibile, non rispondere ad una telefonata del Preziosi, tuttora
Presidente del CdA e socio di maggioranza della società Genoa.
Il Siena deduce il mancato assolvimento da parte della Procura Federale
dell'onere della prova in ordine al reale svolgimento dei fatti e,
soprattutto, al contenuto del colloquio intercorso tra il Preziosi e il
Perinetti, circa una trattativa di calciomercato avente ad oggetto
l'acquisto da parte del Genoa del calciatore Bogdani, peraltro mai
perfezionatisi. Anche il Preziosi ed il Genoa assumono l'inesistenza di
profili di antidoverosità nella condotta del Preziosi, nonché il mancato
assolvimento dell'onere della prova da parte della Procura Federale.
Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, il
quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la
condanna alla sanzione per il Perinetti Casoni della inibizione per mesi
tre, per il Siena l'ammenda di Euro 20.000,00, per il Preziosi
l'inibizione di mesi uno e per il Genoa l'ammenda di Euro 10.000,00.
Sono comparsi i difensori dei deferiti i quali dopo avere ulteriormente
illustrato i motivi già esposti nelle rispettive memorie, si sono
riportati alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, e sentite le parti, rileva quanto
segue. Il procedimento prende le mosse dall'informativa dei Carabinieri
n. 554/88-75 di Prot. 2004 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto
l'indagine convenzionalmente denominata "OFF-SIDE", (procedimento penale
n. 43915/02 R.G.N.R.) resa alla Procura della Repubblica di Napoli,
acquisita dalla Procura Federale in esecuzione dal provvedimento 21
dicembre 2007 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli.
Dal contenuto delle intercettazioni trasmessa, relativa ad una
telefonata intercorsa tra Giorgio Perinetti e Enrico Preziosi, risulta
che essa ha avuto ad oggetto una trattativa di mercato relativa al
calciatore Bogdani. Tale circostanza è stata confermata dal Giorgio
Perinetti – all'epoca dei fatti Dirigente della società Siena -
ascoltato dai rappresentanti della Procura Federale in data 9 gennaio
2008.
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Sennonché all'epoca dei fatti il Signor Enrico Preziosi risultava
sanzionato dalla giustizia sportiva con l'inibizione per cinque anni con
proposta al Presidente Federale con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti,
confermata dalla Commissione di Appello Federale – CU FIGC 6/C del 6
agosto 2005). L'art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1
CGS) prevede che "ai dirigenti federali, ai dirigenti delle società, ai
soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere
attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto
o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano
nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello
svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere
comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati".
La ratio della norma appare evidente. L'ordinamento si preoccupa di
rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella
dell'inibizione, facendo, tra l'altro, divieto di condurre trattative e
di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con
soggetti colpiti da tale sanzione.
Nel caso di specie, è indubbio che Perinetti Casoni ha interloquito
telefonicamente e quindi ha avuto contatti con il Sig. Enrico Preziosi,
soggetto inibito, in ordine alla trattativa relativa al calciatore
Bogdani. Sotto tale profilo non possono trovare accoglimento gli assunti
difensivi in forza dei quali mancherebbe la prova che detti contatti
abbiano avuto sfogo in una trattativa di mercato e che, comunque, le
intercettazioni telefoniche sarebbero inutilizzabili non trattandosi di
un procedimento per frode sportiva o illecito sportivo, dal momento che
sotto il primo profilo, è stato lo stesso Perinetti Casoni a confermare
il contatto con il Preziosi avente ad oggetto il calciatore Bogdani; in
secondo luogo, è evidente che tale ammissione rende inutile ogni
accertamento in merito alla utilizzabilità di dette intercettazione
telefonica.
Del resto, il Perinetti Casoni era tenuto alla conoscenza della sanzione
inflitta al Preziosi, trattandosi di soggetto già tesserato per la
Società Siena. Nella norma speciale dell'art. 8 comma 1 CGS deve
ritenersi assorbita la contestata violazione dell'art. 1, comma 1 CGS.
Le due violazioni pertanto non concorrono.
Le responsabilità del Perinetti Casoni e del Preziosi comportano anche
quella oggettiva della società Siena e Genoa per conto delle quale i
primi hanno posto in essere la condotta censurata. Sanzioni eque
appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Giorgio Casoni
Perinetti la sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti); ad Enrico
Preziosi la sanzione dell'inibizione di giorni 10 (dieci) alla Soc. AC
Siena SpA l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed al Soc. Genoa
Cricket and FC SpA l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).