Post by Luca TortugaMia moglie, precaria ATA (collaboratore scolastico), in possesso di
invalidità civile al 67%, riceverà dal DSGA l'ordine di servizio per le
mansioni affidate.
Non avendo ancora oggi, consegnato alla scuola prescelta, il certificato
d'invalidità, si teme che gli affidino mansioni pesanti, deleterie per la
sua salute.
Come e con quale forma (fac-simile di comunicazione scritta), si può rendere
noto alla Scuola, la propria disabilità, per un più corretto uso del proprio
lavoro, senza pregiudicare il rapporto stesso?
Grato per la risposta.
Anche se l'amministrazione scolastica o il D.S. acquisisce il verbale
di invalidità non ha autorità o titolo o competenza per giudicare
quali mansioni siano consoni al lavorato con disabilità.
La prassi è del tutto diversa.
Esiste la possibilità di avere assegnate le limitazioni alla
mansione. L'autorità competente nella fattispecie è la Commissione di
Verifica del Ministero del Tesoro.
L'istanza la può inoltrare sia il lavoratore sia il D.S.
Solitamente l'istanza che inoltra il Dirigente Scolastico è una
conseguenza di un accertamento di idoneità lavorativa quando la scuola
ipotizza che il lavoratore non possa svolgere le mansioni assegnate.
Quando la inoltra il lavoratore solitamente è per il pre-pensionamento
anticipato (pensione di inabilità) o per avere assegnate limitazioni
alla mansione.
Si tratta di una vera e propria visita collegiale e in tutte 2 i casi
(istanza promossa dalla scuola o dal lavoratore) è un accertamento che
è mirato a valutare l'idoneità lavorativa del soggetto o l'idoneità
lavorativa relativamente alla mansione.
L'organismo sanitario (C.M.V. Min. Tesoro) che effettua tale
accertamento valuterà se il soggetto:
a) è idoneo alla mansione che effettua;
b) se o meno assegnare limitazioni alla mansione;
c) se far cambiare mansione al soggetto (non idoneo alla mansione, ma
idoneo ad altre);
d) se il soggetto non è idoneo a qualsiasi attività lavorativa.
Occorre far attenzione alle ultime 2 condizioni in quanto se (caso c)
non c'è alcuna disponibilità in organico di posti compatibili per
l'assegnazione ad altra mansione o se (caso d) viene accertata
l'inabilità totale può essere disposto il licenziamento del
dipendente. In tal caso se ci sono i requisiti contributivi si
potrebbe rientrare nel bonus aggiuntivo contributivo per il
prepensionamento per inabilità o incollocamento ad altra mansione.
Poichè tale procedura può rivelarsi controproducente (cioè se la
C.M.V. decreta la non idoneità alla mansione) è meglio farsi seguire
da un sindacato e da un medico del lavoro.
Salve.
Maurizio.