Discussione:
area edificabile di pertinenza
(troppo vecchio per rispondere)
smalli sonia
2008-09-26 10:51:50 UTC
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40 anni fa ho acquistato 4 lotti di terreno adiacenti per un totale di
2000 mq.

- 2 lotti erano edificabili (volumetria subito sfruttata per un immobile
ivi
costruito)
- 2 lotti non erano edificabili per vincolo di futura destinazione
parcheggio (pero' non sono mai stati espropriati dal Comune)

Il tutto e' stato subito recintato con utilizzo giardino piantumato.
Ora il Comune ha fatto il nuovo piano regolatore rendendo edificabili i 2
lotti suddetti.

L'area resa edificabile puo' essere ancora considerata giardino di
pertinenza dell'immobile gia' presente ?
e di conseguenza ........
e' legittimo oppure no che il comune chieda l'ICI per area ora divenuta
edificabile ?

il Comune mi ha fissato un appuntamento per l'accertamento con adesione
degli anni passati .
cosa devo fare ?

grazie

P.S.

nel link sottostante sembra che non si debba pagare nulla
http://www.misterfisco.it/saggi/ICI-...pertinenza.pdf
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
smalli sonia
2008-09-26 10:55:23 UTC
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correggo il link scusate

nel link sottostante sembra che non si debba pagare nulla

http://www.misterfisco.it/saggi/ICI-aree-edificabili-pertinenza.pdf
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 11:56:35 UTC
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Post by smalli sonia
correggo il link scusate
nel link sottostante sembra che non si debba pagare nulla
http://www.misterfisco.it/saggi/ICI-aree-edificabili-pertinenza.pdf
Ti ho già dato una risposta, ma in questo NG e nell'altro
it.discussioni.commercialisti rischi d'innescare post chilometrici: unica
differenza è che, rispetto a "colleghi" di questo NG e dell'altro NG
(commercialisti) ho un'infarinatura, abbastanza spessa, delle norme che
riguardano quell'altro NG dove hai postato inizialmente e le norme
tecniche/urbanistiche, incidono notevolmente sull'aspetto fiscale.

:-))

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
casanmaner
2008-09-26 12:35:29 UTC
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Ciao potrebbe esserti utile questa sentenza di Cassazione.
In particolare il terzo motivo del ricorso e le considerazioni che la
Cassazione fa in tema di pertinenze.

ciao

Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile
Sentenza 25.03.2005, n. 6505



Integrale

--------------------------------------------------------------------------------
TRIBUTI DIVERSI E LOCALI - ICI - EDIFICIO INDUSTRIALE - PERTINENZE - POTERI
DEL COMUNE- AVVISO DI LIQUIDAZIONE NON ANTICIPATO DA AVVISO DI
ACCERTAMENTO - OBBLIGO - CONDIZIONI E LIMITI

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo Riggio - Presidente

Dott. Stefano Monaci - Consigliere

Dott. Vittorio Glauco Ebner - Consigliere

Dott. Francesco Ruggiero - Consigliere

Dott. Maria Rosaria Cultrera - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Av. Ph. S.p.A., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in Ro. Viale Gi. Ma. 11, presso lo studio legale Ga. Sa.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fr. Ga. e Li. Sa., giusta procura
Notaio Gi. Re. di Mi., rep. 18958 del 14.04.2004;

ricorrente

contro

Comune di Sc., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in Ro. Via Si. Di Sa. Bo. 42, presso lo studio legale Di. Fe. Sa. e Gu. Pe.,
difeso dagli Avvocati Ma. Ra. e An. Bo., giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 36/03 della Commissione Tributaria Regionale di
L'Aquila, depositata il 28/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/05
dal Consigliere Dott. Maria Rosaria Cultrera:

udito per il ricorrente, l'Avvocato Ga. Sa. che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcella
Matera che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo; il rigetto del
primo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Av. Ph. S.p.A., impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
dell'Aquila l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell'ICI per
l'anno 1998, emesso dal Comune di Sc. in relazione ad area che la società
reputava non autonomamente tassabile, siccome destinata a pertinenza di
edificio industriale di cui costituiva parte integrante, ai sensi dell'art.
2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 504/92. Deducendo che suddetta natura,
attribuita all'atto dell'accatastamento dell'edificio, era stata partecipata
al Comune in sede di dichiarazione ICI 1993 resa dalla società Ho. Ma. Ro.
S.p.A., originaria proprietaria dei complesso immobiliare, e non era stata
rettificata dal competente ufficio del Territorio, lamentava sia che nella
specie il Comune avrebbe dovuto provvedere con avviso d'accertamento
motivato, e non con avviso di liquidazione, sia che quest'ultimo atto era
comunque illegittimo perché privo di motivazione, dal momento che non
esponeva le ragioni di sostegno della pretesa tributaria, né indicava i
parametri di determinazione del maggior tributo, sia, infine, che
erroneamente la superficie era stata tassata come area fabbricabile. In
fatto rilevava di aver effettuato i versamenti d'imposta sulla base della
rendita catastale dell'intera unità immobiliare che descriveva fabbricato e
pertinenze.

Il Comune si costituiva eccependo in fatto che l'area era eccessiva rispetto
al fabbricato principale per potersi ritenere pertinenziale, ed era invece
corretta la dichiarazione della società dante causa che aveva dichiarati
distinti edifici, aree accessorie per mq. 40,020, e lotto edificabile per
mq. 155.671.

La Commissione adita respingeva il ricorso con sentenza n. 182/05/2002, che
veniva confermata con la pronuncia in epigrafe n. 36/5/03 dalla Commissione
Tributaria Regionale abruzzese che, qualificato l'avviso impugnato come atto
d'accertamento, presentandone i requisiti essenziali, tra cui la
motivazione, asseriva che, a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 504/92
il Comune era legittimato a far riferimento, piuttosto che alle risultanze
catastali, allo strumento urbanistico, da cui emergeva l'edificabilità
dell'area in questione.

La società contribuente ricorre ora per la cassazione di questa decisione
con tre mezzi, illustrati anche con memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

Il Comune di Sc. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo la ricorrente lamenta omessa pronuncia su di un punto
decisivo della controversia, dolendosi del fatto che l'organo d'appello non
né esaminato né deciso sulla doglianza con la quale si era denunciato
l'errore materiale contenuto nell'avviso impugnato concernente l'omesso
versamento dell'acconto d'imposta per il 1998, che invece era stato
effettuato.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11
commi 2 e 2 bis dal D.Lgs. n. 504/92 dell'art. 3 comma 1 della l. n. 241/90,
dell'art. 7 comma 1 della L. n. 212/2000, e correlato vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, lamenta che la Commissione Regionale Abruzzese ha erroneamente
escluso il difetto di motivazione dell'atto impugnato, con il quale si è
assoggettata ad imposta area qualificabile come pertinenziale, sostenendo,
in maniera apodittica, che detto requisito si desume dall'allegato A in cui
"vengono individuati gli immobili, insieme alla tipologia di accertamento".
Data la natura sostanziale d'avviso d'accertamento dell'atto impugnato,
ritenuta dai giudici del gravame, il Comune avrebbe dovuto esplicitare
preventivamente in detto atto le ragioni della rettifica ed i criteri di
determinazione del valore applicati. Solo in corso di giudizio è emersa la
circostanza che l'avviso di liquidazione opposto, erroneamente assunto in
tale veste, era stato emesso per disconoscere la natura pertinenziale
dell'area, e non per correggere un errore di calcolo, contestando un
insufficiente versamento d'imposta.

Il vizio denunciato determina la nullità assoluta e radicale dell'avviso
stesso, insuscettibile di sanatoria in giudizio. Cita a conforto della sua
tesi il precedente arresti di questa Corte SS.UU. n. 1322/1986 e le pronunce
richiamate postesi sul suo solvo, ai cui principi rinvia.

Prosegue, osservando ancora, che la pronuncia dei Giudici d'appello, che
hanno ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale in ragione del fatto che
l'avviso impugnato fa riferimento all'allegato A in cui "sono stati
individuati gli immobili insieme alla tipologia d'accertamento", è errata,
siccome la tralatizia trasposizione degli elementi segnalati non vale ad
rappresentare le ragioni dell'accertamento. La pronuncia stessa è, a sua
volta, carente di motivazione sul punto.

Il Comune replica alla censura osservando di aver provveduto nel palese
rispetto della norma rubricata, sulla base della dichiarazione della Società
Ho. Ma. Ro. S.p.A., da cui è sorta per scissione l'odierna ricorrente, che
avendo inserita in dichiarazione l'immobile per cui è causa, evidentemente
lo reputò autonomamente tassabile. Mediante l'avviso opposto si provvide a
rettificare la rendita dichiarata, ed a liquidare l'importo dovuto secondo i
criteri indicati nell'allegato A, cui hanno fatto riferimento i Giudici
d'appello.

L'avviso, comunque, prescindendo dal suo nomen juris, deve essere
qualificato alla stregua della sua natura di atto d'accertamento. Cita a
conforto della sua difesa i numerosi precedenti di legittimità e degli
organi di giustizia amministrativa, ai cui principi rinvia. Ribadisce,
infine, la necessità di emettere l'avviso impugnato, che accertò l'omesso
versamento e rettificò l'errare liquidando il quantum dell'imposta dovuta.
Incontroversa, dunque, la natura d'avviso d'accertamento dell'atto in esame,
il controricorrente rileva che esso è adeguatamente motivato.

Col terzo mezzo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 comma 1 lett. a) e 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 dell'art. 3
comma 58 della L. 23.12.96 n. 662 e dell'art. 817 c.c., e correlato vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, denuncia, in via subordinata, l'errore in cui è incorso
l'organo di gravame, laddove ha ritenuto che il Comune avesse il potere di
determinare il tributo sulla base dell'astratta edificabilità dell'area,
vale a dire sulla base dello strumento urbanistico, anziché sulle risultanze
del classamento, che neppure aveva contestato. La norma contenuta nell'art.
2 lett. a) del D.Lgs. n. 507/92 che sancisce la tassazione delle aree
pertinenziali, ha natura speciale, e prevale invece rispetto alla previsione
generale contenuta nella successiva lett. b), che sancisce l'autonoma
tassabilità delle aree edificabili. Osserva, inoltre, che l'area edificabile
è tassabile solo se è posseduta come tale, mentre, laddove sia destinata in
concreto a pertinenza rientra nella base imponibile in uno al fabbricato cui
accede, alla stregua del disposto dell'art. 5 comma 2 del decreto suddetto,
secondo cui l'imposta comunale deve determinarsi sulla base della rendita
dell'intero immobile. In questo caso il Comune, peraltro, non dispone del
potere accertativo sulla congruità della rendita, ma di una mera facoltà
d'impulso nei confronti dell'Ufficio del Territorio, a mente dell'art. 3
comma 58 della L. n. 662/96 rubricata. La Commissione, quindi, avrebbe
potuto convalidare l'operato del Comune di Sc. solo in caso di esito
negativo della verifica, che avrebbe dovuto condurre in fatto, circa
l'effettività della destinazione accessoria dell'area controversa, siccome
solo in questo caso si sarebbe potuto tener conto dello strumento
urbanistico.

cita a sostegno i precedenti di questa Corte n. 19375/2003 e n. 17035/2004,
quest'ultimo menzionato in sede di discussione orale.

Conclude quindi asserendo che, considerato che la destinazione pertinenziale
dell'area non rappresenta tema discusso, e dunque, è pacifica, il criterio
seguito dal Comune di Sc. è illegittimo.

Il Comune resiste osservando, sulla premessa di principio che il D.Lgs. n.
504/92 non distingue tra edificabilità legale, discendente dalla
classificazione delle aree nello strumento urbanistico, ed edificabilità di
fatto, che, in concreto, la dante causa dell'odierna ricorrente indicò in
dichiarazione rendita ed estensione dell'area, suggellandone la natura
pertinenziale solo attraverso l'omesso versamento del tributo comunale. Il
c.d. "edificato", vale a dire la costruzione a servizio o ornamento in
questione ha un'estensione di mq. 24.012, e la destinazione pertinenziale è
solo episodica e sproporzionata.

Per esigenze di ordine l'esame del primo motivo è subordinato alla verifica
degli altri due mezzi.

Il secondo motivo è infondato.

A mente dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92 comma 2, richiamato in rubrica, il
Comune provvede con avviso d'accertamento, e rettifica le dichiarazioni o le
denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, mentre emette
avviso di liquidazione, ai sensi del comma 1, allorché "controlla le
dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10 ...".

Il caso in cui il contribuente non segnala in dichiarazione il presunto
regime agevolativo ovvero il criterio applicato in concreto in forza del
quale abbia omesso il versamento dell'imposta con riguardo ad immobile
inserito in dichiarazione, rientra nel paradigma della suddetta previsione,
secondo la quale, mediante avviso di liquidazione l'ente impostore
interviene non solo per correggere gli errori del contribuente, ma anche per
recuperare il tributo non versato in presenza di una dichiarazione che ne
legittimi l'esazione.

Nel caso di specie, quindi, il Comune di Sc. ha operato legittimamente, dal
momento che con l'atto impugnato non ha provveduto alla rettifica della
dichiarazione originaria della società contribuente, che conteneva
regolarmente il cespite tassabile, ma ha recuperato a tassazione l'imposta
dovuta e non versata.

La Commissione Regionale, comunque, con motivazione adeguata, ha qualificato
l'atto esaminato come avviso d'accertamento alla stregua del suo contenuto
effettivo, così aderendo alla tesi della contribuente, che pertanto non ha
più interesse a tale profilo della censura.

È indubbio che non rappresentava ostacolo alla detta qualificazione il nomen
dell'atto stesso, siccome è principio pacifico che l'atto amministrativo,
genus in cui rientrano gli atti dell'amministrazione tributaria, deve essere
interpretato secondo il suo contenuto effettivo ed il potere in concreto
esercitato, e non sulla base della sua vesta formale (Cfr: Cns.

Stato n. 974/96).

D'altra parte l'attribuzione del nomen errato non si traduce ex se in un
vizio di legittimità (cfr. Cons. Stato n. 877/ 1980).

Anche in ordine all'ulteriore profilo enunciato, la critica mossa dalla
ricorrente è infondata.

L'avviso d'accertamento e di liquidazione, a mente dell'art. 11 comma 2 bis
del D.Lgs. n. 504/92, "devono essere motivati in relazione a presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente
deve essere allegato, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale".

La Commissione regionale ha applicato correttamente questa disposizione, dal
momento che ha ritenuto soddisfatto il requisito motivazionale attraverso il
rinvio contenuto nell'atto all'allegato A, in cui sono indicati gli
immobili, insieme alla tipologia d'accertamento, il cui contenuto è entrato
a far parte dell'avviso stesso per relationem, e che ha ritenuto
esaurientemente esplicativo.

La ricorrente ribadisce l'esigenza di una "trasparente effettiva e diffusa
esplicitazione incentrata sulla puntuale individuazione delle norme
asseritamene violate e sulla ragioni per cui la presunta violazione era da
ritenersi tale", ma in concreto non deduce né di non aver ricevuto tale
allegato A, né di non averlo conosciuto, né che l'avviso impugnato non lo
riproducesse, né, infine che esso in realtà non avesse il contenuto che la
Commissione ha indicato.

A mente del citato art. 11 comma 2 bis, in presenza di richiamo ad altro
atto alle condizioni espressamente sancite, è onere del contribuente che
denuncia carenza di motivazione, quanto meno, dedurre l'assenza di dette
condizioni, negando di averne avuto conoscenza, né contestualmente né in
precedenza, ed adducendo altresì che tale omissione gli ha precluso lo
svolgimento di adeguata difesa (v. Cass. n. 1209/2000, n. 11669/2002, n.
4430/2003).

La contribuente, attuale ricorrente, non ha addotto alcuna di tali
circostanza, ed ha invece svolto adeguata difesa, contestando in giudizio
puntualmente i presupposti dell'imposizione, sicché deve ritenersi che
l'atto, contrariamente a quanto lamenta, conteneva quell'adeguata
informazione sugli elementi essenziali della pretesa azionata di cui lamenta
l'assenza (cfr. Cass. n. 14566/2001).

Il terzo motivo è invece fondato.

La norma contenuta nell'art. art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 pone quale
presupposto applicativo dell'ICI il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi
uso destinati ...".

Nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le rispettive
nozioni, prevedendo al comma 1 2 lett. a) che "per fabbricato s'intende
l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato la parte occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ..."; alla lett. b) del
medesimo comma, che "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione ...", estendendone
la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in diritto, detta vocazione
edificatoria. Infine nella lett. c), ha definito cosa debba intendersi per
terreni agricoli.

Si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi ciascuna
propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte ed autonome fra
di loro.

Il criterio di tassazione di un immobile dipende quindi dal suo
inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la conseguenza che
l'individuazione dell'una preclude la configurabilità delle altre.

Ne discende che, avuto riguardo alle porzioni immobiliari asservite ad
immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito nel paradigma
della lett. a), ed avente natura speciale, rende irrilevante il regime di
edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire,
(cfr. Cass. n. 19735/2003) e preclude l'ingresso al relativo criterio di
tassazione. Del resto, a mente dell'art. 818 c.c., "i rapporti giuridici che
hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non
è diversamente disposto". Dal momento che una tale deroga, che avrebbe
dovuto essere espressamente esplicitata, non i contenuta nella norma
tributaria in esame, che neppure fornisce un'autonoma formulazione della
nozione di "pertinenza" che resta perciò quella di cui alla nozione generale
contenuta nell'art. 817 del c.c., cui rinvia sic et simpliciter recependone
anche il regime sostanziale, ai fini ICI, l'area funzionalmente collegata al
fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue
invece il regime del fabbricato, bene principale.

E pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono
accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo
d'asservimento, rende irrilevante l'altra destinazione, siccome essa è
strumentale a fini estranei al rapporto con la cosa principale.

È chiaro che il regime in esame trova applicazione solo se la natura
pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei
presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria.

Questa indagine comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti, che
deve essere condotta in sede di merito.

Nel caso di specie, dal momento che la contribuente ha indicato in
dichiarazione, senza smentita proveniente né dal Comune di Sc. né
dall'ufficio del territorio, l'esistenza del vincolo funzionale dell'area
rispetto al manufatto principale siccome era stata accatastata in questa
categoria, e le risultanze catastali ratificano tale rapporto
d'asservimento, l'operatività del relativo criterio di tassazione intanto
poteva essere esclusa, consentendo l'ingresso al criterio sancito per le
aree fabbricabili, in quanto fosse stato accertata effettivamente l'assenza
delle caratteristiche obiettive poste dall'art. 817 c.c., e, dunque, che
l'area stessa non costituiva parte integrante del fabbricato in relazione al
quale era stata corrisposta per intero l'imposta. La rilevanza della sua
incontrovertibile vocazione edificatoria era quindi subordinata
all'eventuale esito negativo di tale verifica.

La decisione impugnata, che ha accolto la tesi del Comune di Sc. dando
prevalenza alla qualificazione discendente dallo strumento urbanistico
rispetto alle risultanze dell'accatastamento, ha risolto la questione sulla
base di un'esegesi non corretta del disposto normativo riferito.

Il ricorso pertanto deve essere accolto per quanto di ragione, restando
assorbita altresì la verifica del primo motivo.

La decisione impugnata deve essere cassata e gli atti devono essere rimessi
al Giudice d'appello, che dovrà verificare in concreto se in relazione alla
porzione in questione sussistano, la condizione oggettiva della durevole
destinazione dell'area controversa a servizio dell'unità principale, posta
dall'art. 817 c.c., nonché il requisito soggettivo posto dalla medesima
norma. Il Giudice di rinvio dovrà provvedere altresì in ordine al governo
delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo
anche per le spese del presente giudizio.
casanmaner
2008-09-26 12:45:00 UTC
Permalink
Un commento dell' "esperto rispone" (a volte "confonde") con riferimenti ad
altre sentenze di Cassazione.
Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 47 del 19 giugno 2005



Autore: Antonio Piccolo

L'AREA DI PERTINENZA È PRIVA DI UN'IMPOSIZIONE AUTONOMA

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Vorremmo avere un parere in merito alla sentenza della Corte di cassazione
n. 17035/2004, la quale afferma che le aree fabbricabili, che costituiscono
di fatto pertinenza dell'abitazione, non sono soggette a Ici, ma comprese
nel valore del fabbricato. Come deve agire l'ente in funzione di questa
sentenza, peraltro poco condivisa da questo ufficio? In caso di contenzioso,
è probabile che le Commissioni tributarie si adeguino alla sentenza anche se
non esiste una normativa specifica che le disciplini?
-----
Il principio esplicitato dai supremi giudici di legittimità nella sentenza
17035 del 26 agosto 2004 (in senso conforme, sentenza 19375 del 17 dicembre
2003), secondo cui deve essere esclusa un'autonoma imposizione delle aree
pertinenziali alle costruzioni, è stato ribadito nelle successive sentenze
5755 del 16 marzo 2005 e 19161 del 23 settembre 2004, con le quali la Corte
di cassazione (sezione tributaria) ha ritenuto, fra l'altro, che il terreno
che di fatto costituisce "pertinenza" di un fabbricato non può essere
tassato come area edificabile, ancorché il terreno stesso risulti iscritto
autonomamente nel catasto. Del resto, è noto che il dettato legislativo
considera parte integrante del fabbricato (unità immobiliare iscritta o
iscrivibile nel catasto) l'area occupata dalla costruzione e «quella che ne
costituisce pertinenza» (articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/92 ),
lasciando chiaramente intendere che il concetto di "pertinenza" applicabile
anche all'Ici sia quello civilistico previsto dall' articolo 817 del Codice
civile (circolare ministeriale 114/E del 25 maggio 1999; Corte di
cassazione, ex multis, sezioni unite civili, sentenza 1853 dell'11 luglio
1962; sezione II civile, sentenza 14559 del 30 luglio 2004; sezione I
civile, sentenze 9845 dell'11 novembre 1996 e 4564 del 15 aprile 1992). È
evidente che l'aspetto essenziale della questione sia rappresentato dalla
esatta individuazione degli elementi soggettivo (volontà del possessore del
bene principale a porre la pertinenza in rapporto di complementarità o
strumentalità funzionale con il bene principale stesso) e oggettivo
(destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento della
pertinenza) affinché si affermi la sussistenza del rapporto pertinenziale.
In quest'ottica, appare pienamente condivisibile la locuzione regolamentare
adottata dal comune impositore competente, secondo la quale si considera
parte integrante del fabbricato «quell'area che non avrebbe ragione di
esistere in mancanza del fabbricato» (articolo 5, comma 2, del regolamento
Ici). Tuttavia, è pur vero che l'attività interpretativa rimane fondamentale
per ogni disposizione legislativa. Attività, questa, tipica anche dei
giudici tributari di merito che, al pari degli altri giudici (di
legittimità, ordinari, amministrativi), esplicitano il proprio pensiero
mediante le sentenze.
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 13:34:37 UTC
Permalink
"casanmaner" <***@tin.it> ha scritto nel messaggio news:48dcd952$0$40303$***@reader5.news.tin.it...

Vedi che ve lo cercate???
Butti benzina sul fuoco

:-)

E' noto che in Italia, le sentenze avvengono in 10 minuti. In camera di
consiglio anche in 5 minuti. Quelle penali, dove magari ci sono maxiudienze,
c'impiegano qualche minuto in più, perchè devono decidere quanti anni di
carcere dare ad una persona.

Spesso il triunvirato è competente solo per una materia (quella legale o
quella fiscale) e la disorganizzazione tra norme regna sovrana.

Premesso questo, vado al sodo senza lungaggini. In Italia la tassazione
dovrebbe essere proporzionale alla capacità contributiva. Quando in un bene
la capacità di produrre reddito è oggettiva e non vincolata a nessuna
situazione personale, tra l'altro, tale bene sconta una determinata imposta,
proprio per il semplice fatto di avere una potenzialità economica
individuale.

Tale principio può risultare palese relativamente alle plusvalenze delle
aree edificabili ricevute per successione dove sicuramente potrebbe mancare
l'intento speculativo.

Nel momento in cui ho 2000 metri di area edificabile, oggettivamente,
quell'area, ha un determinato valore economico, indipendentemente dal suo
utilizzo o dalla sua destinazione.

Troppo facile dire è pertinente al bene principale, altrimenti abbiamo
trovato facilmente il modo per eledure le tasse. Ho 2000 mila metri di
terreno con un prezzo di mercato di 1 miglionata di euro e tranquillamente
dico che siccome ci pianto patate e cavoli, non ci devo pagare le tasse.

Ma è pertinente, giusto, allora attestami la pertinenzialità.

Semplice, c'è l'art. 817 del c.c. " Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", quindi facilmente
dimostrabile.

E no. Il reddito del terreno è composto di due valori, uno agricolo e uno
domenicale e il codice civile non fa nessuna distinzione in tal senso,
poichè tratta indistintamente di cose destinate in modo durevole a
servizio......

La pertinenzialità potrà essere su quello agrario, poichè io ci posso
tranquillamente piantare patate, ma contemporaneamente potrei asservire un
altro lotto e il potenziale valore economico del terreno non è sulla parte
agraria, ma sulla parte domenicale, quella che utilizzo per asservire
l'altro lotto.

Quindi, per annullare la tassazione, tale pertinenzialità dev'essere totale
e non parziale. La totalità di questa pertinenzialità può avvenire solo in
un determinato modo: graffare il terreno all'area urbana, ovvero svuotare il
terreno di quel valore economico, poichè graffandolo all'urbano, perde
"indice edificatorio" e dopo, su quel terreno, ci puoi veramente piantare
solo patate e cavoli.


Ma finchè la pertinenzialità non è totale al 100%, me dispiage molto, ma te
tocca pagà.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Mr. Tatoo
2008-09-26 14:34:26 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Vedi che ve lo cercate???
Butti benzina sul fuoco
Sergio, ti prego, per le tue crociate fai almeno un venerdì sì e uno no...
--
Ciao

Mr. Tatoo
e d e n ®
2008-09-26 14:36:14 UTC
Permalink
Post by Mr. Tatoo
Sergio, ti prego, per le tue crociate fai almeno un venerdì sì e uno no...
LOL
--
eden ®
--
casanmaner
2008-09-26 15:02:28 UTC
Permalink
La pertinenzialità non è su un reddito agrario o dominicale che sia (hai
inventato un nuovo istituto giuridico e cioè la pertinzialità ad un reddito)
ma rispetto ad un altro immobile principale che ha un proprio trattamento ai
fini fiscali, e nello specifico ai fini ICI. Trattamento che, per via della
pertinenzialità così come definita dall'art. 817 c.c., è applicabile anche
la pertinenza in base all'art. 818 c.c..
Continui a sbagliare .... mi spiace .... e ultimamente lo fai spesso.
ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 15:34:40 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Continui a sbagliare .... mi spiace .... e ultimamente lo fai spesso.
ciao
Mi dispiace ma secondo me sbagli tu. Mi sembra di aver analizzato bene la
situazione. Non ho creato un nuovo istituto giuridico della pertinenzialità
su un reddito: se un bene ha un duplice utilizzo simultaneo, devi
monetizzare entrambi gli utilizzi, poichè ogni destinazione d'uso ha un suo
valore ben specifico. Tengo il terreno, ci pianto patate ed è pertinenziale
l'intero bene, ma il valore di tale bene è 10+100. Faccio un'atto di questo
terreno asservendo il terreno confinante o un altro terreno, cioè vendo
l'indice in modo che su un altro terreno posso costruire con quella
cubatura, quella vendita di quel diritto ius-aedificandi ha un valore di
100.

E la pertinenzialità non viene meno. L'imposizione è relativa a quel
diritto, trasferibile a terzi.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
casanmaner
2008-09-26 16:02:30 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Mi dispiace ma secondo me sbagli tu. Mi sembra di aver analizzato bene la
situazione. Non ho creato un nuovo istituto giuridico della
pertinenzialità su un reddito: se un bene ha un duplice utilizzo
simultaneo, devi monetizzare entrambi gli utilizzi, poichè ogni
destinazione d'uso ha un suo valore ben specifico.
Secondo te ... ma non secondo il codice civile e le disposizioni ICI.
Fattene una ragione. Pensi i aver analizzato bene la situazione ma hai fatto
solo una gran confusione.
Poi, visto che parli di destinazione d'uso, considerato che la destinazione
d'uso è essere pertinenza di un bene primario che ha un dato trattamento
allora è logico che non venga tassato in via autonoma per una destianzione
d'uso differente che non c'è. Sempre secondo il tuo ragionamento di duplice
utilizzo simultaneo poiché l'utlizzo è solo uno e non duplice allora è
corretto avere una sola imposizione in base alla imposizione del bene
principale.
Infatti, per rimanere al caso di terreno edificabile utilizzato da un
imprenditore agricolo (che in base al tuo ragionamento avrebbe un duplice
utilizzo simultaneo), benché il terreno abbia un valore molto più alto, fino
a che viene coltivato, l'ICI viene determinata, per disposizione normativa
che fa capire quale sia il ragionamento del legislatore, sulla base
catastale.

Continui a sbagliare nel tuo ragionamento Sergio.

ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 16:53:48 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Continui a sbagliare nel tuo ragionamento Sergio.
ciao
O potresti sbagliare anche nel tuo ragionamento. Il mio ragionamento, però,
e logico ed uguale al tuo, con una lievissima differenza, poichè, anch'io,
non sindaco la pertinenzialità.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
casanmaner
2008-09-26 17:13:12 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Post by casanmaner
Continui a sbagliare nel tuo ragionamento Sergio.
ciao
O potresti sbagliare anche nel tuo ragionamento.
Potrei ma non è così in questo caso.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Il mio ragionamento, però, e logico ed uguale al tuo
, con una lievissima differenza, poichè, anch'io, non sindaco la
pertinenzialità.
Non è uguale al mio e, se come dici, non sindaca sulla pertinenzialità è
incoerente.
Tu vorresti tassare una (presunta) "doppia utlizzazione" come se lo stesso
bene possa configurare due ipotesi (imponibili) autonome nello stesso tempo.
Però la norma prevede un elenco esaustivo dei beni soggetti a ICI. Nel
prevedere che le pertinenze dei fabbricati seguono del bene principale,
prevede una specialità rispetto all'ipotesi del terreno edificabile. Ne
deriva che la pertinenzialità del terreno esclude l'edificabilità.
Se, come dici, non sindachi la pertinenzialità allora non puoi che arrivare
alla conclusione che il bene pertinenziale deve seguire esclusivamente la
disciplina del bene principale perché lo stesso bene non può rientrare in
entrambe le categorie (pertinenza e terreno edificabile).

ciao
ponziopilato
2008-09-26 17:15:55 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Post by casanmaner
Se, come dici, non sindachi la pertinenzialità allora non puoi che arrivare
alla conclusione che il bene pertinenziale deve seguire esclusivamente la
disciplina del bene principale perché lo stesso bene non può rientrare in
entrambe le categorie (pertinenza e terreno edificabile).
già.. come successe qui una volta che l'ade voleva considerare come area
edificabile il giardino di pertinenza di una abitazione..
resosi conto della cantonata chiesero anche scusa..
piccole soddisfazioni ma ogni tanto ci vogliono..

ciao
Mr. Tatoo
2008-09-26 17:18:54 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Post by casanmaner
Continui a sbagliare nel tuo ragionamento Sergio.
ciao
O potresti sbagliare anche nel tuo ragionamento.
Potrei ma non è così in questo caso.
Potreste andare avanti delle ore, dei giorni, degli anni....
Guarda, caro Casanmaner, che al massimo, il premio che ti spetta è una
tessera del SLC fan club... vedi te se ne vale la pena...

Buon fine settimana a tutti!
--
Ciao

Mr. Tatoo
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 18:07:27 UTC
Permalink
perché lo stesso bene non può rientrare in entrambe le categorie
(pertinenza e terreno edificabile).
ciao
E' quì che sbagli e non riesci a capire. Lo stesso bene è pertinente e
terreno edificabile, poichè sposti l'indice.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
ponziopilato
2008-09-26 18:06:18 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
E' quì che sbagli e non riesci a capire. Lo stesso bene è pertinente e
terreno edificabile, poichè sposti l'indice.
..ehm.. ma non era il medio ? :-))))
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-26 18:41:52 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
E' quì che sbagli e non riesci a capire. Lo stesso bene è pertinente e
terreno edificabile, poichè sposti l'indice.
Ed integro e chiudo.

E' la presunzione di pertinenzialità che ti frega. Se hai 20 mq è ok, è un
giardino dove ci pianti le rose. Se sono 2000 mq, per vincere in assoluto la
presunzione di pertinenzialità devi espropiare il bene del suo valore,
altrimenti puoi far scendere tutti i santi dal paradiso che il fisco vuole
l'imposizione (ed ha ragione, secondo me).

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
casanmaner
2008-09-27 07:22:26 UTC
Permalink
Continui a sbagliare.
Non c'è una presunzione di pertinenzialità. La pertinenza non si presume ma
è o non è in base all'art. 817. L'art. 817 non dice si presumono pertinenze
ma:"Sono pertinenze le cose destinate ...ecc. ecc..".
Quindi quando si verificano le condizioni oggettive e soggettive il bene non
si presume pertinenziale ma è pertinenziale con le conseguenze che ne
derivano in tema di ICI.
Sulla questione dello spostamento dell'indice, se proprio tu volessi
ragionare nell'eventualità che questo spostamento avvenga concretamente (e
non solo in base al fatto che sarebbe possibile farlo), se lo sposti ad
un'altra area al massimo avrai che varrà di più quell'altra area perché in
quell'area potrai costruire cubature maggiori rispetto ad una medesima area
a cui non sia stato trasferito indice di edificabilità di un'altra area.
Quindi sarà maggiore il valore su cui calcolare l'ICI su un'altra area che
non è pertinenziale e su cui ha trasferito l'indice di edificabilità
dell'area pertinenziale. Ma se non sposti l'indice il valore della prima
area rimane invariato e l'area pertinenziale è soggetta a imposizione ici
quale pertinenza del bene a cui è destinato.
L'unica cosa che il comune può fare è rilevare che in verità una certa area
non è pertinenza in quanto non è effettivamente destinata in modo durevole a
servizio del bene principale. Ma se è dimostrato che l'area è effettivamente
destinata a pertinenza il comune non può richiedere il pagamento dell'ici
quale area edificabile.
Chiudo qui anche io.
ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 07:40:00 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Continui a sbagliare.
Non c'è una presunzione di pertinenzialità. La pertinenza non si presume
ma è o non è in base all'art. 817. L'art. 817 non dice si presumono
pertinenze ma:"Sono pertinenze le cose destinate ...ecc. ecc..".
Non c'è da sbagliare o non sbagliare, poichè tutto quello che hai postato è
risaputo e non è novità. Però tu vedi il dito e io cerco di vedere la luna.
:-)

Guardiamo la problematica da un altro punto di vista, collegato sempre al
primo (differenza tra "pertinenzialità agraria" contemporaneamente al valore
intrinseco commerciale)

Ti ha già chiarito bene lo Sragionazzo (scusa se Ti chiamo così, ma il mio è
in senso buono rispetto a Ponzio, solo per identificarti, visto che cambi
spesso nick).

Per cercare di farti capire, passiamo dalla teoria alla pratica. Come ho
scritto nell'altro post, non basta una dichiarazione d'intento per dire è
pertinenziale. La dichiarazione dev'essere dimostrata.

Dimostrami con un esempio concreto la pertinenzialità del fondo sia in base
alla destinazione d'uso (destinate in modo durevole a servizio....), -
mettiamoci anche l'ornamento, ma è molto più semplice screditare la
pertinenzialità - e, di conseguenza l'inerenza della sua funzionalità
rispetto al bene principale.

Fammi un esempio concreto, su un terreno di 2000 mq.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
ponziopilato
2008-09-29 08:00:15 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ti ha già chiarito bene lo Sragionazzo (scusa se Ti chiamo così, ma il mio
è in senso buono rispetto a Ponzio, solo per identificarti, visto che
cambi spesso nick).
ma che scusa, è conosciuto così è l'unico nick suo che sarà ricordato :-)
casanmaner
2008-09-29 14:05:14 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Fammi un esempio concreto, su un terreno di 2000 mq.
Potrei farti il caso di un abitazione che di terreno come giardino ha 5.000
mq (e per tagliare l'erba con il trattorino ci vuole un bel po' di tempo ...
per non parlare della potatura delle piante e la relativa pulizia del
giardino). Il tutto con tanto di muro di cinta e piante che sono li da anni.
Hai la casa. Hai il muro di cinta che segue tutto il perimetro del terreno.
Hai il giardino con tanto di piante ad alto fusto decennali lungo il
perimetro e all'interno del giardino. Ad un certo punto il comune dice che
quell'area, sulla quale prima non potevi costruire altro rispetto a quello
che già è stato costruito è ulteriormente edificabile. Però continui ad
avere la stessa casa mantenendo lo stesso muro di cinta lo stesso giardino
con tanto di piante ad alto fusto decennali lungo il perimetro e all'interno
del giardino.
Fino a che manterrai questo stato di cose quell'area è e rimarrà al servizio
dell'abitazione costituendo pertienza della stessa con ciò che ne consegue
in termini di ICI.
ponziopilato
2008-09-29 14:10:02 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Fino a che manterrai questo stato di cose quell'area è e rimarrà al
servizio dell'abitazione costituendo pertienza della stessa con ciò che ne
consegue in termini di ICI.
quoto
..e mo chi glielo dice a quello che paga l'ici sull'aiuola?
:-)
ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 14:52:55 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Potrei farti il caso di un abitazione che di terreno come giardino ha
5.000 mq (e per tagliare l'erba con il trattorino ci vuole un bel po' di
tempo ... per non parlare della potatura delle piante e la relativa
pulizia del giardino).
Stai facendo un po' di confusione. Prima avevo fatto l'esempio che anche il
Berlusca si è costruito il vulcano dentro la villa in Sardegna, ma dire che
tale vulvano è ornamento del bene principale (villa) mi sembra di prendere
per il c..o il fisco.
Post by casanmaner
Il tutto con tanto di muro di cinta e piante che sono li da anni.
Hai la casa. Hai il muro di cinta che segue tutto il perimetro del
terreno. Hai il giardino con tanto di piante ad alto fusto decennali lungo
il perimetro e all'interno del giardino.
La pertinenzialità è strettamente collegata alla funzionalità del bene
secondario rispetto al principale. Le piante ad alto fusto in un terreno di
5000 mq, non servono ad una mazza al fondo principale (casa).

Non devi confondere la pertinenzialità di un bene rispetto all'altro bene e
la pertinenzialità di un fondo rispetto alle esigenze personali di chi abita
la casa. La pertinenzialità di un fondo, rispetto ad un altro (casa)
dovrebbe essere inerente e a servizio.

Un esempio potrebbe essere la strada di collegamento, anche se privata. Un
terreno di 2000 mq (50 x 40 mq) potrebbe essere attraversata da una strada
di 50mt lineari x 3 di larghezza = 150 mq. La strada è direttamente
funzionale (al servizio di....) e inerente (perchè senza la stessa non
potrei raggiungere, magari, il fondo). Ma per far ciò devi GRAFFARE (non sei
obbligato, ma è la sfumatura che ti salva) la strada alla casa, ovvero
passare dal catasto terreni quei 150 mq, messi in mappa e agganciarli al
catasto urbano, ovvero la casa. Così succede per le corti, cortili, ecc.ecc.

Facendo così, però, perdi l'indice su quei 150 mq, e se fossi un giudice ti
potrei dire: per quanto riguarda la strada, hai ragione, è pertinenziale, ma
per tutto il resto io non ti riconosco la pertinenzialità (ed ha ragione).

Nessun giudice, però, ti fa un ragionamento del genere e secondo me è un
ragionamento giusto.

Ma posso anche sbagliare. Comunque, intravvedendo la luna e non solo il
dito, ho sempre parato il c..o a me e ai miei clienti.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
casanmaner
2008-09-29 17:11:00 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
La pertinenzialità è strettamente collegata alla funzionalità del bene
secondario rispetto al principale. Le piante ad alto fusto in un terreno
di 5000 mq, non servono ad una mazza al fondo principale (casa).
Non devi confondere la pertinenzialità di un bene rispetto all'altro bene
e la pertinenzialità di un fondo rispetto alle esigenze personali di chi
abita la casa. La pertinenzialità di un fondo, rispetto ad un altro (casa)
dovrebbe essere inerente e a servizio.
Servizio ed ornamento.
Gli alberi ad alto fusto fanno ombra e adornano il giardino il quale è al
servizio e ad ornamento del bene principale casa.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Un esempio potrebbe essere la strada di collegamento, anche se privata. Un
terreno di 2000 mq (50 x 40 mq) potrebbe essere attraversata da una strada
di 50mt lineari x 3 di larghezza = 150 mq. La strada è direttamente
funzionale (al servizio di....) e inerente (perchè senza la stessa non
potrei raggiungere, magari, il fondo). Ma per far ciò devi GRAFFARE (non
sei obbligato, ma è la sfumatura che ti salva) la strada alla casa, ovvero
passare dal catasto terreni quei 150 mq, messi in mappa e agganciarli al
catasto urbano, ovvero la casa. Così succede per le corti, cortili, ecc.ecc.
Facendo così, però, perdi l'indice su quei 150 mq, e se fossi un giudice
ti potrei dire: per quanto riguarda la strada, hai ragione, è
pertinenziale, ma per tutto il resto io non ti riconosco la
pertinenzialità (ed ha ragione).
Continui a confondere la normativa speciale urbanistica con i principi
generali civilistici i quali sono quelli applicabili.
Se tu fossi un giudice faresti una bestialità. Ma, per fortuna per le nostre
norme, non lo sei.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Nessun giudice, però, ti fa un ragionamento del genere e secondo me è un
ragionamento giusto.
Ci sarà un perché? Ah già loro sono ignorati e tu invece, che hai
"l'infarinatura", invece no.
Ma per piacere.
Non puoi applicare le norme urbanistiche ad un concetto di pertienenza che è
quello di diritto generale. Mi spiace per te ma continui a confondere i due
piani.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ma posso anche sbagliare.
Lo fai spesso ultimamente.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Comunque, intravvedendo la luna e non solo il dito, ho sempre parato il
c..o a me e ai miei clienti.
Seeee ... vabbè ...

ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 17:33:16 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Gli alberi ad alto fusto fanno ombra e adornano il giardino il quale è al
servizio e ad ornamento del bene principale casa.
Porca miseria..........ma quanto è alto sto' fusto se con un terreno di 5000
mq, quello sul confine ti fa ombra..........Hai uno stronco
incredibile.........
Post by casanmaner
Continui a confondere la normativa speciale urbanistica con i principi
generali civilistici i quali sono quelli applicabili.
Assolutamente, quella urbanistica mi serve per rafforzare solamente il
diritto generale. E' un elemento in più per convincermi se effettivamente
quell'area è pertinenziale oppure no.
Post by casanmaner
Se tu fossi un giudice faresti una bestialità. Ma, per fortuna per le
nostre norme, non lo sei.
E infatti sentenze che prima dicono A, poi Z, poi di nuovo A
e................Se fossi qualcuno che potesse mettere ordine con la
bacchetta magica, renderei inefficaci le sentenze con il solo obbligo di
rispedire la stessa al mittente (legislatore) il quale dovrebbe in un tempo
brevissimo correggere, integrare, modificare la norma principale.

Altrochè il puttanaio esistente oggi ........
Post by casanmaner
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ma posso anche sbagliare.
Lo fai spesso ultimamente.
Sempre modesto, vero?

Ricordati che fin'ora, non mettendo in dubbio la tua professionalità, ho
sempre visto che hai postato sentenze, sentenze e sentenze senza nessuna tua
interpretazione e riproponendo quello che citavano le sentenze stesse.
Qualche anno fa potevi essere un mostro, poichè per recuperare una sentenza,
con la scala mi dovevo aggrappare sul mobile negli archivi, con 2000 libri e
cercare e sfogliare.

Con le banche dati esistenti oggi, basta mettere la parola e ti ritrovo
tutte le sentenze che vuoi. Quindi, quando posti qualche sentenza, forse,
per gli addetti ai lavori, non dici nulla di nuovo.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Tango-
2008-09-29 21:07:17 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ricordati che fin'ora, non mettendo in dubbio la tua professionalità, ho
sempre visto che hai postato sentenze, sentenze e sentenze senza nessuna tua
interpretazione
hai visto male Sergio. Ci sono in archivio centinaia di post di
Casanmaner, che in passato si firmava con nome e cognome, di grande
spessore giuridico e non solo.
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
e riproponendo quello che citavano le sentenze stesse.
non diciamo stupidaggini. Casanmaner le sentenze le contesta spesso e
volentieri, così come alcuni articoli della stampa specializzata, certa
dottrina e certa prassi. E gli accadimenti successivi, non di rado, gli
hanno dato ragione. Inoltre ha la prestigiosa tessera SLC-T/Dott. fan club
n. 3, quindi sei pregato di rivolgerti a lui con il dovuto rispetto:-)
Ciao
--
Tango

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
ponziopilato
2008-09-30 07:38:51 UTC
Permalink
e con questo, si può archiviare l'ultimo brillante intervento dello
sragiunazz tra le sue perle, una delle migliori, l'ici sulle aiuole e sui
giardini..
bah..
ciao
Tango-
2008-09-30 09:01:51 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
e con questo, si può archiviare l'ultimo brillante intervento dello
sragiunazz tra le sue perle, una delle migliori, l'ici sulle aiuole e sui
giardini..
Ponzio, il mio intervento non intendeva entrare nel merito della
questione perchè non ho seguito il thread.
Ciao
--
Tango

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
ponziopilato
2008-09-30 09:04:40 UTC
Permalink
Post by Tango-
Ponzio, il mio intervento non intendeva entrare nel merito della
questione perchè non ho seguito il thread.
Ciao
ehm, mi pareva implicito :-)
ciao
f.
2008-09-30 09:14:24 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
Ponzio, il mio intervento non intendeva entrare nel merito della
questione perchè non ho seguito il thread.
Ciao
ehm, mi pareva implicito :-)
ciao
Esatto, proprio impl-ICI-to
::::::::::----------))))))))))
E basta con le aiuole:::::--------)))))))))
Se cedo un'aiuola sulla quale negli utlimi anni non sono stati effettuati
lavori di ristrutturazione...
reverse charge, senza Iva no?
strumentale è strumentale, tanto è vero che ci pago pure l'ICI, il discorso
non torna tanto ma una presunzione di strumentalità "per natura" (è
un'aiuola, abbiamo poche certezze nel ns lavoro ma se non è per natura
l'aiuola:::---)))))))!!!)
Chissà che non si allunghi di altri 10 messaggi questa storia...
f.

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
ponziopilato
2008-09-30 09:19:29 UTC
Permalink
Post by f.
E basta con le aiuole:::::--------)))))))))
e poi, aiuola.. al massimo intendeva dire .. si riferiva a quelle fioriere
che si mettono sui ballatoi degli appartamenti di ringhiera.. sai quei bei
palazzoni..
:-)
f.
2008-09-30 09:25:44 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
Post by f.
E basta con le aiuole:::::--------)))))))))
e poi, aiuola.. al massimo intendeva dire .. si riferiva a quelle fioriere
che si mettono sui ballatoi degli appartamenti di ringhiera.. sai quei bei
palazzoni..
:-)
Anch'io non ho seguito tutto il discorso,
ma vedo che c'è di mezzo Sergio con i suoi indici
e quindi possiamo ragionevolmente ritenere vi siano presunzioni
moolto gravi, moolto precise
ogni tanto discordanti.
Ciao.
f.

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Studio Comm
2008-10-01 11:00:31 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Con le banche dati esistenti oggi, basta mettere la parola e ti ritrovo
tutte le sentenze che vuoi. Quindi, quando posti qualche sentenza, forse,
per gli addetti ai lavori, non dici nulla di nuovo.
Carissimo, ma le sentenze oltre che leggerle bosogna capirle. E fino a
prova contraria il nostro lavoro è molto influenzato dalla giurisprudenza
quando la norma è equivocabile. E comunque quando un tecnico posta una
sentenza, implicitamente ha già dato il suo giudizio. Certe finezze riescono
a capirle solo gli addetti ai lavori ovviamente abilitati, poichè per me chi
non è iscritto ad un albo è un abusivo.
Rimango anche io ferma con la convinzione che casanmaner sia una firma che
non ha mai avuto torto in questo ng (sotto il profilo professionale obv!).
Mr. Tatoo
2008-09-29 17:13:03 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
La pertinenzialità è strettamente collegata alla funzionalità del bene
secondario rispetto al principale. Le piante ad alto fusto in un terreno di
5000 mq, non servono ad una mazza al fondo principale (casa).
Fortunatamente Palladio, e molti altri, non la pensavano come te!
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Un esempio potrebbe essere la strada di collegamento, anche se privata. Un
terreno di 2000 mq (50 x 40 mq) potrebbe essere attraversata da una strada
di 50mt lineari x 3 di larghezza = 150 mq. La strada è direttamente
funzionale (al servizio di....) e inerente (perchè senza la stessa non
potrei raggiungere, magari, il fondo). Ma per far ciò devi GRAFFARE (non sei
obbligato, ma è la sfumatura che ti salva)
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Quindi, per annullare la tassazione, tale pertinenzialità dev'essere totale
e non parziale. La totalità di questa pertinenzialità *può avvenire solo in
un determinato modo*: graffare il terreno all'area urbana, ovvero svuotare il
terreno di quel valore economico, poichè graffandolo all'urbano, perde
"indice edificatorio" e dopo, su quel terreno, ci puoi veramente piantare
solo patate e cavoli.
Delle due l'una: o l'edificabilità prevale sempre e comunque sulla
pertinenzialità, come tu sostieni, e allora si è obbligati a "graffare",
per eliminare l'edificabilità (che siano 10-100-1000-10.000 mq di terreno
non ha alcuna importanza); o la prevalenza della pertinenzialità è un dato
oggettivo e riscontrabile (pur con tutte le difficoltà probatorie) e la
graffatura non è necessaria...

Comunque, al riguardo, le sentenze della cassazione (e anche dei giudici di
merito) danno risalto alla nozione di pertinenza stabilità dal codice
civile, e non quella ricavabile dalle norme urbanistiche e catastali...
--
Ciao

Mr. Tatoo
ponziopilato
2008-09-29 17:20:53 UTC
Permalink
Post by Mr. Tatoo
Comunque, al riguardo, le sentenze della cassazione (e anche dei giudici di
merito) danno risalto alla nozione di pertinenza stabilità dal codice
civile, e non quella ricavabile dalle norme urbanistiche e catastali...
indi lo srag. può richiedere il rimborso dell'ici che ha pagato sulle sue
aiuole vero?
:-)

ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 17:39:53 UTC
Permalink
Post by Mr. Tatoo
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Quindi, per annullare la tassazione, tale pertinenzialità dev'essere totale
e non parziale. La totalità di questa pertinenzialità *può avvenire solo in
un determinato modo*: graffare il terreno all'area urbana, ovvero svuotare il
terreno di quel valore economico, poichè graffandolo all'urbano, perde
"indice edificatorio" e dopo, su quel terreno, ci puoi veramente piantare
solo patate e cavoli.
Essivede che non hai capito nulla di tutto il discorso.
Ecchedovreiripartiredacapo????
Post by Mr. Tatoo
Comunque, al riguardo, le sentenze della cassazione (e anche dei giudici di
merito) danno risalto alla nozione di pertinenza stabilità dal codice
civile, e non quella ricavabile dalle norme urbanistiche e catastali...
--
Ciao
Mr. Tatoo
Essivede che non hai ricapito proprio nulla di tutto il discorso, eppure ho
esposto pacatamente e chiaramente il concetto.
Alla fine mi tiri in ballo la norma speciale con il diritto, quando riesci a
dimostrarmi la pertinenzialità di 2000/5000 dicendo solamente "è pertinente
perchè è al servizio ed ornamento".

Abbiamo trovato il modo per non pagare le tasse: dichiarazione d'intento,
magari telematica..........

Ciao Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
SPQR-bis ©
2008-09-27 08:42:26 UTC
Permalink
Normalmente i Comuni considerano pertinenza, in base ai propri Regolamenti,
solo una parte del giardino dell'abitazione, corrispondente alla superficie
della casa moltiplicata per un dato coefficiente. Il Comune, dunque,
introduce una presunzione di pertinenzialità, basata sul rapporto tra
superficie dell'abitazione e superficie del giardino, nella considerazione
che non sarebbe ragionevole considerare come pertinenza un'area
sproporzionata rispetto alla dimensione dell'abitazione.
La giurisprudenza ha ritenuto tale comportamento illegittimo, rifacendosi al
concetto civilistico di pertinenza, nei suoi elementi oggettivo
(collegamento funzionale della pertinenza alla cosa principale) e soggettivo
(volontà di destinare una cosa a servizio o ornamento DUREVOLE della cosa
principale).
Il problema quindi, secondo me, si sposta sul piano probatorio, ovvero la
capacità di dimostrare che la pertinenza sia effettivamente destinata a
servizio o ornamento durevole della cosa principale. In questo senso Lo
Cascio ha ragione: costruiamo una casetta in un'area edificabile di 20.000
mq, recintiamo il tutto, ed ecco trovato magicamente il modo per non pagare
le tasse. Troppo semplice!

Detto questo, va anche sottolineato che la posizione dell'A.F., da ultimo
espressa dalla RM 6/DPF/2008, è irremovibile: pertinenza è ciò che il
Comune, con proprio regolamento, considera tale. E' quindi ben difficile che
il Comune possa fare marcia indietro (magari con "tante scuse"),
specialmente ora che hanno abolito l'ICI sulla prima casa.
Si deve quasi inevitabilmente fare ricorso, tenendo conto che il primo grado
di giudizio potrebbe non bastare (dalle mie parti la giurisprudenza di
merito sul punto è ondivaga).
Una cosa è certa: per ora la maggioranza dei cittadini paga.
Ciao.
ponziopilato
2008-09-27 08:44:17 UTC
Permalink
"SPQR-bis �" <***@yahoo.it> ha scritto nel messaggio news:WlmDk.32$***@nntpserver.swip.net...


ah beh se lo dici tu, è così davvero..
ma dato che non conosci il caso da me citato, senza tante scuse ti dico che
dovresti avere la decenza di tacere
bye
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 07:28:03 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
ah beh se lo dici tu, è così davvero..
ma dato che non conosci il caso da me citato, senza tante scuse ti dico
che dovresti avere la decenza di tacere
bye
No Ponzio ha ragione. E' così. Non basta una dichiarazione d'intento: è
pertinenziale.

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
ponziopilato
2008-09-29 07:30:07 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Post by ponziopilato
ah beh se lo dici tu, è così davvero..
ma dato che non conosci il caso da me citato, senza tante scuse ti dico
che dovresti avere la decenza di tacere
bye
No Ponzio ha ragione. E' così. Non basta una dichiarazione d'intento: è
pertinenziale.
ma cosa ha ragione, anche sulla mia pratica ora ha ragione?
apperò.. questa mi mancava..

ciao
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
2008-09-29 08:00:02 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
ma cosa ha ragione, anche sulla mia pratica ora ha ragione?
apperò.. questa mi mancava..
ciao
Ma cosa ne so della tua pratica. Ha ragione nei limiti della
pertinenzialità, poichè se nel parco della tua villa ci fai costruire il
vulcano artificiale, non mi puoi dire che è pertinenziale poichè è destinato
ad ornamento del bene principale.

:-))))

Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
ponziopilato
2008-09-29 08:01:52 UTC
Permalink
Post by Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Post by ponziopilato
ma cosa ha ragione, anche sulla mia pratica ora ha ragione?
apperò.. questa mi mancava..
ciao
Ma cosa ne so della tua pratica. Ha ragione nei limiti della
pertinenzialità, poichè se nel parco della tua villa ci fai costruire il
vulcano artificiale, non mi puoi dire che è pertinenziale poichè è
destinato ad ornamento del bene principale.
:-))))
oh madò.. era lui che sbeffeggiava..
ma chi ce lo costruisce il vulcano..
ma a quanti fai pagare l'ici sul giardino di casa..
casanmaner
2008-09-27 10:44:59 UTC
Permalink
Post by SPQR-bis ©
Normalmente i Comuni considerano pertinenza, in base ai propri
Regolamenti, solo una parte del giardino dell'abitazione, corrispondente
alla superficie della casa moltiplicata per un dato coefficiente. Il
Comune, dunque, introduce una presunzione di pertinenzialità, basata sul
rapporto tra superficie dell'abitazione e superficie del giardino, nella
considerazione che non sarebbe ragionevole considerare come pertinenza
un'area sproporzionata rispetto alla dimensione dell'abitazione.
Ancora non ci siamo a mio parere.
I comuni fanno ciò applicando in modo errato l'art. 59 del d.lgs. 446/1997
il quale prevede alla sua lett. d) che i comuni con regolamento possono
considerare parti integranti ***dell'abitazione principale*** le sue
pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
Tale norma è stata prevista per fare in modo che il comune possa in qualche
modo regolamentare le aliquote agevolate e le detrazioni per l'abitazione
principale.
Però questo potere regolamentare non può andare a toccare quella che è la
definizione di fabbricato dato dalla lett. a) dell'art. 2 del dgls 504/92.
E nella definizione di fabbricato viene già previsto che è parte integrante
del fabbricato stesso l'area su cui insite e l'area che ne costituisce
pertinenza (e ciò a prescindere che si tratti di abitazione principale o
qualsiasi altro tipo di fabbricato). E la pertinenzialità dell'area è
definita dall'art. 817 del codice civile.
Quindi il regolamento sul punto in questione non ha efficacia.
Post by SPQR-bis ©
La giurisprudenza ha ritenuto tale comportamento illegittimo, rifacendosi
al concetto civilistico di pertinenza, nei suoi elementi oggettivo
(collegamento funzionale della pertinenza alla cosa principale) e
soggettivo (volontà di destinare una cosa a servizio o ornamento DUREVOLE
della cosa principale).
Il problema quindi, secondo me, si sposta sul piano probatorio, ovvero la
capacità di dimostrare che la pertinenza sia effettivamente destinata a
servizio o ornamento durevole della cosa principale.
Appunto. Una volta dimostrata l'effettiva pertinenzialità l'area non può
essere considerata edificabile e tassata in modo autonomo rispetto al bene
principale.
Post by SPQR-bis ©
In questo senso Lo Cascio ha ragione: costruiamo una casetta in un'area
edificabile di 20.000 mq, recintiamo il tutto, ed ecco trovato magicamente
il modo per non pagare le tasse. Troppo semplice!
Non è troppo semplice. E' così perché ciò prevede la norma.
Se non piace la cosa allora si deve modificare la norma.
Ma al momento tant'è.
Post by SPQR-bis ©
Detto questo, va anche sottolineato che la posizione dell'A.F., da ultimo
espressa dalla RM 6/DPF/2008, è irremovibile: pertinenza è ciò che il
Comune, con proprio regolamento, considera tale. E' quindi ben difficile
che il Comune possa fare marcia indietro (magari con "tante scuse"),
specialmente ora che hanno abolito l'ICI sulla prima casa.
Si deve quasi inevitabilmente fare ricorso, tenendo conto che il primo
grado di giudizio potrebbe non bastare (dalle mie parti la giurisprudenza
di merito sul punto è ondivaga).
Probabilmente ti riferisci alla RM/1/DPF/2008.
Attenzione che tale risoluzione si riferisce all'applicabilità della
ulteriore detrazione alla prima casa e alle relatve pertinenze e, in
particolare (scopo per cui è stato prevista la lett. d. dell'art. 59 del
dlgs 446/1997) a quelle pertinenze che costituirebbero fabbricati
autonomamente accatastati (garage, ecc. ecc.) rispetto all'abitazione
pricipale.
Ma la risoluzione non tratta della pertinenzialità dei terreni rispetto al
fabbricato così come definito dalla lett. a) dell'art. 2 del dlgs 504/1992.
Post by SPQR-bis ©
Una cosa è certa: per ora la maggioranza dei cittadini paga.
Se cosi fan molti allora molti fanno male.
Non è un buon motivo per far continuare i comuni a pretendere qualcosa che
non è corretto pretendano.
ciao
SPQR-bis ©
2008-09-28 09:34:53 UTC
Permalink
Post by casanmaner
Post by SPQR-bis ©
In questo senso Lo Cascio ha ragione: costruiamo una casetta in un'area
edificabile di 20.000 mq, recintiamo il tutto, ed ecco trovato
magicamente il modo per non pagare le tasse. Troppo semplice!
Non è troppo semplice. E' così perché ciò prevede la norma.
Se non piace la cosa allora si deve modificare la norma.
Ma al momento tant'è.
Sarei un po' cauto nel dire: "E' così perché ciò prevede la norma".
Sui principi teorici siamo tutti d'accordo (è la Cassazione che lo dice), ma
quando si tratta di applicarli al caso specifico, a mio giudizio, non si può
"partire per la tangente": bisogna applicare un criterio di ragionevolezza.
E' ragionevole ritenere che un'area di 20.000 mq sia pertinenziale ad
un'abitazione? E' davvero così facile dimostrarlo?
Secondo me qualche problema ci potrebbe essere.

Cmq sia, sia chiaro che io faccio il tifo per la Cassazione, non foss'altro
per il fatto che anch'io sto pagando, come tutti, l'ici sul giardino di casa
(ma non sono 20.000 mq)...:::)))
Ciao.
ponziopilato
2008-09-29 07:06:01 UTC
Permalink
Post by SPQR-bis ©
Cmq sia, sia chiaro che io faccio il tifo per la Cassazione, non
foss'altro per il fatto che anch'io sto pagando, come tutti, l'ici sul
giardino di casa (ma non sono 20.000 mq)...:::)))
Ciao.
ahahahahahhaha mo vuol farci credere di avere la villona col mega parco
quando al massimo ha due aiuole e fesso com'è ci paga pure l'ici..
ma chi è che paga l'ici sul giardino di casa, ma che stai a di..

bye
SPQR-bis ©
2008-09-29 15:52:06 UTC
Permalink
Post by ponziopilato
ma chi è che paga l'ici sul giardino di casa, ma che stai a di..
Tutti quelli che hanno:
superficie totale - (superficie casa x coefficiente) > 0

Ponzio, INFORMATI!
ponziopilato
2008-09-29 15:58:37 UTC
Permalink
Post by SPQR-bis ©
Post by ponziopilato
ma chi è che paga l'ici sul giardino di casa, ma che stai a di..
superficie totale - (superficie casa x coefficiente) > 0
Ponzio, INFORMATI!
ah beh, allora non tutti.. e qui da noi non ce n'è uno..
li da te credo ci sia solo tu e le tue aiuole..
:-)
SPQR-bis ©
2008-09-29 16:08:42 UTC
Permalink
"ponziopilato" <***@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:48e0fbb3$0$181503
Post by ponziopilato
ah beh, allora non tutti.. e qui da noi non ce n'è uno..
Ma se è tutta campagna da quelle parti...::))
ponziopilato
2008-09-29 16:10:48 UTC
Permalink
Post by SPQR-bis ©
news:48e0fbb3$0$181503
Post by ponziopilato
ah beh, allora non tutti.. e qui da noi non ce n'è uno..
Ma se è tutta campagna da quelle parti...::))
..se lo dici tu, ma si vede che sfigato come sei non esci mai se non nel tuo
immenso parco soggetto ad ici :-)
dai su, vai a sistemare l'aiuole, si sa mai che ti venga una ispezione del
comune :-)
Mr. Tatoo
2008-09-26 16:28:03 UTC
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Post by casanmaner
Un commento dell' "esperto rispone" (a volte "confonde") con riferimenti ad
altre sentenze di Cassazione.
Piccolo è credo piuttosto esperto di ici, e scrive (uno dei pochi) anche
sul fisco.

Si potrebbero anche citare:

A) Cass. Sent. n. 19375 del 10 giugno 2003 (dep. il 17 dicembre 2003):

...Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza
della Commissione tributaria regionale del Veneto per violazione e falsa
applicazione di legge, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla
previsione dell'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, lamentando in particolare
l'errore che sarebbe stato commesso dai giudici di merito con
l'attribuzione della qualifica di "pertinenza" alla porzione di terreno
edificabile in catasto sub mappale 918, adducendo che l'intervenuto
frazionamento del terreno ne avrebbe comportato la modifica della
destinazione d'uso.
Anche questo motivo è infondato.
La questione in tal modo posta dal Comune non vale a configurare,
neanche astrattamente, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5,
del codice di procedura civile, giacché secondo il consolidato orientamento
di questa Corte il difetto di motivazione della sentenza può formare
oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all'accertamento
ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per
quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la
soluzione di questioni giuridiche, come appunto è da ritenersi nel caso in
esame (ved. per tutte Cass. 9 gennaio 2002, n. 194). Essa prospetta,
piuttosto, un vizio della decisione inquadrabile come violazione di legge,
vizio che però non sussiste.
I giudici di merito hanno correttamente chiarito al riguardo che il
mero frazionamento di un'area non comporta necessariamente ed
automaticamente una modifica della sua destinazione d'uso e della sua
natura pertinenziale rispetto al fabbricato cui la stessa accede, ipotesi
quest'ultima a maggior ragione da escludersi nel caso di specie sulla base
della non contestata circostanza di fatto rappresentata dall'essersi in
presenza di un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in
muratura, e conseguentemente (pur dopo l'avvenuto frazionamento) destinato
durevolmente al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo.
Le richiamate argomentazioni appaiono ineccepibili e assolutamente
condivisibili, e soprattutto ispirate ad una corretta applicazione della
legge. L'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, laddove chiarisce che, ai fini
dell'ICI, "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza", in tal modo escludendo l'autonoma tassabilità
delle aree pertinenziali, non può che adoperare il termine "pertinenza" in
senso tecnico, con implicito riferimento alla definizione che delle
pertinenze il codice civile fornisce all'art. 817 del codice civile ("Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa"). Tale definizione inequivocabilmente fonda l'attribuzione
della natura pertinenziale della cosa, sulla sua condizione fattuale, vale
a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, rendendo del tutto
irrilevanti circostanze, come appunto l'intervenuto frazionamento
dell'area, di rilievo esclusivamente formale. Così che, risultando nel caso
in esame l'inequivocabile e persistente destinazione del terreno di cui al
mapp. 918 "al servizio ed ornamento del fabbricato", la conclusione
trattane dai giudici di merito appare senza dubbio conforme al diritto.

B) Sent. n. 6505 del 9 febbraio 2005 (dep. il 25 marzo 2005)

massima -
Nella applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504
del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità ai fini della imposta comunale
sugli immobili (Ici), delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza
deve essere valutata in riferimento alla disposizione di carattere generale
contenuta nell'art. 817 del codice civile; non costituisce dunque un
ostacolo al riconoscimento del vincolo pertinenziale il fatto che l'area
pertinenziale risulti edificabile; dovendosi ai fini della applicazione
dell'Ici considerare prevalente il vincolo pertinenziale.

estratto -
La norma contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 pone
quale presupposto applicativo dell'Ici "il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati".
Nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le
rispettive nozioni, prevedendo al comma 12, lett. a), che "per fabbricato
s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
Catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato la parte
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ...";
alla lettera b) del medesimo comma, che "per area fabbricabile si intende
l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione ...", estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in
fatto ed in diritto, detta vocazione edificatoria. Infine nella lettera c),
ha definito cosa debba intendersi per terreni agricoli.
Si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi ciascuna
propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte ed autonome
fra di loro.
Il criterio di tassazione di un immobile dipende quindi dal suo
inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la conseguenza
che l'individuazione dell'una preclude la configurabilità delle altre.
Ne discende che, avuto riguardo alle porzioni immobiliari asservite ad
immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito nel paradigma
della lett. a), ed avente natura speciale, rende irrilevante il regime di
edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire,
(cfr. Cass. n. 19735/2003) e preclude l'ingresso al relativo criterio di
tassazione. Del resto, a mente dell'art. 818 del codice civile, "... i
rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono
anche le pertinenze, se non è diversamente disposto". Dal momento che una
tale deroga, che avrebbe dovuto essere espressamente esplicitata, non è
contenuta nella norma tributaria in esame, che neppure fornisce un'autonoma
formulazione della nozione di "pertinenza" che resta perciò quella di cui
alla nozione generale contenuta nell'art. 817 del codice civile, cui rinvia
sic et simpliciter recependone anche il regime sostanziale, ai fini Ici,
l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma
e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene
principale.
E pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono
accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal
vincolo d'asservimento, rende irrilevante l'altra destinazione, siccome
essa è strumentale a fini estranei al rapporto con la cosa principale.
È chiaro che il regime in esame trova applicazione solo se la natura
pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei
presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria.
Questa indagine comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti,
che deve essere condotta in sede di merito. Nel caso di specie, dal momento
che la contribuente ha indicato in dichiarazione, senza smentita
proveniente né dal Comune di Scoppito né dall'ufficio del Territorio,
l'esistenza del vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto
principale siccome era stata accatastata in questa categoria, e le
risultanze catastali ratificano tale rapporto d'asservimento, l'operatività
del relativo criterio di tassazione intanto poteva essere esclusa,
consentendo l'ingresso al criterio sancito per le aree fabbricabili, in
quanto fosse stato accertata effettivamente l'assenza delle caratteristiche
obiettive poste dall'art. 817 del codice civile, e, dunque, che l'area
stessa non costituiva parte integrante del fabbricato in relazione al quale
era stata corrisposta per intero l'imposta. La rilevanza della sua
incontrovertibile vocazione edificatoria era quindi subordinata
all'eventuale esito negativo di tale verifica.
La decisione impugnata, che ha accolto la tesi del Comune di Scoppito
dando prevalenza alla qualificazione discendente dallo strumento
urbanistico rispetto alle risultanze dell'accatastamento, ha risolto la
questione sulla base di un'esegesi non corretta del disposto normativo
riferito.
Il ricorso pertanto deve essere accolto per quanto di ragione, restando
assorbita altresì la verifica del primo motivo.

C) Sollini (comm. a sent. Cass. 5755/2005), il fisco 2005:

I primi due articoli del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 sono molto
importanti in quanto il primo fissa il presupposto dell'imposta ed il
successivo fornisce le definizioni delle tre categorie di beni immobili
colpiti dal tributo: i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni
agricoli.
I beni immobili sono soggetti al tributo se ed in quanto siano
collocabili all'interno di una delle tre predette categorie, con la
conseguenza che la mancata inclusione in una delle stesse determina una
esenzione giuridica dall'imposta.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta al catasto urbano (ora Agenzia del Territorio),
considerandosi parte integrante del medesimo l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
La norma di natura tributaria non attribuisce alcuna rilevanza ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili all'area "pertinenziale" dell'immobile
in quanto deve essere considerata parte integrante dello stesso.
L'art. 817 del codice civile dispone che "Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
La norma civilistica afferma in maniera chiara ed inequivocabile che la
pertinenzialità discende dalla situazione fattuale cioè sulla destinazione
effettiva e concreta della cosa al servizio di quella principale.
Per l'esistenza del vincolo di pertinenzialità necessitano due
elementi:
- quello oggettivo della durevole destinazione della cosa al servizio
od ornamento della cosa principale;
- quello soggettivo della volontà dell'avente diritto di creare il
predetto vincolo di destinazione in maniera durevole ancorché non perpetua.
Verificati di fatto i predetti presupposti il bene al servizio è legato
al principale come pertinenza.
Ai fini dell'Ici i giudici di legittimità, riportandosi ad altre
sentenze della medesima Corte, affermano che il comune non può assoggettare
al tributo l'area edificabile sull'esclusivo presupposto del separato ed
autonomo classamento, ma deve tenere conto dell'eventuale destinazione
reale della medesima al servizio dell'immobile, ai sensi dell'art. 817 del
codice civile. Il frazionamento catastale dell'area o la mera iscrizione
autonoma in catasto della pertinenza e del fabbricato (oppure la mancata
graffatura) non hanno alcuna rilevanza probatoria.

D) Volume Immobili, Eutekne 2008:
3.6 Aree edificabili pertinenze dei fabbricati

Il terreno che costituisce pertinenza dell'abitazione, anche se considerato
“area edificabile”, non dovrebbe essere soggetto ad ICI, in quanto non
contano le risultanze catastali ma la destinazione di fatto ( Cass.
26.8.2004 n. 17035 ; Cass. 16.3.2005 n. 5755 ; Cass. 25.3.2005 n. 6505 ).
Tale principio vale fino a quando l'area appartiene allo stesso
proprietario dell'edificio cui l'area è asservita e non quando l'area viene
ceduta a terzi ( Cass. 23.9.2004 n. 19161 ).
Se sull'area edificabile pertinenziale al fabbricato viene eseguita una
seconda costruzione, quest'ultima assume rilevanza ai fini dell'ICI dal
momento della sua ultimazione (o primo utilizzo), “ senza che in precedenza
si possa tassare come area fabbricabile la superficie che fornisce la
“cubatura” per la realizzazione della seconda costruzione ”, in quanto
l'area fabbricabile, ultimata la prima costruzione, va a costituirne
pertinenza, e perde quindi autonoma rilevanza ai fini impositivi.


Ovviamente ad uso esclusivo di Sonia, non di SLC...
;-)
--
Ciao

Mr. Tatoo
SPQR-bis ©
2008-10-05 16:11:17 UTC
Permalink
"smalli sonia" <***@email.it> ha scritto nel messaggio news:gbies6$avt$***@news.newsland.it...

Ritornando decisamente OT, avrei bisogno di articoli di dottrina a sostegno
della tesi della Cassazione.
Non però dei soliti articolisti che scrivono sul Sole o Italia oggi (li ho
già).
Mi servirerebbe qualche firma autorevole (magari qualche professore
universitario o giù di lì).
Il tutto a questo indirizzo:
***@yahoo.it

Grazie.
ponziopilato
2008-10-06 07:30:27 UTC
Permalink
Post by SPQR-bis ©
Ritornando decisamente OT, avrei bisogno di articoli di dottrina a
sostegno della tesi della Cassazione.
..incredibile..

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