Post by Max D'OrsoIl maestro diceva che ci vogliono 7 accordi uguali e in sequenza,...
Quindi tutti possiamo copiare LA CANZONE DEL SOLE (solo 4 accordi)? : -)
la faccenda è un pò più complessa e riguarda armonie, note... e poi accordi.
Saluti!
Max D'Orso
La faccenda è forse ancor più complessa dal punto di vista giuridico,
laddove il parametro, non già legislativo (chè in argomento la legge sul
diritto d'autore e successive modifiche nulla dice) ma - per l'appunto - di
elaborazione giurisprudenziale, del "sette" non riguarda in realtà il numero
degli accordi bensì il numero delle battute consecutive che compongono il
segmento musicale "incriminato" ...
CASS. SEZ. 1 SENT. 24594 DEL 23/11/2005 RV. 584337
PRES. Saggio A REL. Panzani L COD.PAR.131
PM. Ciccolo PPM (Conf.)
RIC. Bacalov
RES. Cam Srl ed altri
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - Accertamento del carattere creativo e della
novita' dell'opera - Accertamento preliminare rispetto al plagio da
parte di altra opera - Necessita'.
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 1
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 2
Il carattere creativo e la novita' dell'opera sono elementi costitutivi
del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora
di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice
del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per be-
neficiare della protezione richiesta, e cio' sia sotto il profilo della com-
piutezza espressiva, sia sotto il profilo della novita'. ( Nella specie, re-
lativa all'asserito plagio di un'opera musicale consistente in quattro bat-
tute, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva omesso il richiesto
accertamento circa la configurabilita' di un segmento musicale composto da
quattro battute come opera tutelabile).
TRIBUNALE MILANO
SEZ. 1 SENT. 02929 DEL 28/03/1988
PD.881259
PRES. CURTO D REL. PATRONE G
ATT. GRILLO CONV. BALDUCCI
031097 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - CANZONE DEPOSITATA PRESSO LA S.I.A.E. -
CREAZIONE DI OPERA SIMILARE - SUSSISTENZA DELLA CONTRAFFAZIONE - MAN-
CATA CONOSCENZA DEL DEPOSITO - IRRILEVANZA - RISARCIMENTO DANNI.*
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 61
VICENDA: IL COMPOSITORE DI UNA CANZONE DEPOSITATA ALLA SOCIETA' ITALIANA
AUTORI ED EDITORI CONVIENE IN GIUDIZIO PER CONTRAFFAZIONE DELL'OPERA D'IN-
GEGNO L'AUTORE DI UN'ALTRA COMPOSIZIONE DI MUSICA LEGGERA CHE RIPRODUCE IL
MOTIVO CARATTERISTICO DEL PROPRIO BRANO MUSICALE, NONCHE' LA CASA EDITRICE E
QUELLA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE. IL TRIBUNALE DICHIARA CHE LA
COMPOSIZIONE MUSICALE COSTITUISCE PLAGIO DELLA CANZONE DEPOSITATA, ORDINA AI
CONVENUTI LA CESSAZIONE DELLA ULTERIORE UTILIZZAZIONE, CONDANNA L'AUTORE E
LA SOLA CASA EDITRICE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA PERCEPITA PER L'UTILIZ-
ZAZIONE ECONOMICA NONCHE' AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E MORALI
LIQUIDATI IN VIA EQUITATIVA IN LIRE 50 MILIONI CON GLI INTERESSI LEGALI, OR-
DINANDO LA PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA SU DUE QUOTIDIANI.
RAGIONI DELLA DECISIONE: LE DUE CANZONI SONO SOMIGLIANTI PERCHE' HANNO IN
COMUNE LE PRIME SETTE BATTUTE (NEI PARAMETRI MELODICO E ARMONICO) CHE COSTI-
TUISCONO COMUNQUE IL MOMENTO DI MAGGIOR INTERESSE DEL BRANO MUSICALE. L'AU-
TORE DELL'OPERA PLAGIARIA, ANCHE SE NON A CONOSCENZA DELL'ALTRA OPERA, E'
TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI INSIEME ALL'EDITORE (CHE HA L'ONERE DI AC-
CERTARSI DELL'ORIGINALITA' DELL'OPERA) PERCHE' IL DEPOSITO PRESSO LA SOCIE-
TA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - CHE HA FUNZIONE DI PUBBLICITA' - NE
COMPORTA
LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA. LA CASA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEL DISCO NON E' TENUTA INVECE A RISARCIRE I DANNI PERCHE' DEBITAMENTE AUTO-
RIZZATA A RIPRODURRE E COMMERCIALIZZARE CON IL PROPRIO MARCHIO SIA AL PUB-
BLICO CHE PER USO PRIVATO LE OPERE INSERITE NEL REPERTORIO DELLA SOCIETA' I-
TALIANA AUTORI ED EDITORI. ANCORCHE' L'AUTORE DELL'OPERA NON L'ABBIA UTILIZ-
ZATA PER OTTO ANNI, LA POTENZIALITA' ECONOMICA VIENE COMUNQUE DISTRUTTA
DALLA
PUBBLICAZIONE DELL'OPERA PLAGIARIA E PERCIO' GLI COMPETE IL RISARCIMENTO DA
QUANTIFICARSI IN CORRELAZIONE AI PROVENTI DELL'ABUSIVA UTILIZZAZIONE ED AI
DANNI MORALI CONSEGUENTI AL PLAGIO.
(N.B.: mi scuso per il maiuscolo: il sito da cui sto copiando e incollando
la sentenza me la dà così ...).
Anzi, di per sè neppure la "regola del sette" è sempre risolutiva (od almeno
non basta nè ai giudici di merito nè alla Cassazione, i quali, nel
complesso, mi paiono tutti alquanto di manica larga ... si pensi al
Tribunale di Milano secondo cui non fu plagio neppure quello di Zucchero nei
confronti di Michele Pecora ....), per lo meno qualora quel segmento
"settenario" non sia valutabile come il più importante e/o riconoscibile
dell'opera, oppure non sia valutabile come dotato di un sufficiente tasso di
novità e creatività:
TRIBUNALE BOLOGNA
SEZ. 00 SENT. 00000 DEL 09/05/1997
PD.038598
PRES. De Robertis REL. De Robertis COD.PAR.131
ATT. Soc Briciola CONV. Soc Nuova Fonit Cetra
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - Plagio tra composizioni di musica leggera -
Incontri fortuiti - Insussistenza del plagio.
Deve escludersi la possibilita' di plagio tutte le volte che il brano as-
serito contraffatto non assuma caratteristiche di originalita' per mancanza
del requisito della novita' dell'opera. Per potersi parlare di plagio occor-
re l'approvazione dello "specifico di una sola melodia" apparendo insuffi-
ciente la mera appropriazione di uno schema melodico quando questo sia asso-
lutamente comune e ricorrente in modo tale da costituire utilizzo di stilemi
e formule acquisite dai compositori di musica leggera.
TRIBUNALE ROMA
SEZ. 00 SENT. 00000 DEL 18/12/1997
PD.122699
PRES. Patrone REL. Bonaretti COD.PAR.131
ATT. Sony Music Ent. Spa CONV. Albano Carrisi, M. Jackson
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - Plagio tra opere musicali - Brano musicale
privo di originalita' tale da giustificare la tutela - Esclusione del
plagio.
Ove un brano musicale non sia dotato di quel grediente di originalita'
suscettibile di fondare la tutela di diritto di autore deve escludersi il
plagio rispetto ad analoga composizione.
CORTE DI APPELLO MILANO
SEZ. 00 SENT. 00000 DEL 24/11/1999
PD.1585A0
PRES. Serianni REL. De Ruggiero
ATT. Albano Carrisi CONV. Michael Jackson
031070 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
IN GENERE (SOGGETTI DEL DIRITTO) - 1) Tutelabilita' del brano musicale
- Tutelabilita' dell'armonia e del ritmo - Non specifica deduzione -
Inammissibilita'; 2) Tutelabilita' del brano musicale - Elementi ca-
ratterizzanti; 3) Plagio musicale - Banalita' del brano; 4) Competenza
per territorio - Criterio del locus commissi delicti.
COD.CIV. ART. 2575
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 1
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 2
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 4
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 171 *COST.
In un giudizio di plagio che verta esclusivamente sulla melodia di un bra-
no musicale, e' sufficiente la non originalita' di questa per la non tutela-
bilita' dell'opera, a prescindere dal distinto carattere di originalita'
dell'armonia e/o del ritmo, elementi che, tuttavia, possono implicare un ap-
porto creativo in termini di elaborazione di una melodia originaria e sono,
pertanto, ex se meritevoli di tutela solo se specificamente dedotti quali e-
lementi plagiati. Nel campo della musica leggera e' la melodia l'elemento
individuante dell'opera, sia perche' assorbe in se', piu' che in altri campi
della musica, il nucleo creativo, sia perche' costituisce il principale dato
di individuazione e di riconoscibilita' di una canzone, ossia cio' che con
immediatezza viene percepito dall'ascoltatore medio. Non e' tutelabile dal
diritto d'autore il brano di musica leggera che, per la semplicita' della
melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell'origi-
nalita'. E' pertanto da ritenersi esclusa la configurabilita' del plagio in
relazione a tale brano. Ai fini della determinazione della competenza terri-
toriale in tema di plagio musicale, e' competente, oltre al giudice del luo-
go della residenza o domicilio del convenuto, anche quello del luogo di com-
missione dell'illecito (consistente, nella fattispecie, nel luogo di impor-
tazione dei dischi ritenuti contraffatti).
TRIBUNALE MILANO
SEZ. 00 SENT. 00000 DEL 21/10/2002
PD.3121A3
PRES. Gandolfi P
ATT. Ferilli G.M. CONV. Carella
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - Plagio tra composizioni musicali - Criteri
di individuazione - Esclusione del plagio ove difetti un sufficiente
grado di originalita' creativa.
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 1
Il giudizio nel plagio tra composizioni musicali deve essere condotto con
riferimento precipuo alla melodia che, particolarmente nel campo della musi-
ca leggera, esprime con maggiore immediatezza ed incisivita' il nucleo crea-
tivo del brano e la sua individualita' e riconoscibilita'. In considerazione
del rapporto tra la limitatezza del linguaggio musicale e la sterminata pro-
duzione del settore tanto "classico" che, a maggior ragione, "leggero", non
puo' riconoscersi tutela ad un brano musicale che, pur non privo di fascino
di facile presa, non sia dotato di quell'originalita' creativa richiamata
dall'art. 1 della legge sul diritto di autore a fondamento della protezione.
TRIBUNALE ROMA
SEZ. 00 SENT. 00000 DEL 22/01/2001
PD.0668A2
PRES. Sciascia
ATT. Endrigo, Del Turco e altri CONV. Bacalov, CAM srl e altri
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) -
PLAGIO E CONTRAFFAZIONE - Plagio tra composizioni musicali - Variazio-
ne musicale su spunti melodici di precedente composizione - Esclusione
del plagio.
Le possibilita' di combinazione tra le note del pentagramma, soprattutto
quando si tratta di musica tonale, non sono illimitate ed e' possibile che
una linea o uno spunto melodico, anche al di la' dell'intenzione del suo au-
tore, si presenti simile od analogo a quello presente in altra composizione.
Non da' luogo a plagio il rapporto tra due composizioni musicali che si e-
saurisca in una semplice variazione (sotto il profilo timbrico, armonico e
piu' genericamente compositivo) di un tema musicale riconoscibile nell'opera
preesistente e presente in un segmento della nuova opera con carattere di
autonomia e originalita'.
(e, su quest'ultima, assicuro, avendo io il disco di Endrigo, che le battute
uguali in fila, nella sua "Nelle mie notti" rispetto alla colonna sonora de
"Il Postino" di Bacalov, erano più di sette ...)
Ciao a tutti:-)
Alberta
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