Bhisma
2011-02-16 11:42:18 UTC
On Tue, 15 Feb 2011 22:55:28 -0500, "JurassicPark" <***@alice.it>
wrote in message <ijfhrc$1q9$***@tdi.cu.mi.it>:
[Ruby]
Ma qui non stiamo parlando di una sentenza processuale che è di là da
venire, stiamo parlando di *fondatezza di un'accusa* cioè se essa
risulta abbastanza sostanziata da arrivare a un processo che decida se
è vera oppure no.
Il GIP ha deciso che l'accusa è abbastanza fondata non solo da
arrivare a un processo, ma da arrivarci per via immediata.
Vediamo perché:
Abbiamo una minorenne accusata di furto e che conduce una vita
sbandata in un contesto di prostituzione, droga etc., per la quale il
giudice del tribunale dei minori emette un'ordinanza di ricovero in
comunità. Dopo una telefonata del Presidente del Consiglio,
l'ordinanza del giudice viene invece disattesa e la minorenne
consegnata ad una donna che non ha titolo per assumerne la custodia,
ma vicina allo stesso PdC, e ricollocata in quello stesso contesto di
vita sbandata a cui l'ordinanza intendeva sottrarla.
Dopo le iniziali negazioni, reticenze, minimizzazioni poi smentite
pubblicamente dalla stessa giudice del tribunale dei minori eccetera,
questo risulta ormai essere un *fatto* ammesso dallo stesso PdC, il
quale afferma però di essere intervenuto nell'esercizio delle sue
funzioni perché realmente convinto che la minorenne fosse la nipote di
Mubarak.
Lasciando da parte le conseguenze politiche di questa affermazione che
ci presenterebbe un Berlusconi talmente ingenuo ed irresponsabile da
essere inadatto alle funzioni che svolge (vorrei ricordare che la
stessa giudice dei minori di fronte a questa affermazione aveva
risposto "Se quella è la nipote di Mubarak allora io sono Cleopatra),
dal punto di vista giudiziario la pubblica accusa sostiene che invece
il vero motivo di quell'intervento fu la presenza della minorenne in
un giro di prostituzione che si estendeva alle residenze del PdC e
alla sua vita privata e pubblica ed il timore che esso divenisse noto,
il che configura appunto il reato di concussione.
Non ci sono solo le intercettazioni a sostanziare quest'accusa, ma ci
sono anche le localizzazioni di presenza ed i contatti di questa ed
altre ragazze, i contratti d'affitto e gli appartamenti, i giri di
denaro, le testimonianze e via dicendo.
E' su questa mole di prove che si sostanzia l'accusa di concussione e
prostituzione minorile, prove in confronto alle quali la negazione del
Ministero dell'Interno sulla concussione e della stessa minore
sull'aver fatto sesso a pagamento con Berlusconi appaiono
evidentemente così poco probatorie ed influenti al GIP da concedere il
processo per via immediata.
Quanto al poco probatorio, mi pare evidente che in un contesto del
genere dubitare della veridicità sia della ragazza sia del Ministero
dell'Interno abbia senso
Vorrei peraltro ricordare, quanto all'influenza di queste
testimonianze sulla solidità dell'accusa, alcune coserelle che i
sostenitori del "ma se quelli negano, allora il delitto non c'è"
fingono di non sapere:
1) la negazione della minorenne di aver avuto rapporti sessuali a
pagamento con Berlusconi non scagiona affatto quest'ultimo dall'accusa
di prostituzione minorile, perché se li avesse avuti con altri ospiti
del PdC nelle sue residenze, e con la consapevolezza di questi, si
configurerebbe comunque il reato di favoreggiamento di prostituzione
minorile.
2) Tantomeno questa negazione lo scagiona dall'accusa di concussione,
visto che anche se la ragazza effettivamente non avesse fatto sesso a
pagamento con lui, il suo far parte di quel giro di prostituzione il
cui occultamento era appunto l'illecito vantaggio che il PdC voleva
ottenere con quella telefonata, configurerebbe comunque concussione.
3) Quanto alle negazioni del Ministero dell'Interno, semplicemente non
hanno senso: i *fatti* sono quelli, e stabilire se sono concussione o
meno non dipende certo da quanto possono testimoniare i funzionari
coinvolti, ma dal *MOTIVO* che aveva Berlusconi per quell'intervento,
sul quale gli stessi non hanno nulla da dire.
In altri termini, tutto il folclore su Berlusconi che trombava o non
trombava, il Viagra, la pompetta eccetera non hanno molta rilevanza
dal punto di vista giudiziario: se il giro di prostituzione a casa sua
*c'era*, allora la concussione e la prostituzione minorile ci sono,
anche se Berlusconi non avesse toccato Ruby od altre ragazze minorenni
con un dito.
E persino se la, o le, minorenni non avessero fatto sesso con nessuno,
cadrebbe la prostituzione minorile, ma resterebbe la concussione, in
quanto ci sarebbe sempre lo scopo di ottenere l'illecito vantaggio di
nascondere una situazione di fatto che, sebbene non più configurabile
come reato, certo non avrebbe giovato all'immagine del PdC.
Per cui, tralasciando tutta la canea mediatica da ogni parte, il punto
si riduce a questo: Berlusconi è intervenuto per togliere dai guai una
ragazza minorenne che credeva nipote di Mubarak, o è intervenuto per
evitare che emergesse la presenza in casa sua di un giro di
prostituzione che voleva tenere nascosto?
Mi pare che chiunque abbia un briciolo di buon senso e di imparzialità
non possa non riconoscere che a questo proposito materia per fondare
un'accusa seria c'è, e che un processo per chiarire se sia vera o meno
ci voglia.
Di tutte le scemenze dette sull'illegittimità di questo processo, una
sola ha senso: se effettivamente il processo debba essere affidato
alla magistratura ordinaria o al Tribunale dei ministri.
Da questo punto di vista, la dichiarazione di Berlusconi di essere
intervenuto come Presidente del Consiglio sulla Questura di Milano
perché convinto che la ragazza fosse effettivamente una nipote di
Mubarak, appare molto più finalizzata a sottrarre il processo alla
magistratura ordinaria che non ad essere credibile, perché
configurerebbe quell'accusa di concussione per *funzione* che
effettivamente dovrebbe essere sottoposta al Tribunale dei ministri,
mentre il GIP ritiene invece che si tratti di accusa di concussione
*per qualità* da sottoporre alla magistratura ordinaria.
Ma su questo punto, le precedenti votazioni parlamentari
sull'irricevibilità delle richieste della pubblica accusa, contano
come il due di coppe quando briscola è denari: a sentenziare su una
questione del genere è legittimata la Corte Costituzionale, e va detto
che è proprio su due precedenti sentenze di essa al riguardo che il
GIP ha basato la sua decisione.
Saluti da Bhisma
--
... e il pensier libero, è la mia fé!
wrote in message <ijfhrc$1q9$***@tdi.cu.mi.it>:
[Ruby]
Andrebbe quanto meno provato che la presunta vittima menta...
Nell'ambito di un processo, sicuramente.Ma qui non stiamo parlando di una sentenza processuale che è di là da
venire, stiamo parlando di *fondatezza di un'accusa* cioè se essa
risulta abbastanza sostanziata da arrivare a un processo che decida se
è vera oppure no.
Il GIP ha deciso che l'accusa è abbastanza fondata non solo da
arrivare a un processo, ma da arrivarci per via immediata.
Vediamo perché:
Abbiamo una minorenne accusata di furto e che conduce una vita
sbandata in un contesto di prostituzione, droga etc., per la quale il
giudice del tribunale dei minori emette un'ordinanza di ricovero in
comunità. Dopo una telefonata del Presidente del Consiglio,
l'ordinanza del giudice viene invece disattesa e la minorenne
consegnata ad una donna che non ha titolo per assumerne la custodia,
ma vicina allo stesso PdC, e ricollocata in quello stesso contesto di
vita sbandata a cui l'ordinanza intendeva sottrarla.
Dopo le iniziali negazioni, reticenze, minimizzazioni poi smentite
pubblicamente dalla stessa giudice del tribunale dei minori eccetera,
questo risulta ormai essere un *fatto* ammesso dallo stesso PdC, il
quale afferma però di essere intervenuto nell'esercizio delle sue
funzioni perché realmente convinto che la minorenne fosse la nipote di
Mubarak.
Lasciando da parte le conseguenze politiche di questa affermazione che
ci presenterebbe un Berlusconi talmente ingenuo ed irresponsabile da
essere inadatto alle funzioni che svolge (vorrei ricordare che la
stessa giudice dei minori di fronte a questa affermazione aveva
risposto "Se quella è la nipote di Mubarak allora io sono Cleopatra),
dal punto di vista giudiziario la pubblica accusa sostiene che invece
il vero motivo di quell'intervento fu la presenza della minorenne in
un giro di prostituzione che si estendeva alle residenze del PdC e
alla sua vita privata e pubblica ed il timore che esso divenisse noto,
il che configura appunto il reato di concussione.
Non ci sono solo le intercettazioni a sostanziare quest'accusa, ma ci
sono anche le localizzazioni di presenza ed i contatti di questa ed
altre ragazze, i contratti d'affitto e gli appartamenti, i giri di
denaro, le testimonianze e via dicendo.
E' su questa mole di prove che si sostanzia l'accusa di concussione e
prostituzione minorile, prove in confronto alle quali la negazione del
Ministero dell'Interno sulla concussione e della stessa minore
sull'aver fatto sesso a pagamento con Berlusconi appaiono
evidentemente così poco probatorie ed influenti al GIP da concedere il
processo per via immediata.
Quanto al poco probatorio, mi pare evidente che in un contesto del
genere dubitare della veridicità sia della ragazza sia del Ministero
dell'Interno abbia senso
Vorrei peraltro ricordare, quanto all'influenza di queste
testimonianze sulla solidità dell'accusa, alcune coserelle che i
sostenitori del "ma se quelli negano, allora il delitto non c'è"
fingono di non sapere:
1) la negazione della minorenne di aver avuto rapporti sessuali a
pagamento con Berlusconi non scagiona affatto quest'ultimo dall'accusa
di prostituzione minorile, perché se li avesse avuti con altri ospiti
del PdC nelle sue residenze, e con la consapevolezza di questi, si
configurerebbe comunque il reato di favoreggiamento di prostituzione
minorile.
2) Tantomeno questa negazione lo scagiona dall'accusa di concussione,
visto che anche se la ragazza effettivamente non avesse fatto sesso a
pagamento con lui, il suo far parte di quel giro di prostituzione il
cui occultamento era appunto l'illecito vantaggio che il PdC voleva
ottenere con quella telefonata, configurerebbe comunque concussione.
3) Quanto alle negazioni del Ministero dell'Interno, semplicemente non
hanno senso: i *fatti* sono quelli, e stabilire se sono concussione o
meno non dipende certo da quanto possono testimoniare i funzionari
coinvolti, ma dal *MOTIVO* che aveva Berlusconi per quell'intervento,
sul quale gli stessi non hanno nulla da dire.
In altri termini, tutto il folclore su Berlusconi che trombava o non
trombava, il Viagra, la pompetta eccetera non hanno molta rilevanza
dal punto di vista giudiziario: se il giro di prostituzione a casa sua
*c'era*, allora la concussione e la prostituzione minorile ci sono,
anche se Berlusconi non avesse toccato Ruby od altre ragazze minorenni
con un dito.
E persino se la, o le, minorenni non avessero fatto sesso con nessuno,
cadrebbe la prostituzione minorile, ma resterebbe la concussione, in
quanto ci sarebbe sempre lo scopo di ottenere l'illecito vantaggio di
nascondere una situazione di fatto che, sebbene non più configurabile
come reato, certo non avrebbe giovato all'immagine del PdC.
Per cui, tralasciando tutta la canea mediatica da ogni parte, il punto
si riduce a questo: Berlusconi è intervenuto per togliere dai guai una
ragazza minorenne che credeva nipote di Mubarak, o è intervenuto per
evitare che emergesse la presenza in casa sua di un giro di
prostituzione che voleva tenere nascosto?
Mi pare che chiunque abbia un briciolo di buon senso e di imparzialità
non possa non riconoscere che a questo proposito materia per fondare
un'accusa seria c'è, e che un processo per chiarire se sia vera o meno
ci voglia.
Di tutte le scemenze dette sull'illegittimità di questo processo, una
sola ha senso: se effettivamente il processo debba essere affidato
alla magistratura ordinaria o al Tribunale dei ministri.
Da questo punto di vista, la dichiarazione di Berlusconi di essere
intervenuto come Presidente del Consiglio sulla Questura di Milano
perché convinto che la ragazza fosse effettivamente una nipote di
Mubarak, appare molto più finalizzata a sottrarre il processo alla
magistratura ordinaria che non ad essere credibile, perché
configurerebbe quell'accusa di concussione per *funzione* che
effettivamente dovrebbe essere sottoposta al Tribunale dei ministri,
mentre il GIP ritiene invece che si tratti di accusa di concussione
*per qualità* da sottoporre alla magistratura ordinaria.
Ma su questo punto, le precedenti votazioni parlamentari
sull'irricevibilità delle richieste della pubblica accusa, contano
come il due di coppe quando briscola è denari: a sentenziare su una
questione del genere è legittimata la Corte Costituzionale, e va detto
che è proprio su due precedenti sentenze di essa al riguardo che il
GIP ha basato la sua decisione.
Saluti da Bhisma
--
... e il pensier libero, è la mia fé!