Flavio Nascia
2012-05-31 09:11:44 UTC
Salve a tutti,
recentemente discutevo con un conoscente sulle modalità di ritiro
di una raccomandata presso gli uffici postali. Il mio conoscente mi
avvertiva che per ritirare una raccomandata in giacenza era necessario
presentare all'ufficio postale la seguente documentazione:
1) La cartolina dell'avviso di raccomadata in giacenza.
2) Firma del destinatario della raccomandata apposta nello spazio
previsto sulla cartolina di cui al punto 1
3) Delega scritta con cui il destinatario della raccomandata incarica
una terza persona (il delegato) del ritiro per conto suo della
raccomandata
4) Documento di riconoscimento in originale di chi effettua il ritiro
(il delegato)
5) Documento di riconoscimento in ORIGINALE del destinatario della
raccomandata (il delegante)
La procedura mi sembra piuttosto ovvia sino al punto 4. Ho delle
perprlessità invece sul punto 5 ed in particolare sul fatto che il
documento debba essere in originale.
Infatti, da quanto leggo qui http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
l'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 dispone che:
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Tale articolo prevede dunque espressamente che il documento possa
essere in COPIA FOTOSTATICA non autenticata e non in originale. Pare
inoltre che la cartolina che avvisa della presenza in un ufficio
postale di una raccomandata in giacenza indichi che per il ritiro su
delega sia necessario munirsi di un documento del delegante ma non
specifichi che il documento dev'essere in originale.
Ora sembra che gli uffici postali non accettino il documento del
delegante in FOTOCOPIA ma solo in originale. Esiste qualche altra
legge che consente agli uffici postali di pretendere il documento del
delegante in originale?
Ovviamente diamo per scontato che gli uffici postali chidano il
documento originale sistematicamente. Sottolineo ciò perche' il
pubblico ufficiale, come previsto dalla legge indicata in precedenza,
ha sempre il diritto di rifiutare la fotocopia in caso di dubbio. Ma
il dubbio non puo' essere sistematico altrimenti si elude lo spirito
della legge.
recentemente discutevo con un conoscente sulle modalità di ritiro
di una raccomandata presso gli uffici postali. Il mio conoscente mi
avvertiva che per ritirare una raccomandata in giacenza era necessario
presentare all'ufficio postale la seguente documentazione:
1) La cartolina dell'avviso di raccomadata in giacenza.
2) Firma del destinatario della raccomandata apposta nello spazio
previsto sulla cartolina di cui al punto 1
3) Delega scritta con cui il destinatario della raccomandata incarica
una terza persona (il delegato) del ritiro per conto suo della
raccomandata
4) Documento di riconoscimento in originale di chi effettua il ritiro
(il delegato)
5) Documento di riconoscimento in ORIGINALE del destinatario della
raccomandata (il delegante)
La procedura mi sembra piuttosto ovvia sino al punto 4. Ho delle
perprlessità invece sul punto 5 ed in particolare sul fatto che il
documento debba essere in originale.
Infatti, da quanto leggo qui http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
l'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 dispone che:
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Tale articolo prevede dunque espressamente che il documento possa
essere in COPIA FOTOSTATICA non autenticata e non in originale. Pare
inoltre che la cartolina che avvisa della presenza in un ufficio
postale di una raccomandata in giacenza indichi che per il ritiro su
delega sia necessario munirsi di un documento del delegante ma non
specifichi che il documento dev'essere in originale.
Ora sembra che gli uffici postali non accettino il documento del
delegante in FOTOCOPIA ma solo in originale. Esiste qualche altra
legge che consente agli uffici postali di pretendere il documento del
delegante in originale?
Ovviamente diamo per scontato che gli uffici postali chidano il
documento originale sistematicamente. Sottolineo ciò perche' il
pubblico ufficiale, come previsto dalla legge indicata in precedenza,
ha sempre il diritto di rifiutare la fotocopia in caso di dubbio. Ma
il dubbio non puo' essere sistematico altrimenti si elude lo spirito
della legge.