brif 2014
2018-07-11 18:08:49 UTC
Il c.p. italiano prevede “circostanze che escludono la pena” o “esimenti”.
Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.
La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).
Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.
La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).
Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
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