Discussione:
Scriminanti e sbirro
(troppo vecchio per rispondere)
brif 2014
2018-07-11 18:08:49 UTC
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Il c.p. italiano prevede “circostanze che escludono la pena” o “esimenti”.

Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.

La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).

Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.

Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.

Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.

brif
ilchierico
2018-07-12 07:58:52 UTC
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Post by brif 2014
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Mo' me lo segno (cit.)
Post by brif 2014
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
Oddio che spavento! Muoio di paura! Tremo tutto! Soccorso rosso! :-D
fiori....
2018-07-12 12:38:29 UTC
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Post by brif 2014
Il c.p. italiano prevede “circostanze che escludono la pena” o “esimenti”.
Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.
La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).
Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
La Libia è considerata dalla Repubblica Italiana una nazione fromalmente sovrana, nonchè riconosciuta dall'onu. Dunque validi sono considerati gli accordi presi con il suo rappresentante internazionalmente riconosciuto.
Questa è la realtà, le tue seghe mentali stanno a zero. UNA SENTENZA non ha alcun valore in politica estera.
Stacci. La Guardia Costiera Libica è la responsabile delle operazioni nella SAR LIBICA.
fiori....
2018-07-12 12:40:00 UTC
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ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
Infatti. A spese di chi, tra l'altro?
brif 2014
2018-07-14 15:16:09 UTC
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Post by brif 2014
ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
Infatti. A spese di chi, tra l'altro?
A spese tue, ovviamente.
Ah, 'sta Costituzione e l'art. 24.

brif
Gennaro
2018-07-12 12:58:49 UTC
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Post by brif 2014
Il c.p. italiano prevede “circostanze che escludono la pena” o “esimenti”.
Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.
La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).
Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
Volendo esistono già degli articoli di codice penale per le tue attività criminose, perciò è meglio che stai zitto, anzi SPARISCI!
brif 2014
2018-07-14 15:19:45 UTC
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Post by brif 2014
Il c.p. italiano prevede “circostanze che escludono la pena” o “esimenti”.
Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono
la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.
Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Esempi non esaustivi, vi rientrano la legittima difesa, lo
stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.
La Libia, è dichiarata dalla magistratura italiana: “luogo dove vi sia serio
rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, alla tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti” (atti del dissequestro della
Open Arms e della caduta del reato di immigrazione clandestina).
Sempre negli atti si legge che riconsegnare i migranti ai libici poteva, per
questi motivi, provocare “un danno grave alla persona”, contesto che per il Gip costituisce una discriminante dello stato di necessità, non punibile per la legge italiana.
Al di là delle fregnacce delle manette e dei ferri ai piedi, quei migranti della Diciotti, non saranno condannati in quanto hanno agito in stato di necessità.
Forse un contentino domani allo sbirro del Viminale, ma i pool di avvocati che difendono i migranti sono già al lavoro.
brif
Volendo esistono già degli articoli di codice penale per le tue attività criminose,
Denuncia, allora, figlietto di puttana.
perciò è meglio che stai zitto, anzi SPARISCI!
Sennò, biri e kurves? :-)

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