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Modalità ripartizione spese scale
(troppo vecchio per rispondere)
Laura
2013-04-18 17:53:39 UTC
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Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.

Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.

Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
base al piano.

In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
Si consideri a titolo di esempio il condominio alfa:

1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)

2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)

3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)

Totale millesimi 1000
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per

Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240

Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?

Grazie, Laura

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Totò & Peppino
2013-04-18 18:30:59 UTC
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Post by Laura
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di un
appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per piano e
dunque per un totale di 6 appartamenti.
Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.
Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla recente
modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed ascnsori
per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.
In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)
2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)
3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)
Totale millesimi 1000
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?
prova su Google > Coefficienti > spese pulizia scale.

T&P
w
2013-04-18 21:09:55 UTC
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Post by Laura
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.
Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.
Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
base al piano.
In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)
2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)
3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)
Totale millesimi 1000
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?
Grazie, Laura
Devi operare in siffatto modo :
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00

Ciao w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-19 12:34:59 UTC
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Post by w
Post by Laura
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di manutenzione
scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla ripartizione
millesimale. Potrebbe spiegare come mai in passato hanno semplificato
la ripartizione, applicando solo i millesimi. Pero' sono dubbioso
ai valori indicati per il 2 piano. E' una casa costruita a piramide
rovescia ? Capisco il primo piano con pochi millesimi, potrebbero
esserci ampi porticati, ma il secondo piano la meta' del terzo piano ?

In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire
da terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto
piu' alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere
importante.

Inoltre c'e' anche questo correttivo:

"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune."

Questo articolo voleva introdurre un concetto razionale:

"se esistono delle cantine, la parte della rampa delle scale corrispondente
e' usata in modo pari (visto dalla posizione dell'appartamento e non dal
numero e dalle abitudini dei residenti) da tutti i condomini" e quindi
dovrebbe pesare, moderando la ripartizione per piani"

Pero' e' scritto in modo poco chiaro, e mi pare che nel 99% dei casi
venga semplicemente ignorato (la tipica divisione portata da lei e'
quella che va per la maggiore, ma una prassi non fa legge).

Inoltre la legge menziona solo la scala e non l'atrio. Se ci sono
appartamenti a piano terra (altezza dal suolo = zero) con un atrio
di una certa importanza, sarebbe opportuno scomporre la fattura
pulizia in due voci: pulizia scale e pulizia atrio. Ovviamente
l'atrio va diviso per millesimi.

Anzi, volendo dirimere il dubbio creato dal comma 2 dell'art.1124,
direi che la cosa migliore e' scomporre la voce in fattura (nei casi
in cui ci sono cantine nello scantinato e di tutti gli appartamenti)
pulizia in:
- pulizia scale a partire dal suolo (riparto secondo art.1124)
- pulizia atrio e rampa scale cantine (riparto per millesimi puri
e va in fila nelle spese generali)

Altrimenti, la quota che l'impresa delle pulizie aggiunge per le
scale alla cantine (le imprese calcolano in base al numero di
rampe da pulire o riparare, non dall'altezza del suolo) viene
caricata in modo ingiusto sui proprietari dell'ultimo piano.

Un'esempio dettagliato, ove le spese della cantine e relativa
scala di accesso e' stata separata (tabella D) lo avete qui:

http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf

Notare che per l'altezza dal suolo ha indicato i piani e non la
quota in metri, ma se i piani sono tutti di pari altezza, incluso
il piano terra, e' una semplificazione ammissibile. Notare come
dalla tabella C sono stati esclusi gli appartamenti al piano terra.
Ma gli appartamenti al piano terra contribuiscono alle spese
della rampa di scala che va alle cantine (tabella Dx) ed
alle spese per la manutenzione ingresso scale, androne e
spazio comuni non inclusi nella scala vera e propria (tabelle Ax)
--
Roberto Deboni
w
2013-04-19 19:07:11 UTC
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Post by Roberto Deboni DMIsr
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Post by Laura
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di manutenzione
scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla ripartizione
millesimale.
A parte il fatto, se non ha capito questa semplice cosa (snip), che
il calcolo è stato effettuato su un esempio posto da Laura che non
credo sia un caso reale è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è
di soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di
600 millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu'
rispetto la tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo.
Le ricordo che l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma
dice che possono essere ripartite anche in modo differente " salvo
diversa convenzione "e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la
maggioranza di legge può decidere di utilizzare una suddivisione
diversa dai millesimi di proprietà. Oppure vuole contestare anche
quanto dice il codice civile. Comunque se un condomino è contrario
può sempre impugnare la delibera e sarà poi il giudice a stabile
chi ha ragione o meno.
Potrebbe spiegare come mai in passato hanno semplificato
Post by Roberto Deboni DMIsr
la ripartizione, applicando solo i millesimi. Pero' sono dubbioso
ai valori indicati per il 2 piano. E' una casa costruita a piramide
rovescia ? Capisco il primo piano con pochi millesimi, potrebbero
esserci ampi porticati, ma il secondo piano la meta' del terzo piano ?
Vedi quanto sopra.
Post by Roberto Deboni DMIsr
In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire
da terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto
piu' alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere
importante.
E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
identico.
Post by Roberto Deboni DMIsr
"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune."
Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i piani
partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.

Taglio tutto il resto perchè come dice una canzone del povero VASCO
" tutto il resto è noia ".
w

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Totò & Peppino
2013-04-19 19:17:31 UTC
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Taglio tutto il resto perchè come dice una canzone del povero VASCO
" tutto il resto è noia ".
Franco Califfo Califano

T&P
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-19 21:24:04 UTC
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Post by Roberto Deboni DMIsr
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Post by Laura
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di
manutenzione scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla
ripartizione millesimale.
A parte il fatto, se non ha capito questa semplice cosa (snip), che
il calcolo è stato effettuato su un esempio posto da Laura che non
credo sia un caso reale
Come mai scatta cosi' ? "semplice cosa" ? mettere le mani avanti
specificando che i dati non sono suoi ? Ma che le prende ?
Ho semplicemente notato la curiosita', che in casi particolari,
come questo, la tabella scale puo' dare dei risultati "inaspettati".

è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è di
Post by w
soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di 600
millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu' rispetto la
tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo. Le ricordo che
l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma dice che possono
essere ripartite anche in modo differente " salvo diversa convenzione
"e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la maggioranza di legge
può decidere di utilizzare una suddivisione diversa dai millesimi di
proprietà. Oppure vuole contestare anche quanto dice il codice
civile.
Mi riporta con quali parole avrei contestato il CC ? Piu' che altro
perche' non ho capito cosa avrei ... contestato.

...snip...
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire da
terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto piu'
alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere importante.
E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
identico.
"piano rialzato" ad esempio di 1,5 metri di quota sul suolo ?
"piano porticato" ad esempio di 5 metri di quota sul suolo ?

"risultato presunto uguale" ?

"casi eccezionali" che i piani rialzati sono "rialzati" (ovvero ne'
al piano terra, ne' al piano primo) ?

Hmmm, non so dove abita, ma dalle mie parti, guardandosi intorno si
ha tutto l'assortimento, ampiamente distribuito statisticamente.
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Post by Roberto Deboni DMIsr
"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune."
Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i
piani partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.
Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare qualche
domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che non dovra'
mai considerare la presenza delle cantine.

Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio" e'
atto di gratuita scortesia.
--
Roberto Deboni
w
2013-04-20 09:54:38 UTC
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Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
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Post by w
Post by Laura
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di
manutenzione scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla
ripartizione millesimale.
A parte il fatto, se non ha capito questa semplice cosa (snip), che
il calcolo è stato effettuato su un esempio posto da Laura che non
credo sia un caso reale
Come mai scatta cosi' ? "semplice cosa" ? mettere le mani avanti
specificando che i dati non sono suoi ? Ma che le prende ?
Ho semplicemente notato la curiosita', che in casi particolari,
come questo, la tabella scale puo' dare dei risultati "inaspettati".
è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è di
Post by w
soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di 600
millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu' rispetto la
tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo. Le ricordo che
l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma dice che possono
essere ripartite anche in modo differente " salvo diversa convenzione
"e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la maggioranza di legge
può decidere di utilizzare una suddivisione diversa dai millesimi di
proprietà. Oppure vuole contestare anche quanto dice il codice
civile.
Mi riporta con quali parole avrei contestato il CC ? Piu' che altro
perche' non ho capito cosa avrei ... contestato.
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Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire da
terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto piu'
alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere importante.
E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
identico.
"piano rialzato" ad esempio di 1,5 metri di quota sul suolo ?
"piano porticato" ad esempio di 5 metri di quota sul suolo ?
"risultato presunto uguale" ?
"casi eccezionali" che i piani rialzati sono "rialzati" (ovvero ne'
al piano terra, ne' al piano primo) ?
Hmmm, non so dove abita, ma dalle mie parti, guardandosi intorno si
ha tutto l'assortimento, ampiamente distribuito statisticamente.
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune."
Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i
piani partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.
Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare qualche
domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che non dovra'
mai considerare la presenza delle cantine.
Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio" e'
atto di gratuita scortesia.
Principalmente mi annoia la prolissità dei suoi discorsi ( ed è una
cosa che anche in passato non sono stato il solo a farglielo notare)
comunque lei è libero di scrivere quel che vuole così come io sono
libero di leggere e dire quel che voglio. Mi spiace per lei ma questa
si chiama "DEMOCRAZIA".Se poi ciò la offende vuol dire che o ha la coda
di paglia oppure è permaloso.
E' evidentemente che dove abito io e forse anche dove abita Laura le
case non hanno le caratteristiche da lei descritte se non sporadicamente
....se avesse postato una Laura svedese le case avrebbero avuto delle
caratteristiche ancora diverse...quello che intendo far capire è il
concetto espresso in tale calcolo e credo che quello si comprenda bene
e che lo si possa estendere e applicare a tutti gli altri casi.
w

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Roberto Deboni DMIsr
2013-04-20 11:49:34 UTC
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...snip...
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare
qualche domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che
non dovra' mai considerare la presenza delle cantine.
Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio"
e' atto di gratuita scortesia.
Principalmente mi annoia la prolissità dei suoi discorsi ( ed è una
cosa che anche in passato non sono stato il solo a farglielo notare)
Non sono "discorsi", ma "scritti". La differenza e' fondamentale,
perche' i "discorsi" uno deve "sopportarli" (o tapparsi le orecchie,
attendere che il "bla-bla" termini, etc.). E quindi ha senso protestare,
lamentarsi, reclamare, esprimere il proprio disappunto o la noia.
Questi invece sono "scritti", che se ritenuti noiosi (e quindi implica
totalmente inutili) si possono tranquillamente saltare a pie' pari,
senza dolore e sofferenza per alcuni. Del resto e' l'unica cosa che vi
e' permessa, perche' questa e' Usenet e non un forum privato, con un
padrone di casa che puo' stabilire le "sue" regole.
Qui, invece, l'esternare a destra e manca che non si leggono i scritti
di un partecipante e' al limite del reato dell'offesa. Perche' ?
Perche' non e' necessario, totalmente gratuito.
Post by w
comunque lei è libero di scrivere quel che vuole così come io sono
libero di leggere e dire quel che voglio.
"quel che voglio" entro i limiti del Codice Penale e del Codice Civile.
Post by w
Mi spiace per lei ma questa
si chiama "DEMOCRAZIA".
No, offendere le persone non ha nulla a che fare con la Democrazia,
ne con la liberta' di parola (che poi cosa c'entra al democrazia con
la liberta' di parola e di informazione ?).
Post by w
Se poi ciò la offende vuol dire che o ha la
coda di paglia oppure è permaloso.
Non ho capito quale "offesa" da me percepita sarebbe indizio di avere
"coda di paglia" o essere "permaloso" ?

Le ricordo che mi presento a viso aperto, con il mio vero nome e
cognome, il che significa che devo anche tutelarmi (un nick "sputtanato"
si puo' cestinare e sostituire con uno nuovo, e poi si e' anonimi, ma
quando non ci si maschera, valgono le regole della vita reale.
Post by w
E' evidentemente che dove abito io e forse anche dove abita Laura le
case non hanno le caratteristiche da lei descritte se non sporadicamente
Vediamo di capirci, mi pare ovvio che si sta dibattendo di condominii
e non di case singole. Giusto ?!
Ergo, la mia "statistica empirica" e' evidentemente riferita solo a
questa tipologia di fabbricati (le tabelle ex-art.1124 non riguardano
certamente abitazioni singole). Ed in questo tipo di fabbricato e' uso
da tempo che costruire munendole di cantine in un piano scantinato.

Ora, lei afferma di abitare in una zona d'Italia dove le case sono
per la maggior parte prive di piano scantinato e cantine ?
Sono veramente curioso di avere conferma da parte sua (se non risponde,
nessun problema, significhera' che avra' attivato la blacklist).
In quanto a Laura, lei (w) ha tutto il diritto di ipotizzare che abiti in
una zona ove i condomini sono privi di scantinati, ma parimenti non
mi puo' negare il diritto di supporre che forse Laura ha a che fare
con un piano scantinato e cantine individuali e che forse sarebbe
opportuno farle presente che se la pulizia scale include anche la
rampa fino al piano scantinato, il comma 2 dell'articolo menzionato
ha qualcosa da dire in proposito.

E trovo preoccupante che Laura non abbia apprezzato l'unico intervento
che ha sollevato l'esistenza del comma 2 art.1124 (e mi sono anche
preso la briga di cercare su internet il lavoro fatto da un collega
che espone tutta la problematica in modo adeguatamente preciso e
non approssimativo come invece fanno 9 amministratori su 10).
Post by w
....se avesse postato una Laura svedese le case avrebbero avuto delle
caratteristiche ancora diverse...quello che intendo far capire è il
concetto espresso in tale calcolo e credo che quello si comprenda bene
e che lo si possa estendere e applicare a tutti gli altri casi.
Mi pare che lei stia reagendo per partito preso a causa del mio
disprezzo rispetto alle capacita' di 9 amministratori su 10.
Eppure non ho implicato in alcun modo che lei faccia parte di questo
gruppo. Per chiarezza e togliere ogni dubbio, preciso che il fatto che
abbia visto (mio parere) da parte sua degli errori di applicazione della
legge non e' sufficiente perche' io la valuti un amministratore incapace.
Infatti l'amministratore non e' un avvocato e quindi non si pretende che
conosca la legge a perfezione. La qualita' di un amministratore si
valuta dal suo comportamento come mandatario, da come cura gli interessi
dei suoi clienti, dall'onesta' nei rapporti, sia economici che personali.
Percio' perche' e' cosi' aggressivo ?
--
Roberto Deboni
Laura
2013-04-20 10:43:55 UTC
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-------- Messaggio originale --------
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
...snip...
Post by w
Post by Laura
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di
manutenzione scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla
ripartizione millesimale.
A parte il fatto, se non ha capito questa semplice cosa (snip), che
il calcolo è stato effettuato su un esempio posto da Laura che non
credo sia un caso reale
Come mai scatta cosi' ? "semplice cosa" ? mettere le mani avanti
specificando che i dati non sono suoi ? Ma che le prende ?
Ho semplicemente notato la curiosita', che in casi particolari,
come questo, la tabella scale puo' dare dei risultati "inaspettati".
è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è di
Post by w
soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di 600
millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu' rispetto la
tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo. Le ricordo che
l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma dice che possono
essere ripartite anche in modo differente " salvo diversa convenzione
"e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la maggioranza di legge
può decidere di utilizzare una suddivisione diversa dai millesimi di
proprietà. Oppure vuole contestare anche quanto dice il codice
civile.
Mi riporta con quali parole avrei contestato il CC ? Piu' che altro
perche' non ho capito cosa avrei ... contestato.
...snip...
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire da
terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto piu'
alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere importante.
E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
identico.
"piano rialzato" ad esempio di 1,5 metri di quota sul suolo ?
"piano porticato" ad esempio di 5 metri di quota sul suolo ?
"risultato presunto uguale" ?
"casi eccezionali" che i piani rialzati sono "rialzati" (ovvero ne'
al piano terra, ne' al piano primo) ?
Hmmm, non so dove abita, ma dalle mie parti, guardandosi intorno si
ha tutto l'assortimento, ampiamente distribuito statisticamente.
Post by w
Post by Roberto Deboni DMIsr
"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune."
Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i
piani partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.
Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare qualche
domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che non dovra'
mai considerare la presenza delle cantine.
Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio" e'
atto di gratuita scortesia.
Solitamente i personaggi come Lei non li degno nemmeno di un cenno di
riscontro, ma ci tengo a confermare quanto di già - e sin troppo-
esaustivamente detto da W.

D'altra parte, è evidente che la Sua è più una biasimevole polemica di
invidia e di protervi arroganza , oltre che di ingenerante gravissimo
antagonismo, che di voglia e capacità per portare contributo prezioso
alla discussione.

Resta inteso che Le sarei immensamente grata se potesse desistere dal
porre in essere ulteriori interventi alle discussioni che mi riguardano.

Ovviamente la richiesta Le viene formulata con i caratteri della
cortesia, poi faccia come meglio crede.

La ringrazio
Laura






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Roberto Deboni DMIsr
2013-04-20 11:22:18 UTC
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On Sat, 20 Apr 2013 12:43:55 +0200, Laura wrote:

...snip...
Post by Laura
Resta inteso che Le sarei immensamente grata se potesse desistere dal
porre in essere ulteriori interventi alle discussioni che mi riguardano.
Ovviamente la richiesta Le viene formulata con i caratteri della
cortesia, poi faccia come meglio crede.
Puo' usare tutta la cortesia che vuole, ma questo e' un tentativo di
censura. Lei ha il diritto di non leggere (ci sono funzioni apposite
nei programmi che utilizza). Ma non ha in alcun modo il diritto,
neanche per cortesia, di pretendere di pubblicare degli scritti
senza libera replica da qualsiasi partecipante. In sostanza lei si arroga
il diritto (con cortesia, e' anche peggio) di selezionare le repliche
ai suoi interventi. Tra parentesi, questo e' il sogno dei Berlusconi e
dei Bersani, ed e' quello che opera il "cosidetto" servizio pubblico.
Per fortuna Usenet non e' censurabile, e quindi le nego questa sua
pretesa.

QUESTO e' un principio di DEMOCRAZIA, non quello di offendere le altre
persone.

Oltretutto la sua reazione scostante ed offensiva e' totalmente gratuita.
Ho cercato di dare un mio apporto al problema che lei ha posto, non mi pare
in alcun modo di avere potuto urtarla personalmenet in cio' che ho
scritto.

Lei, inoltre, in questo momento ha mostrato un classico esempio di mobbing,
ove persone non coinvolte in un diverbio, intervengono nel dare addosso
a chi pare un oppositore sgradevole e solo verso un conformismo imperante.
Che accada a scuola, tra bambini e ragazzini, passi.
Ma tra adulti ?
Si faccia un esame di coscienza.
--
Roberto Deboni
Laura
2013-04-20 10:22:44 UTC
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-------- Messaggio originale --------
Post by w
Post by Laura
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.
Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.
Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
base al piano.
In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)
2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)
3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)
Totale millesimi 1000
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240
Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?
Grazie, Laura
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00
Ciao w
Carissimo W, chiedo scusa se torno a leggere solo adesso.

Adesso è davvero tutto chiaro!

Sei stato gentilissimo , davvero completo ed esaustivo ed hai risposto
appieno al mio quesito senza inutili giri di parole.

Infatti, dopo qualche riflessione in merito alla ripartizione in base
all'altezza piano, ho capito concettualmente come ragionare.

1)Determinare la spesa da imputare ad ogni singolo piano-

Per il primo piano: (400/(1+2+3 -> la somma dei tre piani )x1)

Dunque provvedere a ripartire le risultanze secondo i millesimi di
proprietà dei condomini del piano -

Pertanto x 50 /(50+50)per il primo piano ;
x 120/(120+180) Caio secondo piano e coì via.

Ad ogni modo, ho interpretato male la norma regolatrice art. 1124 CC."
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra
metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo
(att. 68 e seguenti) " ; che difatti riguarda solo il mantenimento e la
ricostruzione e non la semplice pulizia.

Quanto alla puliza delle scale, la giurisprudenza consolidata è concorde
di applicare solo parzialmente il disposto articolo 1124 c.c.

In particolare , la Cass., sez. II, n. 432/2007 ritiene che la
ripartizione delle spese per la pulizia delle scale va effettuata solo
in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun
piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione combinata
degli art. 1124 c.c. e 1123 c.c., 2° co., di cui si riporta il testo:
“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo` farne.”.

Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.

In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
--------
totale 800,00

Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?

Ti saluto, tornando a ringraziarti e a complimentarmi per le capacità e
competenze che ti contraddistinguono, e che sembrano aver persino
suscitato invidia ai tuoi successori.

Proprio a tal riguardo , degli interventi che ti hanno seguito, ho letto
parzialmente solo quello del sig. Roberto , a cui tengo a precisare che
era di tutta evidenza il supposto ragionamento ipotetico. (almeno per
quanto riguarda le quote , ovviamente i nomi dei condomini sono tutti
veritieri :-)

Saluti cordiali
Laura









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Roberto Deboni DMIsr
2013-04-20 11:54:06 UTC
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Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Proprio a tal riguardo , degli interventi che ti hanno seguito, ho letto
parzialmente solo quello del sig. Roberto ,
Se si riferiva a me, eviti la forma paternalistica nel usare il mio nome
di battesimo.
Sono della vecchia scuola, quindi significa che il "sig." va seguito
dal cognome. Il nome lo usavano i padroni verso i loro servitori.
w
2013-04-20 20:27:44 UTC
Permalink
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Proprio a tal riguardo , degli interventi che ti hanno seguito, ho letto
parzialmente solo quello del sig. Roberto ,
Se si riferiva a me, eviti la forma paternalistica nel usare il mio nome
di battesimo.
Sono della vecchia scuola, quindi significa che il "sig." va seguito
dal cognome. Il nome lo usavano i padroni verso i loro servitori.
Non si smentisce mai.:-((((((

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w
2013-04-20 20:18:09 UTC
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Il 20/04/2013 12:22, Laura ha scritto:
(CUT)
Post by Laura
Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.
In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
--------
totale 800,00
Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?
Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.

(cutu)
Post by Laura
Saluti cordiali
Laura
Contraccambio i saluti
w


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Laura
2013-04-26 09:13:22 UTC
Permalink
-------- Messaggio originale --------
Post by w
(CUT)
Post by Laura
Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.
In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
--------
totale 800,00
Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?
Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.
(cutu)
E per quanto riguarda la redazione delle tabelle millesimali, tabula
rasa? attendiamo autorevole intervento del Mr. Roberto ?

Ciao!

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-26 09:52:23 UTC
Permalink
Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Post by w
(CUT)
Post by Laura
Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.
In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66 Pluto 800 x 1/6 =
133,33 x 50 /100 = 66,66 Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 =
106,66 Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00 Romolo 800 x
3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00 Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600
= 200,00
--------
totale 800,00
Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?
Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.
(cutu)
E per quanto riguarda la redazione delle tabelle millesimali, tabula
rasa? attendiamo autorevole intervento del Mr. Roberto ?
Non c'e' bisogno del mio intervento, la relazione del mio collega mi
pare dia sufficienti indicazioni:

http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf
Laura
2013-04-26 10:16:18 UTC
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-------- Messaggio originale --------
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Post by w
(CUT)
Post by Laura
Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.
In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66 Pluto 800 x 1/6 =
133,33 x 50 /100 = 66,66 Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 =
106,66 Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00 Romolo 800 x
3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00 Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600
= 200,00
--------
totale 800,00
Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?
Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.
(cutu)
E per quanto riguarda la redazione delle tabelle millesimali, tabula
rasa? attendiamo autorevole intervento del Mr. Roberto ?
Non c'e' bisogno del mio intervento, la relazione del mio collega mi
http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf
OTTIMO Roberto, Grazie Mille!

Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.

Appena trovo un poco di tempo e a mente più libera, mi studio il tutto
e ti faccio sapere se ho problemi.

Comunque, mi rammarica leggere tutti questi interventi astiosi e
polemici, non pensi sia più proficuo per tutti cedere ad un clima più
distensivo e cordiale ?

Lo stesso invito ovviamente vale anche W e tutti gli altri.

Ciao e di nuovo grazie.

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
w
2013-04-26 14:53:59 UTC
Permalink
Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by Laura
-------- Messaggio originale --------
Post by w
(CUT)
Post by Laura
Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.
In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66 Pluto 800 x 1/6 =
133,33 x 50 /100 = 66,66 Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 =
106,66 Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00 Romolo 800 x
3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00 Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600
= 200,00
--------
totale 800,00
Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?
Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.
(cutu)
E per quanto riguarda la redazione delle tabelle millesimali, tabula
rasa? attendiamo autorevole intervento del Mr. Roberto ?
Non c'e' bisogno del mio intervento, la relazione del mio collega mi
http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf
OTTIMO Roberto, Grazie Mille!
Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.
Appena trovo un poco di tempo e a mente più libera, mi studio il tutto
e ti faccio sapere se ho problemi.
Comunque, mi rammarica leggere tutti questi interventi astiosi e
polemici, non pensi sia più proficuo per tutti cedere ad un clima più
distensivo e cordiale ?
Lo stesso invito ovviamente vale anche W e tutti gli altri.
Ciao e di nuovo grazie.
Da parte mia accolgo l'invito.....e sarà da me messo da subito in atto.
Ciao w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Laura
2013-04-26 15:14:47 UTC
Permalink
--
Post by w
Da parte mia accolgo l'invito.....e sarà da me messo da subito in atto.
Ciao w
Spirito di saggezza e di intelligenza che prevale sul malevole agonismo.

Auspico che le medesime buone intenzioni improntate al buon senso ,
appartengano nella stessa misura anche a Roberto.

Vi ringrazio per la disponibilità

L.

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Giovanni
2013-04-27 08:19:09 UTC
Permalink
Post by Laura
Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.
http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
Gi_pll
2013-04-27 08:47:16 UTC
Permalink
Post by Giovanni
http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
Ogni regolamento ha qualche punto ispiratore da prendere in considerazione
così come avrà altri punti da evidenziare per fare il contrario.
Questo citato, ad esempio, parla di ripartizione delle spese per il consumo
dell'acqua sulla base dei millesimi di proprietà; significa supporre che una
persona che abiterà da sola un appartamento di 250 mq pagherà molto di più
di 4 persone abitanti un appartamento di 90 mq.
Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, però non mi sembra
chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione ordinaria delle parti
comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione sembra intendersi anche la
pulizia che quindi viene messa sullo stesso piano dell'imbiancatura...
Come dicevo, ogni regolamento pare bello se non si va ad approfondire; in
fin dei conti come meravigliarsi?! Vengono creati regolamenti per cercare di
ordinare la vita in comune di una popolazione condominiale più litigiosa
d'Europa!

Gi
Laura
2013-04-27 09:10:03 UTC
Permalink
-------- Messaggio originale --------
Post by Gi_pll
Post by Giovanni
http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
Ogni regolamento ha qualche punto ispiratore da prendere in
considerazione così come avrà altri punti da evidenziare per fare il
contrario.
Questo citato, ad esempio, parla di ripartizione delle spese per il
consumo dell'acqua sulla base dei millesimi di proprietà; significa
supporre che una persona che abiterà da sola un appartamento di 250 mq
pagherà molto di più di 4 persone abitanti un appartamento di 90 mq.
Ma sei sicuro che il regolamento faccia riferimento all'acqua delle
singole unità abitative e non magari le spese per un contatore
dell'acqua servente un giardino condominiale o altro?

La materia è appositamente regolata dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e impone
l’obbligo, per ogni condomine , di installare dei contatori di
ripartizione del consumo dell’acqua, dunque si può anche ricorrere
all'autorità giudiziaria.

Anche il codice civile prevede che la ripartizione in questione debba
avvenire sull’effettivo consumo di ogni singola unità immobiliare ,
derogabile solo all'unanimità da un regolamento contrattuale.
Post by Gi_pll
Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, però non mi
sembra chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione ordinaria
delle parti comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione sembra intendersi
anche la pulizia che quindi viene messa sullo stesso piano
dell'imbiancatura...
Per la ripartizione delle spese di pulizia , mi pare faccia giusto
riferimento all'effettivo uso art. 1123 regolamento cond. , quindi in
linea con la normativa.
Ciao


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Giovanni
2013-04-27 11:44:30 UTC
Permalink
Post by Laura
Ma sei sicuro che il regolamento faccia riferimento all'acqua delle
singole unità abitative e non magari le spese per un contatore
dell'acqua servente un giardino condominiale o altro?
La materia è appositamente regolata dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e
impone l’obbligo, per ogni condomine , di installare dei contatori
di ripartizione del consumo dell’acqua, dunque si può anche
ricorrere all'autorità giudiziaria.
Nella zona dove abito l'azienda fornitrice dell'acqua installa un solo
contatore per condominio ed emette una sola fattura.
Post by Laura
Anche il codice civile prevede che la ripartizione in questione
debba avvenire sull’effettivo consumo di ogni singola unità
immobiliare , derogabile solo all'unanimità da un regolamento
contrattuale.
Appunto! È un regolamento contrattuale e buona parte del consumo è
dovuto per la manutenzione del giardino condominiale.
Post by Laura
Post by Gi_pll
Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, però non
mi sembra chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione
ordinaria delle parti comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione
sembra intendersi anche la pulizia che quindi viene messa sullo
stesso piano dell'imbiancatura...
Per la ripartizione delle spese di pulizia , mi pare faccia giusto
riferimento all'effettivo uso art. 1123 regolamento cond. , quindi
in linea con la normativa.
Tutte le spese escluse quelle per l'ascensore sono ripartite in base
ai millesimi di proprietà come disposto dall'articolo 1123 CC in
quanto tutti possono fare ugual uso delle parti comuni e dei servizi.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
Laura
2013-04-27 08:56:42 UTC
Permalink
Post by Giovanni
http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
Ciao
Giovanni
Ciao Giovanni, grazie anche a te.


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Roberto Deboni DMIsr
2013-04-28 13:12:16 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Post by Laura
Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.
http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
Urca!

"... è vietato estrarre acqua calda dall'impianto di riscaldamento ..."

Essere costretti a scrivere questo ? Ma che cosa e'? il Bronx ?

Tra l'altro il danno causato da un vizio del genere puo' costare caro
al responsabile, se preso in castagna.
Una ripetuta estrazione di acqua calda dall'impianto di riscaldamento
causa una corrosione accelerata delle tubazioni, con ovvia
manutenzione straordinaria. Qualsiasi serio perito e' in grado di
affermare in sede di CTU che la colpa dei costi della riparazione
straordinaria di tubazioni e serbatoi e' colpa del "prelevatore
abusivo". E naturalmente poi c'e' il furto di acqua comune.

Mi domando se e' opportuno scrivere una cosa del genere in un
regolamento. Infatti, invece potrebbe fare venire l'idea (non avevo
considerato un tipo del genere di furto, che non e' solamente il
calore, ma anche l'acqua pagata in comune). Volendo l'elenco delle
furbizie riscontrate nelle gestioni condominiali potrebbe essere
lungo e preventivamente inserito nei regolamenti condominiali potrebbe
invece diventare un suggeritore di metodi per fregare o farsi giustizia
da se.
--
Roberto Deboni
felix...
2013-04-19 06:52:49 UTC
Permalink
Post by Laura
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.
Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.
Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
base al piano.
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
felix.
--
Noi italiani aspiriamo alla democrazia per trasformarla in anarchia,
ma in cuor nostro da bravi irresponsabili sognamo la dittatura.



questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
Unilì
2013-04-19 07:46:03 UTC
Permalink
Post by felix...
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
Giovanni
2013-04-19 08:06:51 UTC
Permalink
Post by Unilì
E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita
in base alle quote di proprietà-
forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
Unilì
2013-04-19 08:10:46 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Post by Unilì
E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita
in base alle quote di proprietà-
forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.
FALSO

Ripartizione spese pulizia scale
Cass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007 La ripartizione delle spese per
la pulizia delle scale va effettuata solo in base al criterio
proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di
piano a cui esse servono, in applicazione analogica dell’art. 1124 c.c.
"La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto
previsto dall'art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale
disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i
proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai
proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura
maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a
parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in
misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui
devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia.
Va soltanto chiarito che la ripartizione delle spese va fatta con
applicazione integrale del criterio dell'altezza di piano; la
disposizione contenuta nell'art. 1124 primo comma, cod. civ. secondo la
quale la metà delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle
scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a
tale criterio (applicativo del principio generale di cui all'art. 1123
secondo comma, cod. civ.) e quindi non può trovare applicazione
analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente
considerate"

Alle spese per la pulizia delle scale i condomini sono tenuti a
contribuire non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in
relazione all'uso che ciascuno di essi può fare della parte comune,
secondo il criterio fissato dal comma 2 dell'art.1123 del c.c., con la
conseguenza che l'assemblea può legittimamente ripartire la spesa in
questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'articolo 1135
del c.c., anche modificando i precedenti criteri aventi natura solo
regolamentare.
Cass. sent. n.971 del 24 gennaio 2001

In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per
l'illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la
conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità
e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e
1124, comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un
più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie;
con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire,
non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base
all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in
questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo,
c.c. Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657

Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 in tema di condominio di
edifici, la disposizione dell'art. 1124 c.c. concernente la ripartizione
fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma
di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda le spese
relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie
a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne
l'uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili
per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda,
pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono
tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune è
destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente
ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciute dall'art. 1135 c.c.,
anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta
dall'art. 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura solo
regolamentare.

Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 In tema di ripartizione di
oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle
scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni,
tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale
delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bensì
spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o
godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che
ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori
millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può
fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio
fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.

Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1970, n. 801 Qualora il portiere sia
sostituito con lavascale e sia stato in tal modo istituito un nuovo e
diverso rapporto per la pulizia dell'androne, delle scale e degli altri
luoghi comuni di passaggio dello stabile, il criterio di ripartizione
delle spese relative tra i condomini non può più identificarsi con
quello stabilito dal regolamento per le spese del ben diverso rapporto
di portierato. E qualora nel regolamento di condominio manchi
un'esplicita disciplina per la predetta sostituzione, l'adozione di un
nuovo criterio di ripartizione delle spese rispondenti alla nuova
situazione può fissarsi con deliberazione a maggioranza dei condomini,
non risolvendosi nella menomazione di alcun loro diritto risultante
dagli atti di acquisto o da altra convenzione. (Nella specie: il giudice
di merito aveva ritenuto ripartibili le spese per il lavascale a norma
dell'art. 1124 c.c. che disciplina la manutenzione delle scale giusta la
delibera dell'assemblea condominiale la quale - sostituito il servizio
di portierato con quello di lavascale - aveva modificato la norma del
regolamento secondo cui le spese di portierato dovevano essere divise in
base al valore millesimale degli appartamenti).

Trib. civ. Genova, sez. III, 8 maggio 1992, n. 1548 E' illegittima la
delibera di un'assemblea condominiale che decida a maggioranza di
applicare una quota suppletiva del 60% relativamente alla voce pulizia
scale nei confronti di un condomino proprietario di un ufficio
professionale privato.

Corte app. civ. Milano, sez. I, 6 aprile 1993 I criteri di
ripartizione delle spese stabiliti dal regolamento contrattuale non
possono essere modificati dall'assemblea condominiale per facta
concludentia, essendo invece necessario il consenso di tutti i
condomini. (Fattispecie in tema di ripartizione delle spese di pulizia e
di manutenzione delle scale).

Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1977, n. 1027 In difetto di titolo
contrario, ove un'area dell'edificio condominiale debba presumersi di
proprietà comune, per effetto della utilità che i condomini ne traggono,
la medesima presunzione deve valere anche per la scala (dell'edificio
stesso) che ad essa dà accesso.

tratto da http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm
Giovanni
2013-04-19 12:10:55 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Post by Unilì
E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita
in base alle quote di proprietà-
forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.
FALSO
[ cut ]
tratto da http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm
Come al solito le sentenze dicono tutto ed il contrario di tutto, sia
perché generalmente si riferiscono a casi specifici sia perché sono
l'interpretazione della legge in relazione a quel caso.

Le sentenze - Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 e Cass.
civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 - (che hai riportato) affermano
che alla pulizia delle scale non si applicano le disposizioni
dell'articolo 1124, e anche se viene richiamato il 2ocomma dell'art.
1123 io ritengo che sia più che legittimo pensare che *tutti* i
condomini possono godere un egual modo di una scala ben pulita e ben
illuminata.

Anche se abitano ai piani bassi fanno tutti uso di un servizio
generale di cui tutti possono far egual uso e di cui usufruiscono in
egual misura.

Diversa applicazione va invece fatta per l'ascensore in quanto le
spese di gestione sono principalmente costituite dal consumo di
energia elettrica e nessuno mette in dubbio che salire (o scendere) ai
piani alti genera maggior consumo, giustificando quindi una
ripartizione secondo i criteri dell'art. 1124.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-20 12:00:38 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Post by Giovanni
Post by Unilì
E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita in
base alle quote di proprietà-
forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.
FALSO
[ cut ]
tratto da http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm
Come al solito le sentenze dicono tutto ed il contrario di tutto, sia
perché generalmente si riferiscono a casi specifici sia perché sono
l'interpretazione della legge in relazione a quel caso.
Le sentenze - Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 e Cass.
civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 - (che hai riportato) affermano
che alla pulizia delle scale non si applicano le disposizioni
dell'articolo 1124, e anche se viene richiamato il 2ocomma dell'art.
1123 io ritengo che sia più che legittimo pensare che *tutti* i
condomini possono godere un egual modo di una scala ben pulita e ben
illuminata.
Mi sbaglio, o quella e' l'UNICA sentenza che in apparenza appoggia
la tesi di chi vuole ripartire le pulizie solo per millesimi e non
in base all'uso che ogni condomino puo' fare della parte comune
"giro scale" ?

[Mi viene in mente il detto: l'eccezione conferma la regola ...]

Ovviamente, tale ripartizione deriva dal non avere letto la motivazione.

Unili' ha portato una profusione di sentenze, che mostra una linea
giurisprudenziale consolidata della Cassazione verso un riparto
delle spese "in base all'uso che se ne puo' fare".

Quello che forse confonde e' che quando c'e' un lastrico solare di
accesso libero ai condomini (parte comune) l'art.1124 non si puo'
piu' applicare nella forma semplice di cui al comma 1.
E quando cio' accade ed il condomino si rivolge ai giudici, si puo'
arrivare ad una sentenza della Cassazione che a prima vista sembra
sovvertire la logica. Ma basta rileggere con attenzione e notare
l'insistente "in base all'uso che se ne puo' fare" per capire
la ratio.
--
Roberto Deboni
Gi_pll
2013-04-19 12:26:36 UTC
Permalink
FALSO
Lasciamo stare le sentenze che in ogni caso, nel nostro paese, non fanno
giurisprudenza.
Che direbbe la Cassazione se in un condominio provvisto di ascensore, gli
abitanti dei piani alti, volessero pagare un minimo forfettario di
partecipazione?
In fondo sporcherebbero solamente il loro pianerottolo e l'ingresso sino
all'ascensore.
Mah!
Gi
Unilì
2013-04-19 18:42:23 UTC
Permalink
Post by Gi_pll
FALSO
Lasciamo stare le sentenze che in ogni caso, nel nostro paese, non fanno
giurisprudenza.
Che direbbe la Cassazione se in un condominio provvisto di ascensore,
gli abitanti dei piani alti, volessero pagare un minimo forfettario di
partecipazione?
In fondo sporcherebbero solamente il loro pianerottolo e l'ingresso sino
all'ascensore.
E chi dice che un condomino dell'ultimo piano non usi le scale anziche'
l'ascensore? (magari perche' deve portare giu' tutte le mattina la
bicicletta o, piu' semplicemente, per tenersi in forma).
Attenzione che nel condominio vale cio' che si "ha la possibilità di
usare", non quello che "si usa in realtà"; stabilire la regola (peraltro
inventata) che vale soltanto quello che si usa effettivamente e non
quello che "si ha la possibilità di usare" è pericolosissimo perché
porta a liti interminabili del tipo "ma io sono sempre fuori per lavoro,
quindi le luci delle scale non le pago".
Eppure nonostante questo c'e' sempre il furbo (o l'ignorante) che
sostiene di non dover pagare le spese ordinarie in quanto sempre assente
da casa (o addirittura perche' l'appartamento è una seconda casa).
E invece no, giustamente devono pagare anche loro.

Detto questo, si capisce anche perche' il condomino dell'ultimo piano,
anche se usa sempre l'ascensore, deve comunque pagare la pulizia delle
scale, perche' ha la possibilità di usarle.

Diverso invece è il caso del condominio del primo piano che non deve
pagare la parte di scale dal suo piano all'ultimo (sempre che il
fabbricato non abbia una terrazza accessibile a tutti); infatti il
condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani superiori
(nel caso in cui ci andasse in quanto ospite di qualche altro condomino
dei piani superiori, cio' è già incluso "forfettariamente" nelle spese
di ognuno, come se fosse un ospite esterno... daltronde se l'ospite
fosse esterno mica gli si fa pagare il pedaggio delle scale)

Quindi si comprende che il condomino del primo piano sporca solo il
tratto di scale dal piano "zero" (che puo' essere il piano terra o il
sottosuolo, se c'e') al primo e cosi' via, quindi un primo criterio di
suddivisione è il contare i gradini e dividere in proporzione.



Un criterio corretto di ripartizione della pulizia potrebbe essere
quello, qualora non ci si affidi ad una ditta esterna, di fare una
settimana per uno le pulizie ma quando tocca ad ognuno, quest'ultimo è
tenuto a pulire soltanto dal "piano zero" al proprio piano. Questo
significa che quando toccherà a quello dell'ultimo piano pulirà tutto,
poi quello del penultimo pulirà dal piano zero al penultimo (magari
alternando un pulitore di un piano alto e un pulitore di un piano
basso); in questo modo la prima rampa di scale verrà pulita tutte le
settimane (ma è anche la piu' veloce a sporcarsi) e quella del 5° piano
verrà pulita piu' raramente (solo quando tocca ai condomini del 5°
piano) ma è anche la piu' lenta a sporcarsi.

Se si pagasse una ditta esterna, sembrerebbe quindi logico contare gli
scalini e proporzionare al numero di scalini dal piano zero, ma se si
utilizzasse soltanto questo criterio pero' sarebbe troppo svantaggioso
per chi abita ai piani superiori: infatti chi abita all'ottavo piano non
sporca le scale 8 volte di piu' di chi abita il primo. Sarebbe cosi' se
percorresse le scale con un barattolo di vernice gocciolante;
verosimilmente invece le scale vengono sporcate di piu' nella prima
rampa e via via di meno (immaginate uno che entra con le scarpe fangose,
lascerebbe le impronte nelle prime 1 o 2 rampe, poi man mano le scarpe
si asciugano sempre di piu'); in altre parole quasi tutto il fango delle
scarpe viene lasciato nelle prime due rampe quindi non è vero che
l'abitante dell'8° piano sporca 8 volte di piu' di quello del primo.

Quindi secondo me un criterio corretto è quello di ripartire le spese
per metà a seconda del numero di gradini per arrivare al proprio
appartamento e per l'altra metà a seconda dei millesimi.

Tutto questo IMHO,
ma sicuramente non in base ai soli millesimi
Gi_pll
2013-04-19 18:49:34 UTC
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Post by Unilì
E chi dice che un condomino dell'ultimo piano non usi le scale anziche'
l'ascensore? (magari perche' deve portare giu' tutte le mattina la
bicicletta o, piu' semplicemente, per tenersi in forma).
Lo stesso che dice che un condomino del piano terra non possa fare le scale
su e giù enne volte al giorno per tenersi in forma; la riabilitazione di
molte patologie prevedono un continuo utilizzo delle scale.
Anche questo, ovviamente, secondo me.

Cordialità
Gi
Unilì
2013-04-20 08:07:04 UTC
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Post by Gi_pll
Post by Unilì
E chi dice che un condomino dell'ultimo piano non usi le scale
anziche' l'ascensore? (magari perche' deve portare giu' tutte le
mattina la bicicletta o, piu' semplicemente, per tenersi in forma).
Lo stesso che dice che un condomino del piano terra non possa fare le
scale su e giù enne volte al giorno per tenersi in forma; la
riabilitazione di molte patologie prevedono un continuo utilizzo delle
scale.
Anche questo, ovviamente, secondo me.
sono casi eccezionali di cui non si tiene conto, cosi' come quello che
porta in casa 20 amici diversi ogni giorno, altrimenti l'unico modo
sarebbe mettere il pedaggio
Giovanni
2013-04-20 09:23:30 UTC
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Post by Unilì
sono casi eccezionali di cui non si tiene conto, cosi' come quello
che porta in casa 20 amici diversi ogni giorno, altrimenti l'unico
modo sarebbe mettere il pedaggio
Ma siete davvero convinti che una impresa di pulizie che deve pulire
una rampa di scale fino al decimo piano metta in conto tempo/spesa
maggiore per pulire la prima rampa rispetto all'ultima?

In condizioni normali (e per condizioni normali penso all'uso fatto da
persone rispettose delle proprietà comune e con abitudini civili) le
scale della prima rampa comportano lo stesso lavoro dell'ultima.

Non so di altri condomini ma nel mio il lavoro viene fatto
settimanalmente ed in parte a macchina per cui salvo qualche
particolare giorno di acquazzoni o neve non vi sono mai grosse
differenze fra un piano e l'altro.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
Totò & Peppino
2013-04-19 19:22:48 UTC
Permalink
Post by Unilì
Un criterio corretto di ripartizione della pulizia potrebbe essere
quello, qualora non ci si affidi ad una ditta esterna, di fare una
settimana per uno le pulizie ma quando tocca ad ognuno, quest'ultimo è
tenuto a pulire soltanto dal "piano zero" al proprio piano.
questa la trovo meno battuta di quello che possa sembrare, ma è
irrealizzabile, perchè ci sarebbero condomini che avrebbero le scale in
ordine solo al momento della loro partecipazione alla pulizia.. Questo per
dire che ognuno deve pulire le scale di tutti, oltre il limite del proprio
utilizzo. Altrimenti, i primi piani sarebbero privilegiati nell'ottenere un
decoro che gli ultimi non potrebbero..

T&P
Unilì
2013-04-20 08:06:21 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
Post by Unilì
Un criterio corretto di ripartizione della pulizia potrebbe essere
quello, qualora non ci si affidi ad una ditta esterna, di fare una
settimana per uno le pulizie ma quando tocca ad ognuno, quest'ultimo è
tenuto a pulire soltanto dal "piano zero" al proprio piano.
questa la trovo meno battuta di quello che possa sembrare, ma è
irrealizzabile, perchè ci sarebbero condomini che avrebbero le scale in
ordine solo al momento della loro partecipazione alla pulizia.. Questo
per dire che ognuno deve pulire le scale di tutti, oltre il limite del
proprio utilizzo. Altrimenti, i primi piani sarebbero privilegiati
nell'ottenere un decoro che gli ultimi non potrebbero..
No perche' gli ultimi piani si sporcano piu' lentamente, sia perche'
meno calpestati, sia perche' il fango arriva da fuori
Totò & Peppino
2013-04-20 11:18:41 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
Post by Unilì
Un criterio corretto di ripartizione della pulizia potrebbe essere
quello, qualora non ci si affidi ad una ditta esterna, di fare una
settimana per uno le pulizie ma quando tocca ad ognuno, quest'ultimo è
tenuto a pulire soltanto dal "piano zero" al proprio piano.
questa la trovo meno battuta di quello che possa sembrare, ma è
irrealizzabile, perchè ci sarebbero condomini che avrebbero le scale in
ordine solo al momento della loro partecipazione alla pulizia.. Questo
per dire che ognuno deve pulire le scale di tutti, oltre il limite del
proprio utilizzo. Altrimenti, i primi piani sarebbero privilegiati
nell'ottenere un decoro che gli ultimi non potrebbero..
No perche' gli ultimi piani si sporcano piu' lentamente, sia perche' meno
calpestati, sia perche' il fango arriva da fuori
.. non andrei nella "meccanica" della costruzione dello sporco, c'è la
polvere, l'intonaco che lentamente si disfa, c'è la casualità del pezzo di
carta, c'è la lucentezza che va ripristinata per il senso del pulito etc.
Per me il vano scale è un tuttuno (?) dove la potenzialità anche di un solo
uso del condomino del I p. di usare la rampa dell'VIII p. rende ciò come una
responsabilità alla pari di tutti..

T&P
Totò & Peppino
2013-04-20 11:30:53 UTC
Permalink
infatti il condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani
superiori
attenzione a non immettersi nella "probabilità" che qualcuno faccia o non
faccia qualcosa.. E' la potenzialità - anche minima - a renderlo partecipe
economicamente alla gestione. Esempio, qualsiasi condomino è comunista nella
proprietà della terrazza condom. o del vano caldaia o del vano argano
dell'ascensore , ma può non andarci proprio mai, etc. Eppure la manutenzione
gli compete.. Per me il vano scalo è un ambiente unico che qualcuno usa a
propria utilità..

T&P
Unilì
2013-04-20 18:03:06 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
infatti il condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani
superiori
attenzione a non immettersi nella "probabilità" che qualcuno faccia o
non faccia qualcosa.. E' la potenzialità - anche minima - a renderlo
partecipe economicamente alla gestione. Esempio, qualsiasi condomino è
comunista nella proprietà della terrazza condom. o del vano caldaia o
del vano argano dell'ascensore , ma può non andarci proprio mai, etc.
Eppure la manutenzione gli compete.. Per me il vano scalo è un ambiente
unico che qualcuno usa a propria utilità..
che beneficio trarrebbe l'inquilino del primo piano dalla pulizia delle
scale dell'ultimo piano?
w
2013-04-20 20:24:09 UTC
Permalink
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
infatti il condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani
superiori
attenzione a non immettersi nella "probabilità" che qualcuno faccia o
non faccia qualcosa.. E' la potenzialità - anche minima - a renderlo
partecipe economicamente alla gestione. Esempio, qualsiasi condomino è
comunista nella proprietà della terrazza condom. o del vano caldaia o
del vano argano dell'ascensore , ma può non andarci proprio mai, etc.
Eppure la manutenzione gli compete.. Per me il vano scalo è un ambiente
unico che qualcuno usa a propria utilità..
che beneficio trarrebbe l'inquilino del primo piano dalla pulizia delle
scale dell'ultimo piano?
Il beneficio che ne deriva dal fatto che una parte della sua
comproprietà sia mantenuta efficiente e idonea all'uso.
Per uso da intendersi non costante o sporadico, ma "potenziale".
w



--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Unilì
2013-04-20 20:48:29 UTC
Permalink
Post by w
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
infatti il condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani
superiori
attenzione a non immettersi nella "probabilità" che qualcuno faccia o
non faccia qualcosa.. E' la potenzialità - anche minima - a renderlo
partecipe economicamente alla gestione. Esempio, qualsiasi condomino è
comunista nella proprietà della terrazza condom. o del vano caldaia o
del vano argano dell'ascensore , ma può non andarci proprio mai, etc.
Eppure la manutenzione gli compete.. Per me il vano scalo è un ambiente
unico che qualcuno usa a propria utilità..
che beneficio trarrebbe l'inquilino del primo piano dalla pulizia delle
scale dell'ultimo piano?
Il beneficio che ne deriva dal fatto che una parte della sua
comproprietà sia mantenuta efficiente e idonea all'uso.
Per uso da intendersi non costante o sporadico, ma "potenziale".
w
http://avvertenze.aduc.it/condominio/ripartizione+spese+base+all+uso_15550.php
pierluigi
2013-04-19 08:30:24 UTC
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Post by felix...
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
felix.
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite tabelle
millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono più valide?
non sono mai state valide? eppure nessun condomino si è mai lamentato
....questo tra parentesi
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-19 11:36:31 UTC
Permalink
Post by pierluigi
Post by felix...
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
più valide?
Cosa c'entra il 18 Giugno ?

In ogni caso, la pulizia scale E' una opera di manutenzione.
Sparrow®
2013-04-19 11:49:09 UTC
Permalink
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by pierluigi
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non
sono più valide?
Cosa c'entra il 18 Giugno ?
Forse perche' in quella data entreranno in vigore alcune norme?
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-19 21:25:53 UTC
Permalink
Post by Sparrow®
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by pierluigi
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
più valide?
Cosa c'entra il 18 Giugno ?
Forse perche' in quella data entreranno in vigore alcune norme?
E quale norma entra in vigore che cambierebbe i criteri di pulizia ?
Ripeto: cosa c'entra il 18 Giugno ?
felix...
2013-04-19 17:29:35 UTC
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Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by pierluigi
Post by felix...
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
più valide?
Cosa c'entra il 18 Giugno ?
In ogni caso, la pulizia scale E' una opera di manutenzione.
Discutibile: "In tema di condominio di edifici, la disposizione
dell'art. 1124 cod. civ. concernente la ripartizione fra i condomini delle
spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento
condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla
conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della
naturale deteriorabilità della stessa per consentire l'uso ed il godimento
e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in
efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia
delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione
dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che
l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni
riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ., anche modificando i precedenti
criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. trattandosi
di criteri aventi natura solo regolamentare"
(Cassazione, sent. n. 2018 del 19 febbraio 1993)
--
Noi italiani aspiriamo alla democrazia per trasformarla in anarchia,
ma in cuor nostro da bravi irresponsabili sognamo la dittatura.



questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
Roberto Deboni DMIsr
2013-04-19 21:56:31 UTC
Permalink
Post by felix...
Post by Roberto Deboni DMIsr
Post by pierluigi
Post by felix...
E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
più valide?
Cosa c'entra il 18 Giugno ?
In ogni caso, la pulizia scale E' una opera di manutenzione.
Discutibile: "In tema di condominio di edifici, la disposizione
dell'art. 1124 cod. civ. concernente la ripartizione fra i condomini delle
spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento
condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla
conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della
naturale deteriorabilità della stessa per consentire l'uso ed il godimento
e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in
efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia
delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione
dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che
l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni
riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ., anche modificando i precedenti
criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. trattandosi
di criteri aventi natura solo regolamentare"
(Cassazione, sent. n. 2018 del 19 febbraio 1993)
La sentenza e' vecchia di 20 anni (ed in giurisprudenza
vale la regola che quelle piu' recenti soppiantano quelle piu' vecchie
(altrimenti se cosi' non fosse, non si potrebbe mai modificare
l'indirizzo giurisprudenziale).

Ma cosa piu' importante, quando la sentenza e' ambigua, e' necessario
citare anche la motivazione.
--
Roberto Deboni
Colorprinter
2013-04-19 06:35:07 UTC
Permalink
Post by Laura
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di un
appartamento)
un fiorino!

p.s. il multiposting è male
Totò & Peppino
2013-04-19 13:11:26 UTC
Permalink
Post by Laura
Buonasera,
[cut]

mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?

Senza entrare nella difficoltà dei conteggi oppure delle referenze legali
vorrei dire questo..

Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che mi
è gradita..

Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon senso -
la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare coefficienti
perchè fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se le scale dei
piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe avere una diversa
opinione.. il sudic io dei piani superiori potrebbe scendere verso le scale
del mio primo piano, etc.

Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme i
condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento della
facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..

T&p
Unilì
2013-04-19 18:46:10 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
Post by Laura
Buonasera,
[cut]
mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?
no, se non c'e' una terrazza condominiale all'ultimo piano
Post by Totò & Peppino
Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che
mi è gradita..
Non hai nessun motivo di andarci
Post by Totò & Peppino
Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon
senso - la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare
coefficienti perchè fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se
le scale dei piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe
avere una diversa opinione..
un visitatore di chi?
Se è un SUO visitatore, si fermerebbe al suo piano.
Post by Totò & Peppino
il sudic io dei piani superiori potrebbe
scendere verso le scale del mio primo piano, etc.
ma LOL
Post by Totò & Peppino
Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme
i condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento
della facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..
Queste sono spese straordinarie
Totò & Peppino
2013-04-19 19:16:43 UTC
Permalink
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?
no, se non c'e' una terrazza condominiale all'ultimo piano
Post by Totò & Peppino
Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che
mi è gradita..
Non hai nessun motivo di andarci
non è vero, scusa, posso andare a visitare un altro condomino, posso usare
le scale come parte comune al di là di uno specifico uso..
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon
senso - la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare
coefficienti perchè fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se
le scale dei piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe
avere una diversa opinione..
un visitatore di chi?
Se è un SUO visitatore, si fermerebbe al suo piano.
visitatore di chiunque, ma che si fa un'idea della maggiore o minore cura,
etc.
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
il sudic io dei piani superiori potrebbe
scendere verso le scale del mio primo piano, etc.
ma LOL
Post by Totò & Peppino
Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme
i condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento
della facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..
Queste sono spese straordinarie
ok, ceerto, ma sempre riconducibili a millesimi precisi e all'interesse
"cominista" della proprietà..

T&P
Unilì
2013-04-19 20:45:05 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
Post by Unilì
Post by Totò & Peppino
mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?
no, se non c'e' una terrazza condominiale all'ultimo piano
Post by Totò & Peppino
Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che
mi è gradita..
Non hai nessun motivo di andarci
non è vero, scusa, posso andare a visitare un altro condomino,
come già scritto i visitatori non vengono calcolati nel computo delle spese
Post by Totò & Peppino
posso
usare le scale come parte comune al di là di uno specifico uso..
e cioe'? cosa intendi per "usare"?
Se intendi andare all'ultimo piano e tornare indietro senza motivo, se
lo fai una o due volte a settimana è irrilevante, se lo fai 2 o 3 volte
al giorno (come invece fanno i normali residenti) forse hai bisogno di
uno psicologo.

Quello che voglio dire è che certamente il regolamento non puo'
prevedere con precisione assoluta tutte le spese altrimenti andrebbe
messa la gettoniera sul pulsante luce scale, sull'ascensore e
sull'accesso alle scale stesse (pedaggio), ma in linea generale si puo'
sostenere che un inquilino non usa le scale superiori al suo piano se
non esiste terrazza condominiale.
w
2013-04-19 19:16:00 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
Post by Laura
Buonasera,
[cut]
mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?
Senza entrare nella difficoltà dei conteggi oppure delle referenze
legali vorrei dire questo..
Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che
mi è gradita..
Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon
senso - la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare
coefficienti perchè fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se
le scale dei piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe
avere una diversa opinione.. il sudic io dei piani superiori potrebbe
scendere verso le scale del mio primo piano, etc.
Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme
i condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento
della facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..
T&p
La logica sembrerebbe darti ragione, ma applicare la logica in un
condominio è spesso di dubbia interpretazione dalle varie parti in
conflitto......tante che vi sono sentenze che danno ragione e sentenze
che danno torto al riguardo.
w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Totò & Peppino
2013-04-20 11:14:52 UTC
Permalink
Post by w
Post by Totò & Peppino
mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?
La logica sembrerebbe darti ragione, ma applicare la logica in un
condominio è spesso di dubbia interpretazione dalle varie parti in
conflitto......tante che vi sono sentenze che danno ragione e sentenze che
danno torto al riguardo.
.. e questo thread più di altri dimostra che qualsiasi comunità - specie
quelle piccole e relativamente dinsformate come il condominio - i singoli
componenti tendono a portare l'acqua al proprio mulino. Chi pensa che la
divisione millesimale sia lex regia perchè "tutti paghino il suo" , chi
invoca i coefficienti "perchè chi sporca di più paghi di più"..

Chi è che aveva teorizzato del "proprio particulare".. Guicciardini..?

T&P
Unilì
2013-04-20 17:59:51 UTC
Permalink
Post by Totò & Peppino
.. e questo thread più di altri dimostra che qualsiasi comunità - specie
quelle piccole e relativamente dinsformate come il condominio - i
singoli componenti tendono a portare l'acqua al proprio mulino. Chi
pensa che la divisione millesimale sia lex regia perchè "tutti paghino
il suo" , chi invoca i coefficienti "perchè chi sporca di più paghi di
più"..
Chi è che aveva teorizzato del "proprio particulare".. Guicciardini..?
Non solo nel condominio ma anche in grande: chi non ha una lira perche'
si è sperperato tutto vuole la tassa patrimoniale ; chi non ha la casa
vuole l'imu ; chi ha investito in immobili pensa che l'imu sia un
ladrocinio ; chi è dipendente vuole l'art 18 ; chi è imprenditore pensa
che l'art 18 sia un male ; chi lavora nel privato pensa che gli Statali
non facciano un cazzo ; chi è statale si ritiene sottopagato ; chi è
tassista è contrario alla liberalizzazione ; chi è cliente di taxi vuole
la liberalizzazione ; si puo' dire in altre parole che la gggente
ragiona con la pancia.
SOMMERGIBILE
2013-04-27 10:32:24 UTC
Permalink
"Laura" ha scritto

Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,

S:
mi spiegheresti questa tua affermazione? Cioè, ogni volta che muore
un condomino rifate la tabella millesimale delle scale? E senza
nessun problema? Perché se non sbaglio, per rifare le tabelle
occorre l'unanimità e non credo che siano tutti accondiscendenti.
--
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
Laura
2013-04-27 10:59:39 UTC
Permalink
Post by SOMMERGIBILE
mi spiegheresti questa tua affermazione? Cioè, ogni volta che muore
un condomino rifate la tabella millesimale delle scale? E senza
nessun problema? Perché se non sbaglio, per rifare le tabelle
occorre l'unanimità e non credo che siano tutti accondiscendenti.
Secondo la tabella millesimale di proprietà, piuttosto che secondo il
criterio dell'altezza di ciascun piano dal suolo come è lecito.


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Gi_pll
2013-04-27 11:08:34 UTC
Permalink
Post by Laura
criterio dell'altezza di ciascun piano dal suolo come è lecito.
Siamo sempre al punto del lecito e dell'illecito.
Continuo a sostenere che non esiste alcunché di certo e inconfutabile che
stabilisca l'uno piuttosto che l'altro; anzi, se si vuol sottilizzare la
maggioranza applica il criterio dei millesimi di proprietà.
E le sentenze della Cassazione, fermo restando che nel nostro paese sentenza
non fa giurisprudenza, raccontano a volte una storia altre volte la storia
contraria. E nulla potrà cambiare sino a che cento giudici possono emettere
cento sentenze differenti pur di fronte allo stesso caso.

Buon fine settimana
Gi
Gi_pll
2013-04-27 11:12:18 UTC
Permalink
"Laura" ha scritto nel messaggio news:klgari$1sdr$***@adenine.netfront.net...

Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta è lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.

Gi
SOMMERGIBILE
2013-04-27 11:50:19 UTC
Permalink
"Gi_pll" ha scritto


Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta è lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.

S:
ecco, questo è un linguaggio che comprendo.
Da parte mia vedo irrealistica l'unanimità dei condomini sulla
revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino é morto.
Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.
--
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
Laura
2013-04-27 12:09:43 UTC
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-------- Messaggio originale --------
Post by SOMMERGIBILE
"Gi_pll" ha scritto
Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta è lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.
ecco, questo è un linguaggio che comprendo.
Da parte mia vedo irrealistica l'unanimità dei condomini sulla
revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino é morto.
Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.
Forse sono io che non mi spiego bene!
Prima si ripartiva secondo le tabelle millesimali di proprietà,(mai
avute quelle per le scale!); oggi c'è un nuovo condomine che lamenta la
ripartizione secondo i millesimi di proprietà, in quanto in palese
violazione col codice civile.



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SOMMERGIBILE
2013-04-27 13:50:27 UTC
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"Laura" ha scritto
Post by SOMMERGIBILE
ecco, questo è un linguaggio che comprendo.
Da parte mia vedo irrealistica l'unanimità dei condomini sulla
revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino é morto.
Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.
Forse sono io che non mi spiego bene!
Prima si ripartiva secondo le tabelle millesimali di proprietà,(mai
avute quelle per le scale!); oggi c'è un nuovo condomine che lamenta la
ripartizione secondo i millesimi di proprietà, in quanto in palese
violazione col codice civile.

S:
ecco, ora ci sono.
Quindi, giustamente, dovete fare la tabella per le scale.
--
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di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
w
2013-05-02 13:29:00 UTC
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Post by SOMMERGIBILE
"Gi_pll" ha scritto
Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta è lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.
ecco, questo è un linguaggio che comprendo.
Da parte mia vedo irrealistica l'unanimità dei condomini sulla
revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino é morto.
Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
w

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Sparrow®
2013-05-02 14:29:38 UTC
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Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
w
2013-05-02 21:38:47 UTC
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Post by Sparrow®
Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
Forse è creativo anche il Giudice di questa sentenza :

Fino ad ora modificare le tabelle millesimali era un'operazione
impossibile poiché, per una consolidata prassi, tale operazione
richiedeva l'unanimità dell'assemblea condominiale.
È facile comprendere che la più banale delle modifiche alle tabelle
millesimali finisce comunque per "penalizzare" almeno un condomino che,
quindi, ha tutto l'interesse a votare contro.
Una sentenza della Cassazione a sezioni unite sconfessa questa tesi
rivoluzionando l'orientamento precedente della stessa corte.
Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010 la Corte ha chiarito che per
modificare le tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza
qualificata definita al comma 2 dell'art. 1136 del Codice Civile.
In altre parole, per modificare le tabelle millesimali è sufficiente
una delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti
in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio
(500 millesimi).

Cordialità w

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Sparrow®
2013-05-02 21:44:20 UTC
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Post by Sparrow®
Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
Forse non hai capito un cazzo (cit).
w
2013-05-02 21:46:21 UTC
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Post by Sparrow®
Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
Forse non hai capito un cazzo (cit).
Se te lo togli dalla bocca...forse non solo capisco io,
ma anche altri utenti del NG.
Molto cortese , grazie w

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U Malese
2013-05-06 21:28:48 UTC
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Post by w
Post by Sparrow®
Forse non hai capito un cazzo (cit).
Se te lo togli dalla bocca...forse non solo capisco io,
ma anche altri utenti del NG.
Molto cortese , grazie w
Chi nasce tondo non può morire quadrato. Questo è uno dei miei modi di
dire preferiti, è uno di quegli assiomi in cui credo fermamente quando
si parla dello Sparroviano.

E' evidente che aveva la bocca così piena, che questa volta la solita
ricerca googliana non ha risposto a dovere.

I miei complimenti, gli hai dato la risposta che meritava, e debbo
constatare che è stata anche molto efficace giacchè sembra averlo
azzittito seduta stante. :-(


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Laura
2013-05-12 03:06:11 UTC
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Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
Forse non hai capito un cazzo (cit).
Se te lo togli dalla bocca...forse non solo capisco io,
ma anche altri utenti del NG.
Molto cortese , grazie w
La volgarità del linguaggio di taluni soggetti è davvero deplorevole e
in un certo senso anche irriconoscente verso chi offre gratuitamente il
proprio tempo condividendo il sapere per renderli colti.

Ciao!
Laura.








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w
2013-05-16 18:53:34 UTC
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Post by Sparrow®
Post by w
Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
Fino ad ora modificare le tabelle millesimali era un'operazione
impossibile poiché, per una consolidata prassi, tale operazione
richiedeva l'unanimità dell'assemblea condominiale.
È facile comprendere che la più banale delle modifiche alle tabelle
millesimali finisce comunque per "penalizzare" almeno un condomino che,
quindi, ha tutto l'interesse a votare contro.
Una sentenza della Cassazione a sezioni unite sconfessa questa tesi
rivoluzionando l'orientamento precedente della stessa corte.
Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010 la Corte ha chiarito che per
modificare le tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza
qualificata definita al comma 2 dell'art. 1136 del Codice Civile.
In altre parole, per modificare le tabelle millesimali è sufficiente
una delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti
in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio
(500 millesimi).
Cordialità w
E ancora :
La revisione delle tabelle millesimali di un condominio non necessita
dell'unanimità dei consensi essendo sufficiente anche la maggioranza.

(15/05/2013)Cassazione - Sez. II Civ, Sentenza del 13 maggio 2013 n. 11387

La modifica delle tabelle millesimali può essere fatta non più
all'unanimità, ma con la maggioranza di cui all'art. 1138 c.c. Secondo
il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sez. U l'atto di approvazione
delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse,
non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il
consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la
maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.. Al
riguardo, le S.U., dopo un'ampia e dettagliata rassegna critica della
precedente, non univoca e variegata giurisprudenza in tema di
approvazione e modifica delle tabelle millesimali, ha posto finalmente
un punto fermo alla controversa questione, in relazione ai criteri
richiesti per l'approvazione o la modifica delle tabelle millesimali. Le
S.U., in specie, si sono così espresse: "Una volta chiarito che a favore
della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle
tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si
tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c.,
sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art.
1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non
accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di
proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto
all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio,
dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con
la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. In
senso contrario non sembra si possa sostenere (sent. 6 marzo 1967, cit.)
che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma
non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione".
"In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il
quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla
stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente. Va,
infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle
millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei
condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità
immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono
danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex
art. 69 disp. att. c.c. "Alla luce di quanto esposto deve, quindi,
affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il
consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1139 c.c, comma 2, con conseguente
fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli
altri motivi dello stesso ricorso. Occorre aggiungere che il legislatore
(con la recente legge 11 dicembre 2012 n. 220 (in vigore dal 18 giugno
2013) ha sostanzialmente recepito quanto l'insegnamento di cui alla
sentenza delle S.U. n. 18477/10 modificando e profondamente innovando
(art. 23, comma 1) l'art. 69 delle disp. att. c.c. Tale norma, nel testo
no veliate, prevede appunto in linea generale, che i valori espressi
nelle tabelle millesimali "possono essere rettificati e modificati
all'unanimità"; tuttavia a questa regola generale (inesistente nel testo
previgente) prevede però che tali tabelle possono essere modificate
anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2 comma c.c.
(maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio). CondominioWeb.com



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