Post by p***@e-simp.netSecondo una giurisprudenza consolidata ( vedi Cass. 17 gen 2012 n.
549 ) puo' firmare anche solo un comproprietario per conto di tutta
la proprietà. Secondo le norme della comunione immobiliare si presume
, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di
tutti i compropietari.
Ritengo per estensione che la fattispecie sopra esposta, e relativa
alla locazione, valga anche per il comodato immmobiliare.
Invece non vale.
Il comodato e' cosa ben diversa dalla locazione.
L'essenziale gratuita' del comodato non puo' che risultare
pregiudizievole all'interesse di qualcuno dei partecipanti (art. 1108,
2c. c.c.).
E la ratio del successivo comma 3 (con elencazione non tassativa) e'
l'esigenza di sottrarre alla maggioranza i negozi che comportano un
sacrificio patrimoniale rispetto alla cosa comune.
La conseguenza e' che non e' nemmeno idonea la deliberazione adottata
con la maggioranza qualificata dei 2/3 normalmente sufficiente per gli
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
E' quindi necessario il consenso unanime dei comproprietari.