Discussione:
comodato gratuito e comproprietari
(troppo vecchio per rispondere)
n***@gmail.com
2012-09-01 13:33:35 UTC
Permalink
In caso di due proprietari di un immobile che si vuole dare in comodato d'uso gratuito, i contitolari nel contratto vanno indicati per forza entrambi oppure uno basta?
Sparrow®
2012-09-01 14:59:13 UTC
Permalink
Post by n***@gmail.com
In caso di due proprietari di un immobile che si vuole dare in
comodato d'uso gratuito, i contitolari nel contratto vanno indicati
per forza entrambi oppure uno basta?
E' preferibile la tesi che la concessione in comodato sia un atto di
straordinaria amministrazione (salvo che l'oggetto del comodato sia una
cosa di modico valore e la concessione abbia breve durata*). Pertanto
non basta l'intervento di un solo dei proprietari.
Cio' non vale, ovviamente, se il comproprietario conceda il godimento
nel limite della propria quota.

* sarebbe infatti poco ragionevole pretendere il consenso unanime dei
proprietari se p. es. uno solo di essi concedesse in comodato la
bicicletta di proprieta' comune per la durata di due ore.
Sconosciuto
2012-09-02 15:26:36 UTC
Permalink
Post by Sparrow®
Post by n***@gmail.com
In caso di due proprietari di un immobile che si vuole dare in
comodato d'uso gratuito, i contitolari nel contratto vanno indicati
per forza entrambi oppure uno basta?
E' preferibile la tesi che la concessione in comodato sia un atto di
straordinaria amministrazione (salvo che l'oggetto del comodato sia una
cosa di modico valore e la concessione abbia breve durata*). Pertanto non
basta l'intervento di un solo dei proprietari.
Cio' non vale, ovviamente, se il comproprietario conceda il godimento nel
limite della propria quota.
* sarebbe infatti poco ragionevole pretendere il consenso unanime dei
proprietari se p. es. uno solo di essi concedesse in comodato la
bicicletta di proprieta' comune per la durata di due ore.
basta uno, v. codice civile artt. comunione

la questione della straordinaria amministrazione concerne esclusivamente i
poter dell'amministratore.
Sparrow®
2012-09-02 22:44:09 UTC
Permalink
Post by Sconosciuto
Post by Sparrow®
E' preferibile la tesi che la concessione in comodato sia un atto di
straordinaria amministrazione
basta uno, v. codice civile artt. comunione
Ribadisco la mia opinione.
Bruno Campanini
2012-09-02 10:43:31 UTC
Permalink
Post by n***@gmail.com
In caso di due proprietari di un immobile che si vuole dare in comodato d'uso
gratuito, i contitolari nel contratto vanno indicati per forza entrambi
oppure uno basta?
"comodato d'uso gratuito" è una doppia tautologia.
"Comodato" definisce già di per sé i concetti di "uso" e di "gratuito".

Bruno
p***@e-simp.net
2012-09-04 15:48:51 UTC
Permalink
Post by n***@gmail.com
In caso di due proprietari di un immobile che si vuole dare in comodato d'uso gratuito, i contitolari nel contratto vanno indicati per forza entrambi oppure uno basta?
Secondo una giurisprudenza consolidata ( vedi Cass. 17 gen 2012 n. 549 ) puo' firmare anche solo un comproprietario per conto di tutta la proprietà. Secondo le norme della comunione immobiliare si presume , in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i compropietari.
Ritengo per estensione che la fattispecie sopra esposta, e relativa alla locazione, valga anche per il comodato immmobiliare.
Va anche detto che il comproprietario locatore / comodante , ove non in possesso del consenso degli altri comproprietari, si espone al rischio di azioni di regresso da parte di questi ultimi.
Sparrow®
2012-09-04 17:40:57 UTC
Permalink
Post by p***@e-simp.net
Secondo una giurisprudenza consolidata ( vedi Cass. 17 gen 2012 n.
549 ) puo' firmare anche solo un comproprietario per conto di tutta
la proprietà. Secondo le norme della comunione immobiliare si presume
, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di
tutti i compropietari.
Ritengo per estensione che la fattispecie sopra esposta, e relativa
alla locazione, valga anche per il comodato immmobiliare.
Invece non vale.
Il comodato e' cosa ben diversa dalla locazione.
L'essenziale gratuita' del comodato non puo' che risultare
pregiudizievole all'interesse di qualcuno dei partecipanti (art. 1108,
2c. c.c.).
E la ratio del successivo comma 3 (con elencazione non tassativa) e'
l'esigenza di sottrarre alla maggioranza i negozi che comportano un
sacrificio patrimoniale rispetto alla cosa comune.
La conseguenza e' che non e' nemmeno idonea la deliberazione adottata
con la maggioranza qualificata dei 2/3 normalmente sufficiente per gli
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
E' quindi necessario il consenso unanime dei comproprietari.

Loading...